Si richiama l'attenzione sul Comunicato sottostante del 17 settembre 2012 con cui l'Aenzia Entrate riporta alcune faq in merito all'argomento precisato nel titolo
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I contribuenti che iniziano e chiudono un'attività nello stesso anno, non soggetti agli studi di settore, sono tenuti a inserire in dichiarazione solo la causa di esclusione relativa all'inizio dell'attività (codice 1) e a presentare, se previsto, il modello Ine (Indicatori di normalità economica). L'Agenzia delle Entrate, in generale, non può mai rettificare autonomamente la dichiarazione del contribuente, che deve sempre presentare un'integrativa. I chiarimenti, contenuti nelle "Faq" - pubblicate sul sito www.agenziaentrate.it - sciolgono i dubbi dei contribuenti che hanno ricevuto nei mesi scorsi degli inviti a presentare i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore a seguito delle modifiche alle sanzioni per l'omessa presentazione.
La correzione passa per l'integrativa - Nel caso in cui il contribuente abbia commesso degli errori nella compilazione dei dati sugli studi in Unico 2011, ad esempio non indicando la causa di inapplicabilità, deve necessariamente presentare una specifica dichiarazione integrativa. L'Agenzia delle Entrate, infatti, non può correggere autonomamente la dichiarazione presentata.
Apertura e chiusura nello stesso anno, porta sbarrata agli studi - Chi abbassa le saracinesche nello stesso anno in cui aveva aperto l'attività non deve presentare il modello studi di settore, rientrando in due dei casi in cui è esclusa l'applicazione degli studi previsti di settore (articolo 10 della legge n. 146/1998). Dovrà invece presentare, se previsto, il modello Ine.
Impresa e professione, lasciapassare per gli studi - L'imprenditore agricolo che, nel 2010, ha svolto sia un'attività rientrante negli studi, con la quale ha prodotto reddito agrario, sia un'attività di commercio al dettaglio, con cui ha realizzato reddito d'impresa, era tenuto a presentare il modello studi solo relativamente all'attività commerciale. I risultati derivanti dall'applicazione degli studi di settore, infatti, possono essere usati ai fini dell'accertamento solo riguardo ai redditi derivanti da attività d'impresa e dall'esercizio di arti e professioni. Analogamente, il dipendente che svolge anche attività di lavoro autonomo sarà soggetto agli studi solo riguardo al reddito proveniente dall'esercizio di arti e professioni.
Cooperative ed Enti non commerciali, il modello studi è "out" - La cooperativa che, nel 2010, ha svolto la propria attività esclusivamente nei confronti dei propri soci non doveva presentare il modello studi ma, se previsti, esclusivamente i parametri, barrando l'apposita casella nel primo rigo del quadro RF di Unico. Analogamente non sono soggette a questo obbligo le cooperative a mutualità prevalente costituite da utenti non imprenditori e che operano esclusivamente a favore di questi ultimi. Nessun modello per gli enti non commerciali, che hanno esercitato un'attività fuori dagli studi di settore: il segnale di warning, in questo caso, non fa scattare nessuna comunicazione di anomalia.
Dai centri benessere al commercio di carburante, a domanda risposta - Nelle Faq pubblicate oggi, l'Agenzia scioglie i dubbi dei contribuenti anche su altre questioni, come quella posta da una catena di centri benessere e da un commerciante di carburante per autotrazione in merito all'obbligo di presentazione e alle modalità di compilazione del modello studi.
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