1. Premessa
L'art. 33, comma 28, della legge 12 novembre 2011, n.183 (Legge di Stabilità 2012, Pubblicata su G.U. del 14 novembre 2011, n.265), ha disposto, a decorrere dal mese di gennaio 2012, la ripresa della riscossione dei contributi sospesi a seguito del sisma verificatosi in Abruzzo nel 2009.
La norma ha introdotto, in favore degli aventi diritto, un regime agevolato per il versamento dei contributi suindicati che potrà essere effettuato "senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori, mediante il pagamento in centoventi rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2012. L'ammontare dovuto per ciascun tributo o contributo, ovvero per ciascun carico iscritto a ruolo, oggetto delle sospensioni, al netto dei versamenti già eseguiti, è ridotto al 40 per cento".
2. Compatibilità della misura agevolativa con la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato
In relazione ad una nota informativa 1 trasmessa all'Istituto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, è stato evidenziato come la misura introdotta dall'art. 33, comma 28, della legge 183 del 2011, nella parte in cui dispone la riduzione al 40 per cento dell'ammontare dei contributi sospesi, costituisce aiuto di Stato ai sensi dell'art. 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE).
La disposizione agevolativa è stata notificata in data 2 luglio 2012 2 alla Commissione Europea a norma dell'art.108, paragrafo 3, del TFUE.
In attesa delle determinazioni dell'organismo comunitario, la disposizione che concede la riduzione del debito contributivo può trovare applicazione esclusivamente nei riguardi dei soggetti che usufruiscono dell'aiuto di stato nei limiti de minimis secondo quanto disposto dai regolamenti comunitari.
Per i soggetti che non rientrano nella soglia de minimis, trova applicazione la sola dilazione in 120 rate mensili, senza l'abbattimento del dovuto nella misura del 40%.
L'eventuale estensione della riduzione al 40% ai soggetti che eccedano la soglia de minimis potrà essere concessa unicamente a seguito all'esito positivo della valutazione di compatibilità con la disciplina degli aiuti di stato effettuata dall'autorità comunitaria.
3. Soggetti beneficiari
I soggetti beneficiari del regime agevolato introdotto dalla Legge di Stabilità 2012 sono quelli già destinatari della sospensione dei contributi ed individuati dai commi 3-bis e 3-quater dell'articolo 39 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 3 (convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122).
In particolare ci si riferisce ai datori di lavoro, ai committenti e liberi professionisti iscritti alla gestione separata e ai lavoratori autonomi che alla data del 6 aprile 2009, esercitavano un'attività soggetta ad assicurazione obbligatoria ed operanti in uno dei comuni individuati dal decreto del commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009, integrato dal decreto del commissario delegato n. 11 del 17 luglio 2009 4,e precisamente:
-
le persone fisiche, titolari di redditi d'impresa o di lavoro autonomo, nonché i soggetti diversi dalle persone fisiche con volume d'affari non superiore a 200.000 euro, per i quali l'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 78/2010 aveva disposto la proroga della sospensione fino al 15 dicembre 2010 (circolare n. 117/2010);
-
gli altri datori di lavoro (anche del settore agricolo) per i quali era stata disposta la sospensione dal 6 aprile 2009 al 30 giugno 2010 (circolari n. 59/2009 e 96/2009 e Messaggio n. 002831 del 29/01/2010).
Restano esclusi dall'agevolazione gli Istituti di credito e assicurativi, per i quali l'articolo 1, comma 2, dell'OPCM n. 3837/2009 aveva già escluso la proroga al 30 giugno 2010 della sospensione prevista dal comma 1 del medesimo articolo (Messaggio n. 002831 del 29/01/2010).
Resta inoltre escluso il settore pubblico ai sensi della legge n. 290/2006, che limita al solo settore privato l'applicazione delle ordinanze di protezione civile relative a sospensioni contributive.
Il beneficio dell'agevolazione contributiva non spetta in favore dei soggetti residenti nei Comuni destinatari di provvedimenti di sospensione il cui obbligo contributivo dipenda da attività esercitate altrove.
