Si segala all'asttenzione la circolare siottoriportasta del Ministero Interno n,.23 del 14.9.2012 relativa al  Decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2012,n.154,contenente il  Regolamento di attuazione dell'articolo decreto-legge 9 febbraio 2012, n.5, convertito, con   modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n.35, in  materia di variazioni anagrafiche.

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Nella Gazzetta Ufficiale n.211 del 10 settembre 2012, è stato pubblicato il decreto del Presidente della Repubblica indicato in oggetto.

Il decreto, che entrerà in vigore il 25 settembre 2012, è stato adottato in attuazione dell'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n.5, convertito, con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n.35, recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo".

Ad eccezione delle disposizioni recate dalla lettera i) del decreto presidenziale sopracitato, che modifica l'art. 23 del D.P.R. n. 223/1989 abolendo la preventiva autorizzazione di questo Ministero per l'eliminazione dello schedario cartaceo, le previsioni contenute nel nuovo regolamento anagrafico recepiscono i contenuti dell'art. 5 in argomento, sulle cui modalità di attuazione questo Ministero ha fornito apposite istruzioni con circolare n.9 del 27 aprile 2012.

Il nuovo testo regolamentare consta di un unico articolo, composto dal comma 1 suddiviso nelle lettere da a) ad i), di cui si illustrano, di seguito, i contenuti.

La lettera a) inserisce nell'ambito dell'art. 7 del regolamento anagrafico (D.P.R. n. 223/1989) la norma contenuta nell'art. 18, comma 6, del testo regolamentare precedente, riguardante la decorrenza dell'iscrizione anagrafica a seguito delle operazioni di censimento. Si tratta di una modifica formale, determinata da esigenze di carattere sistematico, che si correla alle modifiche introdotte con la successiva lettera e) del regolamento.

La lettera b) si compone dei numeri 1), 2) e 3).

La norma di cui al numero 1) reca la novella dell'art. 13, comma 2 del regolamento anagrafico, recependo sostanzialmente quanto previsto dall'art. 5, comma 1, primo periodo, del decreto-legge n. 5/2012. La nuova norma prevede che la modulistica afferente alle dichiarazioni anagrafiche - che ai sensi dell'art. 13, comma 2, del testo precedente era predisposta dall'Istat - sia elaborata da questo Ministero d'intesa con il citato Istituto. In tal senso questo Ministero ha provveduto alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale dei moduli sopraindicati (cfr. punto n. 1 della Circ.n.9/2012 e Circ.n. 10/2012).

La norma di cui al numero 2) modifica l'art. 13, comma 3, del regolamento anagrafico, recependo le indicazioni introdotte dall'art. 5, comma 2, del decreto-legge n. 5/2012, relative alle modalità di effettuazione delle dichiarazioni anagrafiche. La nuova norma prevede inoltre che il comune pubblichi sul proprio sito istituzionale gli indirizzi, anche di posta elettronica, ai quali inviare le dichiarazioni, in modo da dare certezza alle modalità di inoltro delle dichiarazioni stesse (cfr. punto n. 1 della Circ.n.9/2012 e l'Avviso del 30/8/2012 pubblicato sul sito della Direzione centrale per i servizi demografici).

La norma di cui al numero 3) aggiunge al citato art. 13, il comma 3-bis, che conferma la necessità di applicazione, a cura dell'ufficiale d'anagrafe, dell'art. 7 della legge n.241/1990, relativo alla comunicazione di avvio del procedimento (cfr. punto 2 della Circ.n.9/2012).

La lettera e) reca la novella dell'art. 16, comma 2, del regolamento anagrafico, relativo all'iscrizione anagrafica con provenienza dall'estero. La nuova disposizione elimina il riferimento all'inoltro da parte del comune d'immigrazione al comune di precedente iscrizione della pratica migratoria, in quanto non coerente con le nuove norme introdotte dal decreto-legge, sostituendola con una comunicazione concernente la dichiarazione resa dall'interessato (cfr. punto 3 della Circ.n.9/2012).

La lettera d) modifica l'art. 17, comma 1, del regolamento anagrafico, riducendo a due giorni il termine precedentemente fissato in tre giorni, per la registrazione in anagrafe delle comunicazioni di stato civile ovvero rese dagli interessati. La modifica è intesa ad armonizzare la norma in commento con il termine di due giorni previsto dall'art. 5, comma 3, del decreto-legge n 5/2012, per la registrazione delle dichiarazioni di cui all'art. 13, comma 1, del regolamento anagrafico.

La lettera e), reca il nuovo testo dell'art. 18 del regolamento che assume la seguente nuova denominazione:"Procedimento d'iscrizione e variazione anagrafica".

In base all'art. 18, comma 1, coerentemente con l'art. 5, comma 3, del decreto-legge, l'ufficiale d'anagrafe effettua le iscrizioni e le registrazioni delle variazioni anagrafiche dichiarate ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. a), b) e c), entro due giorni lavorativi successivi alla presentazione delle dichiarazioni.

