La legge n.134 del 7.8.2012   , in vigore dal 12 agosto c.a,  di conversione  del  decreto legge 22 giugno 2012 n. 83, denominato "decreto sviluppo  "e  contenente "misure urgenti per la crescita"  ,    ha appportato  alcune  modifiche alla legge n.92/2012 ,relativa alla riforma del lavoro e degli ammortizzatori sociali  ,che  risultano  disposte  dall'art..46 bis

In questa sede viene esaminata la modifica  relativa alla disciplina  della cassa integrazione guadagni straordinaria per le aziende    di cui all'art.3 della legge n.223/91, evidenziando in proposito quanto segue.

Il comma 70.dell'art.2 della legge n.92/12 , aveva stabilito ,  con decorrenza    1º gennaio 2016, l'abrogazione   dell'articolo 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223, che,   in ordine  l'intervento straordinario di integrazione salariale  per le imprese interessate da procedure concorsuali , dispone:

"1. Il trattamento straordinario di integrazione salariale è concesso, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ai lavoratori delle imprese soggette alla disciplina dell'intervento straordinario di integrazione salariale, nei casi di dichiarazione di fallimento, di emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero di sottoposizione all'amministrazione straordinaria, qualora la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata. Il trattamento straordinario di integrazione salariale è altresì concesso nel caso di ammissione al concordato preventivo consistente nella cessione dei beni. In caso di mancata omologazione, il periodo di integrazione salariale fruito dai lavoratori sarà detratto da quello previsto nel caso di dichiarazione di fallimento. Il trattamento viene concesso, su domanda del curatore, del liquidatore o del commissario, per un periodo non superiore a dodici mesi

" 2. Entro il termine di scadenza del periodo di cui al comma 1, quando sussistano fondate prospettive di continuazione o ripresa dell'attività e di salvaguardia, anche parziale, dei livelli di occupazione tramite la cessione, a qualunque titolo, dell'azienda o di sue parti, il trattamento straordinario di integrazione salariale può essere prorogato, su domanda del curatore, del liquidatore o del commissario, previo accertamento da parte del CIPI, per un ulteriore periodo non superiore a sei mesi. La domanda deve essere corredata da una relazione, approvata dal giudice delegato o dall'autorit che esercita il controllo, sulle prospettive di cessione dell'azienda o di sue parti e sui riflessi della cessione sull'occupazione aziendale. 3. Quando non sia possibile la continuazione dell'attività, anche tramite cessione dell'azienda o di sue parti, o quando i livelli occupazionali possano essere salvaguardati solo parzialmente, il curatore, il liquidatore o il commissario hanno facoltà di collocare in mobilità, ai sensi dell'art. 4 ovvero dell'art. 24, i lavoratori eccedenti. In tali casi il termine di cui all'art. 4, comma 6, è ridotto a trenta giorni. Il contributo a carico dell'impresa previsto dall'art. 5, comma 4, non è dovuto. 4. L'imprenditore che, a titolo di affitto, abbia assunto la gestione, anche parziale, di aziende appartenenti ad imprese assoggettate alle procedure di cui al comma 1, può esercitare il diritto di prelazione nell'acquisto delle medesime. Una volta esaurite le procedure previste dalle norme vigenti per la definitiva determinazione del prezzo di vendita dell'azienda, l'autorità che ad essa proceda provvede a comunicare entro dieci giorni il prezzo così stabilito all'imprenditore cui sia riconosciuto il diritto di prelazione. Tale diritto deve essere esercitato entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione. 5. Sono abrogati l'art. 2 della legge 27 luglio 1979, n. 301 e successive modificazioni, e l'art. 2 del ecreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1985, n. 143 e successive modificazioni."

   Con la    lettera h) del comma 1  dell'art.46 bis  della legge  n.134/2012  si è stabilito che:"All'articolo 2, il comma 70 della legge n.92/12(che prevedeva  l'abrogazione dell'art.3 della legge n.223/91) è sostituito dal seguente:«70. All'articolo 3, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, le parole: "qualora la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata" sono sostituite dalle seguenti: "quando sussistano prospettive di continuazione o di ripresa dell'attività e di salvaguardia, anche parziale, dei livelli di occupazione, da valutare in base a parametri oggettivi definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. L'articolo 3 della citata legge n. 223 del 1991, come da ultimo modificato dal presente comma, è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2016″.

