Il congedo straordinario di cui al titolo e' quello disciplinato dall'art.42,comma 5 e seguenti del decreto legvo n.152/01 ,  novellato da ultimo  dall'art.4 del i  dec.legvo n.119/2011 ,ch utilizzabile dai lavoratori dipendenti per  l' assistenza di soggetto portatore di handicap grave .

A seguito delle modifiche apportate,dall'11.8.2011  il testo  della disposizione  in questione risulta essere il seguente:  :

5.  Il  coniuge  convivente  di  soggetto  con   handicap   in situazione di gravita' accertata ai sensi dell'articolo 4,  comma  1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha diritto a fruire del  congedo di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge 8 marzo  2000,  n.  53, entro sessanta giorni dalla richiesta. In caso di mancanza, decesso o in presenza di  patologie  invalidanti  del  coniuge  convivente,  ha diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche  adottivi;  in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti  del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del  congedo uno dei figli conviventi; in caso di mancanza, decesso o in  presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi, ha  diritto  a  fruire del congedo uno dei fratelli o sorelle conviventi.      

5-bis. Il congedo fruito ai sensi del comma 5 non puo' superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice  di handicap e nell'arco della vita lavorativa. Il congedo e' accordato a condizione che la persona da assistere non  sia  ricoverata  a  tempo pieno, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del soggetto che presta assistenza. Il congedo  …non puo'   essere riconosciuto  a piu' di un lavoratore  per  l'assistenza  alla  stessa persona.  Per  l'assistenza  allo  stesso  figlio  con  handicap   in situazione di gravita', il  diritto è  riconosciuto   ad  entrambi  i genitori, anche adottivi, che possono  fruirne  alternativamente,  ma negli stessi giorni l'altro genitore non puo' fruire dei benefici  di cui all'articolo 33, commi 2 e 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e 33, comma 1, del presente decreto.      

5-ter. Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennita' corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e  continuative  del  trattamento,  e  il periodo medesimo e' coperto da contribuzione figurativa; l'indennita' e la contribuzione figurativa spettano fino a un importo  complessivo massimo di euro 43.579,06 annui per il  congedo  di  durata  annuale. Detto importo e' rivalutato annualmente, a decorrere dall'anno  2011, sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi  al  consumo per le famiglie di operai e impiegati.  L'indennita'  e'  corrisposta dal  datore  di  lavoro  secondo  le  modalita'   previste   per   la corresponsione dei trattamenti economici di maternita'. I  datori  di lavoro privati, nella  denuncia  contributiva,  detraggono  l'importo dell'indennita' dall'ammontare dei  contributi  previdenziali  dovuti all'ente previdenziale competente. ( Per l'anno 2012, il tetto di spesa ammonta a € 45.472,00; pertanto, l'indennità
economica massima annua erogabile per i dipendenti iscritti all'AGO, è pari a €
36.813,47, mentre il limite mensile e quello giornaliero ammontano,
rispettivamente, a € 3.067,79 e a  € 102,26.P)er  i  dipendenti  dei  predetti
datori di lavoro privati, compresi quelli per i quali non e' prevista l'assicurazione per le prestazioni di maternita', l'indennita' di cui al presente comma e' corrisposta con le modalita' di cui all'articolo 1 del  decreto-legge  30  dicembre  1979,  n.  663,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33.    

   5-quater. I soggetti che usufruiscono dei  congedi  di  cui  al comma 5 per un periodo continuativo non superiore a  sei  mesi  hanno diritto ad usufruire di permessi non retribuiti  in  misura  pari  al numero dei giorni di congedo ordinario che avrebbero  maturato  nello stesso arco di tempo lavorativo, senza riconoscimento del  diritto  a contribuzione figurativa.      

5-quinquies. Il periodo di cui al comma 5 non  rileva  ai  fini della maturazione delle ferie, della  tredicesima  mensilita'  e  del trattamento di fine rapporto. Per quanto non  espressamente  previsto dai commi 5, 5-bis, 5-ter e 5-quater  si  applicano  le  disposizioni dell'articolo 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53.

Le incertezze applicative  della disposizione sopra riguarda,che in questa sede s'intende evidenziare,concernono il riconioscimento o meno dell'anmzianita' di servizio corrispondente al periodo di congedo straordinario utlizzato dai lavoratori interessati.

In merito si registra disparita' di posizioni tra le istituzioni,che  si sono interessate dell'argomento nell'ambito degli indirizzi applicativi  emanati  emanati sull'art 5 dell'art.42 del decreto legvo n.151/01

L'Inps   ha emanato la circolare n.28 del 28.2.2011 ,in cui si legge:"

Il novellato art. 42, comma 5 quinquies, prevede che il congedo in argomento non sia utile ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto, mentre il comma 5 ter stabilisce che i periodi di assenza a tale titolo siano coperti da contribuzione figurativa nella misura specificata dal successivo paragrafo.

