Si richiama l'attenzione sul Messaggio Inps del 02 agosto 2012, n. 12927,contenente idicazioni circa il pagamento  in forma anticipata dell'indennità di mobilità concessa al personale dipendente da vettori aerei e da società derivate ai sensi dell'art. 1 bis del decreto legge 5 ottobre 2004 n. 249, convertito con modificazioni dalla legge 3 dicembre 2004 n. 291 e modificato dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134 convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 2008 n. 166 e al personale dipendente delle imprese del sistema aeroportuale ai sensi dell'art. 2, comma 37, della legge 22 dicembre 2008 n. 203 entrambi iscritti nel Fondo Trasporto Aereo.

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Il personale dipendente da vettori aerei e da società derivate e quello dipendente delle imprese del sistema aeroportuale nei confronti dei quali è stata concessa l'indennità di mobilità ordinaria ai sensi delle norme in oggetto, può avvalersi della possibilità di richiedere il pagamento in forma anticipata secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 5, della legge 223 del 1991.

Detti lavoratori dovranno produrre apposita domanda, che dovrà pervenire all'INPS, per il tramite dei Centri per l'Impiego, utilizzando il modello DS21ANT.

Com'è noto, ai lavoratori in parola oltre alla prestazione di indennità di mobilità ordinaria viene corrisposta una prestazione integrativa a carico del Fondo Trasporto Aereo (FTA).

Pertanto, il pagamento anticipato dell'indennità di mobilità ordinaria deve essere corrisposto con le seguenti modalità:

- la prestazione ordinaria di mobilità, come previsto dalla norma, in unica soluzione utilizzando l'apposita procedura automatizzata;

- la prestazione integrativa del FTA dovrà essere, invece, corrisposta con cadenza mensile in applicazione della Deliberazione n. 155 del 11 novembre 2011 del Comitato Amministratore del FTA.

I lavoratori che, nei ventiquattro mesi successivi alla data di erogazione dell'anticipazione, si rioccupino in qualità di lavoratori dipendenti nel settore privato o in quello pubblico devono restituire la somma percepita a tale titolo. (art.7, comma 5 L. n. 223/1991, circ. n. 124 del 31 maggio 1993).

Si precisa che per la corresponsione mensile della prestazione integrativa residua del FTA non è previsto l'accredito della contribuzione figurativa.

Si rende noto che è in corso di realizzazione una integrazione della procedura DSWEB che permetterà la determinazione e il conseguente pagamento della prestazione integrativa residua mensile del FTA.

Il rilascio verrà effettuato con apposito messaggio.

Nel caso in cui fossero giacenti presso le sedi o dovessero pervenire domande di anticipazione di mobilità da parte dei lavoratori del FTA queste dovranno, in attesa del rilascio dell'applicazione, essere definite come di seguito:

- ricavare l'importo mensile residuo della prestazione integrativa del FTA utilizzando il foglio di calcolo;

- procedere al pagamento creando una specifica collezione nella Procedura Pagamenti  .Vari.

Le specifiche istruzioni per l'operatività di quanto sopra sono indicate al punto 8 del  messaggio n. 9354 del 23-4-2008.