In riferimento all'art.9 del dec.legvo n.124/04,la DGAI del Ministero del Lavoro con note del  31 luglio 2012 ha fornito risposta  ad alcuni interpelli,i cui termini  si riassumono di seguito.

INTERPELLO N.17/12

Richiedente :Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE

Oggetto: Corretta interpretazione della disposizione di cui all'art. 10, L. n. 6/1981, recante la disciplina previdenziale per le categorie professionali degli ingegneri e degli architetti,in  particolare, l'istante chiede se l'obbligo di versare il contributo integrativo all'Inarcassa, previsto dall'articolo citato con espresso riferimento alle associazioni o società di professionisti per ogni membro iscritto agli albi di ingegnere e di architetto, possa ritenersi sussistente anche nei confronti delle imprese edili, nella misura in cui risultino qualificate per le attività di progettazione e si avvalgano, a tal fine, di personale iscritto ai medesimi albi

Risposta: Si ritiene, in risposta al quesito avanzato che, qualora l'attività di progettazione rivesta per l'impresa edile un ruolo interno e strumentale all'espletamento dell'attività principale costituita dalla realizzazione di un'opera, non sia dovuto il versamento del contributo integrativo all'Inarcassa ex art. 10, L. n. 6/1981.

L'assolvimento dell'obbligo in esame, risulterebbe, invece, dovuto da parte di una realtà organizzativa in forma di impresa edile, con le caratteristiche nonché i presupposti soggettivi di cui all'art. 90, comma 2, lett. b), D.Lgs. n. 163/2006, che espleti attività di progettazione non già in proprio e funzionalmente all'oggetto sociale, quanto piuttosto in conto terzi, identificandosi pertanto l'attività stessa nel prodotto finale dell'opera intellettuale prestata dai dipendenti della società medesima.

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale per le Politiche previdenziali e assicurative, si rappresenta quanto segue.

In via preliminare, occorre trarre la mosse dalla lettura dell'art. 10 della L. n. 6/1981 ai sensi del quale, a prescindere dall'iscrizione alla Cassa previdenziale di cui sopra, "tutti gli iscritti agli albi di ingegnere e di architetto devono applicare una maggiorazione percentuale" - c.d. contributo integrativo - "su tutti i corrispettivi rientranti nel volume annuale di affari ai fini dell'I.V.A (...). Le associazioni o società di professionisti devono applicare la maggiorazione per la quota di competenza di ogni associato iscritto agli albi di ingegnere e architetto (...)".

Dal disposto normativo si evince che l'obbligo del versamento del contributo integrativo all'Inarcassa afferisce, esclusivamente, agli iscritti agli albi di ingegnere e di architetto che svolgano attività di natura libero - professionale, nonché alle associazioni o società di professionisti per il personale, con la qualifica di associato, iscritto ai medesimi albi.

Si sottolinea, altresì, che ai sensi dell'art. 23 dello Statuto Inarcassa risultano gravate dall'obbligo in esame anche le Società di ingegneria, "tenute ad applicare la medesima maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi rientranti nel volume di affari I.V.A, relativi alle attività professionali (...)".

L'articolo citato stabilisce, inoltre, che il contributo è dovuto "quando il destinatario della prestazione professionale [sia] l'ingegnere, l'architetto, l'associazione o società di professionisti, o la società di ingegneria quale committente finale".

Il contributo in questione non è, invece, dovuto nell'ipotesi di prestazioni svolte nell'ambito dei rapporti di collaborazione instaurati tra ingegneri ed architetti, ovvero in quelli tra società di ingegneria e tra quest'ultime e le categorie professionali di cui innanzi, anche in qualità di partecipanti ad associazioni o società di professionisti.

Alla luce del quadro regolatorio sopra declinato e con particolare riferimento alle imprese di costruzione appartenenti al settore dell'edilizia, si ritiene opportuno formulare le seguenti osservazioni.

Innanzitutto, è necessario precisare che le imprese da ultimo menzionate svolgono in via prevalente attività di costruzione, ovvero di esecuzione di lavori di opere edili in virtù di quanto disposto nelle clausole del CCNL edilizia.

Da ciò emerge, evidentemente, che le imprese edili non sono annoverabili nell'ambito di alcuna delle categorie di soggetti individuate dalle norme di cui sopra, né tantomeno sembrerebbero alle stesse assimilabili.

Con particolare riferimento alle società di ingegneria si ricorda, infatti, che queste ultime trovano la propria definizione normativa nell'art. 90 comma 2, lett. b), D.Lgs. n. 163/2006 (c.d. Codice dei Contratti pubblici), alla luce del quale è possibile individuare i requisiti di carattere soggettivo ed oggettivo che qualificano le summenzionate società.

Per quanto concerne il primo profilo, si richiede la forma costitutiva delle società di capitali, mentre, in relazione al secondo aspetto, nell'oggetto sociale si contemplano specifiche attività professionali quali "studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzione lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale".

Dal lato prettamente operativo, sebbene le società di ingegneria e quelle che svolgono attività edile risultino connotate da elementi in parte comuni si distinguono, tuttavia, con riferimento allo svolgimento dell'attività di progettazione.

Si fa presente in proposito che normalmente l'attività propria dell'impresa di costruzione non viene a confondersi con quella delle sopra indicate società, anche qualora il progetto posto a base della gara d'appalto non sia definito in ogni suo elemento, ma consenta all'impresa edile di predisporre integrazioni mediante diversi livelli progettuali. Ciò in quanto tali livelli vengono in sostanza realizzati dall'impresa che ne è al contempo destinataria.

In linea con quanto sopra osservato, si ritiene, in risposta al quesito avanzato che, qualora l'attività di progettazione rivesta per l'impresa edile un ruolo interno e strumentale all'espletamento dell'attività principale costituita dalla realizzazione di un'opera, non sia dovuto il versamento del contributo integrativo all'Inarcassa ex art. 10, L. n. 6/1981.

L'assolvimento dell'obbligo in esame, risulterebbe, invece, dovuto da parte di una realtà organizzativa in forma di impresa edile, con le caratteristiche nonché i presupposti soggettivi di cui all'art. 90, comma 2, lett. b), D.Lgs. n. 163/2006, che espleti attività di progettazione non già in proprio e funzionalmente all'oggetto sociale, quanto piuttosto in conto terzi, identificandosi pertanto l'attività stessa nel prodotto finale dell'opera intellettuale prestata dai dipendenti della società medesima.