Una prima  modifica  riguarda la durata dell'indennita' mobilita', di cui all'art.7 ,commi 1 e 2 della legge n.223/91,su cui sono intervenute tanto la legge n.92/12 (dal 18.7.2012) tanto la legge n.92/12 ,quanto la legge  134/12.

Fermo restando che la disciplina sull'indennita' di mobilita' restera' vigente sino all'anno 2016.si evidenzia che, mentre per  la  legge n.92/2012      la  modifica circa la   durata dell'indennita' di mobilita' risulta disposta   dal  comma 46 dell' art.2 ,per  la legge n .134/12  vi ha provveduto  l'art.46 bis) ,comma 1 ,lettera e ).

Pertanto ,a seguito di dette  modifiche  legislastive ,la durata dell'indennita' di mobilita'  è fissata come segue, con rispettivo riferimento ai   lavoratori dei territori della Casmez  e dei restanti territori del Paese.

a)  collocati in mobilità nel periodo dal 1º gennaio 2013 al 31 dicembre 201a:

- lavoratori  dei  territori  non meridionali:

Dopo

dodici mesi, elevati  a ventiquattro per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a trentasei per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni;

Prima

dodici mesi, elevato a ventiquattro per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a trentasei per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni

Variazione:Nessuna

-lavoratori  dei territori meridionali:

Dopo

ventiquattro mesi, elevato a trentasei per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a quarantotto per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni;

Prima

ventiquattro mesi, elevato a trentasei per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a quarantotto per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni.

Variazione:nessuna

b) collocati in mobilità nel periodo dal 1º gennaio 2015 al 31 dicembre 2015:

lavoratori dei territori non meridionali :

Dopo

dodici mesi, elevati  a diciotto per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a ventiquattro per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni;

Prima 

un periodo massimo di dodici mesi, elevato a ventiquattro per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a trentasei per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni

Variazione: diminizione sei mesi  per lavoratori di 40 anni  e di 12 mesi per lavioratori di 50 anni

lavoratori  dei territori meridionali :

Dopo

dodici mesi, elevati  a ventiquattro per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a trentasei per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni;

Prima

un periodo massimo di ventiquattro mesi, elevato a trentasei per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a quarantotto per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni.

Variazione :diminuzione 12 mesi per  tutti i lavoratori

d)   collocati in mobilità nel periodo dal 1º gennaio 2016 al 31 dicembre 2016:

- lavoratori dei territori non meridionali:

Dopo

dodici mesi, elevati  a diciotto per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni;

Prima

un periodo massimo di  dodici mesi , elevato a 24 per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a  36 per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni

Variazione:diminuzione  12 mesi per lavoratori di quaranta anni  e di 18 mesi per i lavoratori di 50 anni

-lavoratori  dei territori meridionali:

Dopo

dodici mesi, elevati   a diciotto per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a ventiquattro per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni.

Prima

un periodo massimo di ventiquattro mesi, elevato a trentasei per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a quarantotto per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni

Variazione:diminuzione di 12 mesi per lavoratori di meno di 40 anni,di 18 mesi per lavoratori  di  40 anni e di 24 ,mesi per i lavoratori di  50 anni

Si segnala inoltre che la lettera f) del comma 1 dell'art.46 bis in esame dispone che ,all'articolo 2 della legge n.92/12  ,dopo il comma 46 ,è inserito il seguente nuovo comma< :«46-bis. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro il 31 ottobre 2014,procede, insieme alle associazioni dei datori di lavoro e alle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente piùrappresentative sul piano nazionale, ad una ricognizione delle prospettive economiche e occupazionali in essere alla predetta data, alfine di verificare la corrispondenza a tali prospettive della disciplina transitoria di cui al comma 46 e di proporre, compatibilmentecon i vincoli di finanza pubblica, eventualiconseguenti iniziative»

   Pertanto ,a  seguito di quanto sopra riportato   e' prevista la  messa in calendario entro il 31 ottobre 2014,  la verifica delle disposizioni transitorie in materia di mobilità, al fine di assumere eventuali iniziative in materia.

Una seconda modifica concerne la procedura  di mobilita'  di cui agli artt.4 e  5  della legge n.223/91.