3.1 Soggetti rientranti nel de minimis
I destinatari della disposizione contenuta nella Legge di Stabilità 2012 possono definire la propria situazione debitoria in maniera ridotta, mediante il versamento del 40% dell'ammontare dei contributi sospesi, al netto dei versamenti eventualmente già eseguiti, se rientrano nei massimali previsti dai regolamenti comunitari relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti de minimis (Reg. n.1998/2006 pubblicato in GUUE n.379 del 2006, Reg. n.875/2007 pubblicato in GUUE n.193 del 2007, Reg. n.1535/2007 pubblicato in GUUE n.337 del 2007).
I massimali fissati dai regolamenti comunitari, diversi a seconda del settore in cui opera l'impresa (€ 200.000, o € 100.000 se impresa attiva nel settore del trasporto su strada, o € 30.000 se impresa attiva nel settore della pesca, o € 7.500 se impresa attiva nel settore della produzione agricola), costituiscono l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concedibili ad una medesima impresa nell'arco di tre esercizi finanziari, e, quindi, l'importo limite di riduzione del debito che è possibile concedere. Se la riduzione supera tale limite non può essere concessa, fino alla decisione della Commissione europea (vedi punto 2).
I soggetti che chiedono la riduzione devono compilare l'apposita dichiarazione sugli aiuti de minimis (allegato 1).
Nel caso in cui il beneficiario dovesse risultare destinatario di aiuti di Stato per un importo superiore a tali soglie, sarà soggetto al recupero della totalità dell'agevolazione concessa, e non solo della parte eccedente la soglia de minimis.
L'art. 33, comma 28, della legge n. 183/2011 precisa che l'abbattimento opera anche nei casi in cui, per i periodi oggetto di sospensione in precedenza indicati, i crediti siano già stati iscritti a ruolo.
4. Periodi oggetto di recupero
I periodi contributivi sospesi, oggetto del regime agevolato, sono i seguenti:
-
dal 6 aprile 2009 al 30 giugno 2010 per i soggetti individuati dall'art. 2 dell'OPCM n. 3754/2009, modificata dall'OPCM n. 3757/2009
-
dal 6 aprile 2009 al 15 dicembre 2010 per i soggetti (persone fisiche, titolari di redditi d'impresa o di lavoro autonomo, nonché i soggetti diversi dalle persone fisiche con volume d'affari non superiore a 200.000 euro) destinatari della proroga di cui all'art. 39, comma 1 decreto - legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 del 30 luglio 2010.
5. Definizione agevolata e istanza
Per tutti i soggetti sarà necessario acquisire, sulla base di una specifica domanda, le informazioni necessarie alla gestione della pratica. La domanda non ha carattere autorizzatorio, ma si rende opportuna per velocizzare l'attività di gestione del fenomeno.
La presentazione della domanda è, altresì, finalizzata ad individuare i soggetti che rientrino nella soglia de minimis. Infatti, tali soggetti, per usufruire della riduzione al 40%, devono necessariamente dichiarare l'ammontare complessivo degli aiuti percepiti nell'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti.
Fermi restando le modalità ed i termini di versamento, la domanda, redatta secondo il modello allegato per ciascuna gestione, deve essere presentata presso la Sede competente entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente circolare.
6. Modalità di recupero dei contributi sospesi
Per consentire un corretto recupero delle somme oggetto di sospensione, i soggetti interessati, sulla base dell'istanza, dovranno:
-
rilevare l'ammontare dei contributi sospesi dal 6 aprile 2009 al 30 giugno 2010 (per i soggetti individuati dall'art. 2 dell'OPCM n. 3754/2009, modificata dall'OPCM n. 3757/2009) e dal 6 aprile 2009 al 15 dicembre 2010 (per i soggetti destinatari della proroga di cui all'art. 39, comma 1 decreto - legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122);
-
ridurre il debito al 40% (solo per i soggetti che rientrano nel de minimis e che rilasciano apposita dichiarazione);
-
determinare la rata costante, suddividendo l'ammontare in un numero massimo di 120 rate mensili di uguale importo.
6.1 Rate scadute
Il versamento delle rate da gennaio a settembre 2012, per le quali sono scaduti i termini di pagamento, dovrà essere effettuato in unica soluzione, senza aggravio di sanzioni ed oneri accessori, entro il giorno 16 del terzo mese successivo all'emanazione della presente circolare 5.