La predetta norma stabilisce che "per quanto non espressamente previsto dai commi 5, 5 bis, 5 ter e 5 quater introdotti dall'art. 4 del d.lgs. n.119/2011, si applicano le disposizioni dell'art.4, comma 2 della legge 8 marzo 2000, n.53".

Conseguentemente

Il novellato art. 42, comma 5 quinquies, prevede che il congedo in argomento non sia utile ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto, mentre il comma 5 ter stabilisce che i periodi di assenza a tale titolo siano coperti da contribuzione figurativa nella misura specificata dal successivo paragrafo.

La predetta norma stabilisce che "per quanto non espressamente previsto dai commi 5, 5 bis, 5 ter e 5 quater introdotti dall'art. 4 del d.lgs. n.119/2011, si applicano le disposizioni dell'art.4, comma 2 della legge 8 marzo 2000, n.53".

Conseguentemente

Il novellato art. 42, comma 5 quinquies, prevede che il congedo in argomento non sia utile ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto, mentre il comma 5 ter stabilisce che i periodi di assenza a tale titolo siano coperti da contribuzione figurativa nella misura specificata dal successivo paragrafo.

La predetta norma stabilisce che "per quanto non espressamente previsto dai commi 5, 5 bis, 5 ter e 5 quater introdotti dall'art. 4 del d.lgs. n.119/2011, si applicano le disposizioni dell'art.4, comma 2 della legge 8 marzo 2000, n.53".

Conseguentementei periodi fruiti a titolo di congedo straordinario retribuito  non sono computabili nell'anzianità giuridica valida ai fini della progressione di carriera (periodi continuativi).

Quindi, per ilpredetto Istuto previdenziale i èperiodi di congedo straordinario non si contano nell'anzianita' giuridica dei lavorsatori che ne hanno usufruito.

Posizione diversa ,nel senso che si diciara favorevole al riconoscimento ,ai fini dell'anzianita' di servizio  ,.del periodo di  congedo utilizzato dal dipendente pubblico,il Dipartimento della Funzione Pubblica ,che appunto nella circolare n.1 del 28 febbraio 2011 recita:" ..i periodi di congedo straordinario non sono computati ai fini della maturazione di ferie,13ma menmsilita' ,TFR, e TFS ,ma essendo coperti da contribuzione sono validi ai finio del calcolo dell'anzianita"

Di recente ,a complicare ulteriormente la situazione su tale questione  è accaduto che la Ragioneria Territoriale dello Stato di Torino ,trascurando la posizione della circolare n1/11 del  Dipartimento Funzione Pubblica,ma riportandosi alla circolare Inps  n.28/11 ,ha restituito con corrispondente rilievo ai dirigenti scolastici  i provvedimenti di ricostruzione di carriera emessi in difformita' riguardanti il personale scolastico che aveva beneficiasto del concedo straordinario disciplinatro dall'art.42 del dec.legvo n.151/01.

In relazione a detta presa di posizione della Ragioneria dello Stato torinese ,il Dirigente dell'Ufficfio scolastico territoriale di Torino hsa riotenuto opportuno emanare la circolare n.346 del 20 luglio scorso ,consultabile sul seguente linkhttp://www.icalmese.it/delibere/CP346-2012.pdf

Come si potra' constatare in detta circolare il Dirigente interessato si limita a richiamnare l'attenzione sul contenuto del  testo normativo di riferimento e di quelli dele ciorcokari Inps e Dipartimento F.P.,aggiungendo che"A seguito delle richiamate disposizioni la Ragioneria territoriale dello Stato di Torino ha diramato la nota prot. 77198 del 8/6/2012, con la quale ha precisato che, salvo diverso avviso del Dipartimento della Funzione pubblica, i periodi di congedo fruiti ai sensi dell'art. 42 comma 5 del D.L.vo 151/2011 sono da considerarsi interruttivi dell'anzianità di servizio, di conseguenza saranno restituiti con rilievo i provvedimenti emessi in difformità a quanto sopra specificato. "

Si conclude la presente esposizione ,auspicando  ,onde evitare  il rischio che ancora una volta  ci vadano  di mezzo i lavoratori ,un pronto e decisivo intervento da parte degli organi istituzionali competenti capaci di fare definitiva chiarezza sull'aspetto ccontroverso  riguardante appunto l'anzianita' di servizio ,in merito a cui peralytro la stessa Rasgioneria dello stato sembra orientata a ritenere applicabile una esplicita pronucia favorele che sia ribadita dal Dipartimento della Funzione Pubbliuca ,a conforto di quanto  in modo ermetico  affermato nella circolare n.1/12 ,riportandosi a quanto asserito dalla  circolare INPDAP n.11 del 2001.