 In merito ha provveduto  legge n.92/12  con le disposizioni contenute nei commi 44,45 e 46  dell'art.1  ,che  riguardando     l'art.4 ,commi   9 e 12,nonche' l'art. 5 ,comma 3,della legge  n.223/91, sono entrate  in vigore dal 18 luglio 2012 ,tenedo conto tuttavia   dello stato delle procedure  di licenziamento previste dall'ultima   legge citata

Di seguito , si riportano i testi previsti dalle  norme  suddette   risultanti a seguito   delle   modifiche ,che sono evedenziate con  segno ------------------- ed in grassetto :

1) art.4 commma 9:. Raggiunto l'accordo sindacale ovvero esaurita la procedura di cui ai commi 6, 7 e 8, l'impresa ha facoltà di collocare in mobilità gli impiegati, gli operai e i quadri eccedenti, comunicando per iscritto a ciascuno di essi il recesso, nel rispetto dei termini di preavviso. Contestualmente, "Entro sette giorni  dalla comunicazione di recesso"l'elenco dei lavoratori collocati in mobilità, con l'indicazione per ciascun soggetto del nominativo, del luogo di residenza, della qualifica, del livello di inquadramento, dell'età, del carico di famiglia, nonché con puntuale indicazione delle modalità con le quali sono stati applicati i criteri di scelta di cui all'articolo 5, comma 1, deve essere comunicato per iscritto all'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione competente, alla Commissione regionale per l'impiego e alle associazioni di categoria di cui al comma 2″

2) art.4 comma 12:" Le comunicazioni di cui al comma 9 sono prive di efficacia ove siano state effettuate senza l'osservanza della forma scritta e delle procedure previste dal presente articolo.«Gli eventuali vizi della comunicazione di cui al comma 2 del presente articolo possono essere sanati, ad ogni effetto di legge, nell'ambito di un accordo sindacale concluso nel corso della procedura di licenziamento collettivo».

3 ) Art.5 . Il recesso di cui all'art. 4, comma 9, è inefficace qualora sia intimato senza l'osservanza della forma scritta o in violazione delle procedure richiamate all'art. 4, comma 12, ed è annullabile in caso di violazione dei criteri di scelta previsti dal comma 1 del presente articolo. Salvo il caso di mancata comunicazione per iscritto, il recesso può essere impugnato entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l'intervento delle organizzazioni sindacali. Al recesso di cui all'art. 4, comma 9, del quale sia stata dichiarata l'inefficacia o l'invalidità, si applica l'art. 18, L. 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni.

«3. Qualora il licenziamento sia intimato senza l'osservanza della forma scritta, si applica il regime sanzionatorio di cui all'articolo 18, primo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni. In caso di violazione delle procedure richiamate all'articolo 4, comma 12, si applica il regime di cui al terzo periodo del settimo comma del predetto articolo 18. In caso di violazione dei criteri di scelta previsti dal comma 1, si applica il regime di cui al quarto comma del medesimo articolo 18. Ai fini dell'impugnazione del licenziamento si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni».

Le novita normative di cui sopra  sono state suggerite dai  problemi che spesso hanno caratterizzato le procedure collettive e che hanno a volte portato all'invalidita' delle stesse e dei relativi licenziamenri.,significando che:

a)Per quanto riguarda la comunicazione degli eventuali lavoratori licenziati   ,a conclusione della procedura di consultazione sindacale,all'istituzione competente ed ai sindacali interessati   ,con la indicazione di tutti gli elementi previsti ,la legge di riforma stabilisce che essa  non deve piu' essere contestuale alla collocazione in mobilita' dei dipendenti coinvolti,bensì    puo'  essere effettuata entro i sette giorni successivi alla comunicazione scritta dei singoli recessi.

b)In merito ai vizi della comunicazione ai sindacati di avvio della procedura di mobilita', è previsto che gli stessi possono venire sanati ad ogni effetto di legge da un accordo siundacale concluso nel corso della procedura intrapresa,il che evitera' che singoli lavoratori possano far valere vizi della procedura per  ottenere l'annullamento  del proprio licenziamento  .

c)Riguardo alle sanzioni che possono applicarsi  in caso d'impugnazione per  violazioni prettamente formali,viene disposto che   i vizi non sanati delle procedure siano colpiti soltanto economicamente,applicando una sanzione da 12 a 24 mensilita' a carico delle imprese  coinvolte

d)Per la mancanza della forma scritta nel licenziamento si applica il regime sanzionatorio piu' pesante (reintegrazione e risarcimento di tutte le mensilita' non percepite,che comunque non devono essere inferiori a cinque)

e) Infine,per l'impugnazione  accolta   dei  licenziamenti intimati violando i criteri di scelta dei lavoratori licenziati ,si applica il reintegro con il risarcimento non superiore a 12 mensilita'.