6.2 Rate in scadenza
Con riferimento alle rate in scadenza a partire dal mese di ottobre 2012, determinate ai sensi della procedura di cui al punto 6, il pagamento dovrà essere effettuato, senza ulteriore aggravio di sanzioni, oneri ed interessi entro il giorno 16 di ogni mese.
6.3 Importo minimo da versare
Si ricorda che l'importo minimo da versare per ciascuna rata non deve essere inferiore a 50,00 euro.
Nell'eventualità in cui la singola rata risulti inferiore a euro 50,00, il numero massimo di rate concedibili dovrà essere rideterminato, in modo da rispettare il predetto importo minimo.
Non è ammesso il rimborso di quanto spontaneamente pagato.
6.4 Pagamento in unica soluzione
I soggetti che non intendano avvalersi della dilazione in max 120 rate mensili prevista dall'art. 33, comma 28, Legge 12 novembre 2011, n. 183, o i quali abbiano un importo complessivo da restituire inferiore a € 50, dovranno versare l'importo dovuto in unica soluzione entro il 16 ottobre 2012, utilizzando il modello F24, e con le causali previste per i pagamenti correnti.
7. Modalità di versamento
7.1 Datori di lavoro non agricoli
La contribuzione sospesa, riguardante anche la quota a carico dei lavoratori, si riferisce ai modelli DM10 emessi nel periodo:
-
6 aprile 2009 – 30 giugno 2010 (per i soggetti di cui dall'art. 2 dell'OPCM n. 3754/2009)
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6 aprile 2009 - 15 dicembre 2010 (per le persone fisiche, titolari di redditi d'impresa o di lavoro autonomo, nonché i soggetti diversi dalle persone fisiche con volume d'affari non superiore a 200.000 euro, di cui all'art. 39, comma 1 decreto - legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 del 30 luglio 2010).
Il pagamento dei contributi previdenziali sospesi deve essere effettuato mediante mod. F24, da compilare secondo le modalità dell'esempio sottostante, utilizzando il codice "DSOS" istituito con circolare n. 98 del 28 maggio 2002, ed esponendo la matricola dell'azienda seguita dallo stesso codice (N954) utilizzato nel quadro D del modello DM10 di denuncia, per la rilevazione del credito.
Codice Sede | Causale contributo | Matricola INPS/Codice INPS/Filiale Azienda | Periodo di riferimento | Importi a debito versati | Importi a credito compensati |
| | | da | a | | |
| DSOS | PPNNNNNNCCN954 | 03/2009 | 05/2010oppure 10/2010 | | |
7.2 Artigiani e commercianti
La contribuzione sospesa per artigiani e commercianti è quella ricompresa tra la prima rata 2009 e la terza rata 2010 per i contributi fissi, e tra il saldo 2008 ed il secondo acconto 2010 per i contributi eccedenti il minimale.
Il versamento va effettuato con modello F24, compilato secondo l'esempio seguente, indicando nello spazio riservato alla matricola, la codeline fornita dalla sede.
Codice Sede | Causale contributo | Matricola INPS/Codice INPS/Filiale Azienda | Periodo da | Periodo a | Importi a debito versati | Importi a credito compensati |
| AD/CD | | mm/aaaa | mm/aaaa | | |
AD indica le rate relative alla contribuzione dovuta alla gestione artigiani e CD le rate relative alla contribuzione dovuta alla gestione commercianti.
7.3 Liberi professionisti e committenti tenuti al versamento dei contributi alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995
Per i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata, i contributi sospesi oggetto dell'agevolazione sono quelli compresi tra il saldo 2008 ed il II acconto 2010.
Per i committenti tenuti al versamento nella Gestione separata, la contribuzione sospesa, riguardante anche la quota a carico del prestatore d'opera, si riferisce ai compensi erogati nel periodo:
-
6 aprile 2009 – 30 giugno 2010 (per i soggetti di cui dall'art. 2 dell'OPCM n. 3754/2009)
-
6 aprile 2009 - 15 dicembre 2010 (per le persone fisiche, titolari di redditi d'impresa o di lavoro autonomo, nonché i soggetti diversi dalle persone fisiche con volume d'affari non superiore a 200.000 euro, di cui all'art. 39, comma 1 decreto - legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 del 30 luglio 2010).