Il successivo comma 2 dello stesso art. 18, riguarda l'iscrizione anagrafica per trasferimento da altro comune o dall'estero del cittadino italiano iscritto all'AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero). In particolare, la norma disciplina l'invio dei dati contenuti nelle dichiarazioni anagrafiche al comune di provenienza o di iscrizione AIRE, per la cancellazione anagrafica dell'interessato, da effettuarsi, con la medesima decorrenza di cui al comma 1, entro due giorni lavorativi . Viene anche stabilito che il comune di cancellazione, dal momento in cui acquisisce la notizia della nuova iscrizione, cessi di rilasciare agli interessati la certificazione anagrafica.

Il comma 3 dell'art. 18, prevede che entro 5 giorni lavorativi dalla comunicazione di cui al comma precedente, il comune di provenienza inoltri al comune di nuova iscrizione i dati in suo possesso, relativi agli interessati, unitamente alla notizia dell'avvenuta cancellazione. A corollario di tale previsione viene stabilito che fino alla comunicazione della conferma e integrazione dei dati da parte del comune di provenienza dell'interessato, l'attività di certificazione da parte del comune di nuova iscrizione sia limitata alla residenza, allo stato di famiglia sulla base dei dati documentati, e ad ogni altro dato detenuto dall'ufficio. Il comma 4 dell'art. 18, stabilisce che qualora il comune di provenienza non rispetti i termini di cui al comma 3, sia sollecitato dal comune di nuova iscrizione, e che di ciò ne venga data notizia alla prefettura (cfr. punto 3 della Circ. n. 9/2012).

La lettera f) introduce, di seguito all'articolo 18, l'articolo 18-bis del regolamento che assume la seguente nuova denominazione: " Accertamenti sulle dichiarazioni rese e ripristino delle posizioni anagrafiche precedenti". Tale norma disciplina gli effetti degli esiti degli accertamenti svolti sulle dichiarazioni rese, in attuazione dell'art. 5, comma 5, del decreto-legge n. 5/2012.

In particolare, il comma 1 del nuovo art. 18-bis stabilisce che qualora nei quarantacinque giorni successivi alla dichiarazione resa dagli interessati non venga data comunicazione di preavviso di rigetto, quanto dichiarato si considera conforme alla situazione di fatto in essere alla data della dichiarazione stessa, secondo l'istituto del silenzio-assenso, di cui all'art. 20 della legge n. 241/1990.

Il successivo comma 2 prevede che, qualora l'accertamento abbia dato esito negativo, il comune provveda al ripristino della posizione anagrafica precedente.

Il comma 3 precisa che qualora l'accertamento negativo riguardi le dichiarazioni di cui all'art. 13, comma 1, lett.a), il comune interessato debba provvedere alla cancellazione del dichiarante, con effetti che retroagiscono alla data di iscrizione, e che, ove questi provenga da altro comune, comunichi a questo ultimo l'esito negativo dell'accertamento svolto, ai fini del ripristino della posizione anagrafica precedente (cfr. punti 5 e 6 della Circ.n.9/2012).

La lettera g) introduce, di seguito all'art. 19, l'articolo 19-bis, rubricato "vertenze anagrafiche". Le norme previste nei commi 1 e 2 del citato art. 19-bis sono mutuate dalle analoghe disposizioni contenute nell'art. 18, commi 7 e 8, del precedente regolamento, (cfr. punto 5 della Circ.n.9/2012, ultimo capoverso).

La lettera h) propone una nuova formulazione dell'art. 20, comma 1, del regolamento anagrafico, riguardante le informazioni contenute nelle schede individuali che, insieme alle schede di famiglia, compongono l'anagrafe.

Le informazioni obbligatorie ivi previste sono quelle che attengono alle generalità, cui si aggiunge il codice fiscale, essenziale per la circolarità anagrafica.

La lettera i) modifica l'art. 23, comma 1, del regolamento anagrafico, eliminando la necessità di richiedere un'apposita autorizzazione del Ministero dell'interno, d'intesa con l'Istat, nei casi in cui il comune intenda adottare un sistema esclusivamente informatizzato di gestione dell'anagrafe.

Pertanto, a decorrere dalla data di entrata in vigore della disposizione in argomento, i comuni potranno abbandonare lo schedario cartaceo, senza necessità di acquisire la preventiva autorizzazione di questo Ministero, a condizione che i sistemi informatici di gestione dell'anagrafe assicurino l'adozione delle misure di sicurezza indicate dal comma 2 del citato art. 23. Tale modifica, in linea con gli obiettivi di semplificazione indicati dal legislatore, è coerente con la vigente disciplina in materia di gestione informatizzata dei documenti amministrativi.

In relazione a quanto suesposto, si pregano le SS.LL di voler richiamare l'attenzione dei Sigg.ri Sindaci sulle modifiche normative in esame e sul contenuto della presente circolare.