I soggetti che intendono avvalersi della rateizzazione concessa devono utilizzare il mod. F24, inserendo nella causale il codice "COC" per i committenti, ed il codice "POC" per i professionisti, entrambi istituiti con la circolare n. 98/2002.
Codice Sede | Causale contributo | Matricola INPS/Codice INPS/Filiale Azienda | Periodo da | Periodo a | Importi a debito versati | Importi a credito compensati |
| COC/POC | 089999999999 | mm/aaaa | mm/aaaa | | |
Nel campo "matr. INPS/codice INPS/filiale azienda" va inserito il codice di 12 caratteri sopra riportato.
7.4 Contributi dovuti dalle aziende agricole assuntrici di manodopera
Con riferimento ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dalle aziende assuntrici di manodopera agricola, la misura agevolativa attiene ai versamenti sospesi relativi al periodo:
-
dal 4° trimestre 2008 al 4° trimestre 2009 per i soggetti di cui dall'art. 2 dell'OPCM n. 3754/2009;
-
dal 4° trimestre 2008 al 1° trimestre 2010 per le persone fisiche, titolari di redditi d'impresa o di lavoro autonomo, nonché i soggetti diversi dalle persone fisiche con volume d'affari non superiore a 200.000 euro, di cui all'art. 39, comma 1 decreto - legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 del 30 luglio 2010.
Il pagamento deve essere effettuato mediante Mod. F24; i dati necessari alla compilazione della delega di pagamento (Sede INPS, Causale, Codeline e Periodo) sono quelli indicati nella comunicazione di accoglimento della sospensione. In particolare dovrà essere utilizzata la causale "LAS".
7.5 Contributi dovuti dai lavoratori agricoli autonomi e dai concedenti a piccola colonia e compartecipazione familiare
Per quanto attiene ai lavoratori autonomi CD – CM – IAP e i concedenti PC/CF, l'agevolazione trova applicazione sui contributi sospesi per il periodo I rata 2009 – III rata 2010.
Il pagamento deve essere effettuato mediante Mod. F24; i dati necessari alla compilazione della delega di pagamento (Sede INPS, Causale, Codeline e Periodo) sono quelli indicati nella comunicazione di accoglimento della sospensione. In particolare dovrà essere utilizzata la causale "LAA" per i lavoratori autonomi e "PCF" per i concedenti a piccola colonia e compartecipazione familiare.
8. Mancato e ritardato versamento rate
Il mancato versamento di 2 rate mensili consecutive, determina la decadenza della definizione agevolata in 120 rate, prevista dalle disposizioni richiamate al precedente punto 1 e, conseguentemente, il residuo debito dovrà essere versato in unica soluzione, alla prima scadenza utile.
Si rammenta che sugli importi dovuti a titolo di rate non versate o versate in ritardo, saranno applicati gli interessi legali.
9. Recupero dell'agevolazione indebitamente fruita in misura ridotta
I soggetti non rientranti nei limiti de minimis e che, purtuttavia, abbiano provveduto o provvederanno indebitamente al versamento delle rate nella misura ridotta del 40%, sono tenuti a versare la differenza.
A tal fine, gli stessi dovranno:
-
calcolare l'ammontare delle rate scadute
-
detrarre dall'importo dovuto i versamenti effettuati in misura ridotta al 40%
-
versare la differenza, comprensiva di interessi, con le modalità stabilite al punto 7 della presente circolare.
| Il Direttore Generale | |
| Nori | |
1 Nota prot. 29/0001878/L Ufficio Legislativo del MLPS
2 SANI 7214
3 Pubblicato su G.U. del 31 maggio 2010, n. 125
4 Per quanto riguarda l'elenco dei Comuni interessati, si rimanda all'allegato n. 2 della Circ. INPS n.17/2010.
5 Delibera n. 5 del Consiglio di amministrazione dell'Istituto del 26/3/1993, approvata con D.M. 7/10/1993
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