Pertanto ,dal 12 agosto 2012,trova applicazione  il seguente nuovo  testo dell'art.3 della legge 223/1991, in cui  le parole sopresse sono  contrassegnate  con  il segno—— -----  e quelle sostitutive sono evidenziate in grassetto:

"Il trattamento straordinario di integrazione salariale è concesso, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ai lavoratori delle imprese soggette alla disciplina dell'intervento straordinario di integrazione salariale, nei casi di dichiarazione di fallimento, di emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero di sottoposizione all'amministrazione straordinaria, qualora la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata.quando sussistano prospettive di continuazione o di ripresa dell'attività e di salvaguardia, anche parziale, dei livelli di occupazione, da valutare in base a parametri oggettivi definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. L'articolo 3 della citata legge n. 223 del 1991, come da ultimo modificato dal presente comma, è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2016″. Il trattamento straordinario di integrazione salariale è altresì concesso nel caso di ammissione al concordato preventivo consistente nella cessione dei beni. In caso di mancata omologazione, il periodo di integrazione salariale fruito dai lavoratori sarà detratto da quello previsto nel caso di dichiarazione di fallimento. Il trattamento viene concesso, su domanda del curatore, del liquidatore o del commissario, per un periodo non superiore a dodici mesi  

"2. Entro il termine di scadenza del periodo di cui al comma 1, quando sussistano fondate prospettive di continuazione o ripresa dell'attività e di salvaguardia, anche parziale, dei livelli di occupazione tramite la cessione, a qualunque titolo, dell'azienda o di sue parti, il trattamento straordinario di integrazione salariale può essere prorogato, su domanda del curatore, del liquidatore o del commissario, previo accertamento da parte del CIPI, per un ulteriore periodo non superiore a sei mesi. La domanda deve essere corredata da una relazione, approvata dal giudice delegato o dall'autorit che esercita il controllo, sulle prospettive di cessione dell'azienda o di sue parti e sui riflessi della cessione sull'occupazione aziendale."

"3. Quando non sia possibile la continuazione dell'attività, anche tramite cessione dell'azienda o di sue parti, o quando i livelli occupazionali possano essere salvaguardati solo parzialmente, il curatore, il liquidatore o il commissario hanno facoltà di collocare in mobilità, ai sensi dell'art. 4 ovvero dell'art. 24, i lavoratori eccedenti. In tali casi il termine di cui all'art. 4, comma 6, è ridotto a trenta giorni. Il contributo a carico dell'impresa previsto dall'art. 5, comma 4, non è dovuto. 4. L'imprenditore che, a titolo di affitto, abbia assunto la gestione, anche parziale, di aziende appartenenti ad imprese assoggettate alle procedure di cui al comma 1, può esercitare il diritto di prelazione nell'acquisto delle medesime. Una volta esaurite le procedure previste dalle norme vigenti per la definitiva determinazione del prezzo di vendita dell'azienda, l'autorità che ad essa proceda provvede a comunicare entro dieci giorni il prezzo così stabilito all'imprenditore cui sia riconosciuto il diritto di prelazione. Tale diritto deve essere esercitato entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione. 5. Sono abrogati l'art. 2 della legge 27 luglio 1979, n. 301 e successive modificazioni, e l'art. 2 del ecreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1985, n. 143 e successive modificazioni."

  Da quanto  sopra discende   che:

a) persiste  la possibilita' di richiedere  l'intervento della cigs in favore dei dipendenti di imprese nei casi di dichiarazione di fallimento, di omologazione del concordato preventivo consistente nella cessione dei beni, di emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero di sottoposizione all'amministrazione straordinaria

b)  tuttavia   ,sottolineato che   risulta soppressa    la previsione " qualora la continuazione dell'attività' non sia stata disposta o sia cessata"  ,che è stata  sostituita da " quando sussistano prospettive di continuazione o di ripresa dell'attività e di salvaguardia, anche parziale, dei livelli di occupazione ,resta  da chiarire se  quest'ultima condizione    deve  riscontrarsi   per   tutti  le fattispecie di procedura concorsuale indicate nell'art.3 della legge n.223/9 1,fatta eccezione per il concordato preventivo con cessione dei beni  ,ovvero soltanto per quella   di sottoposizione all'amministrazione straordinaria,  cui  la prassi e le direttive ministeriali hanno sinora  riferito  la frase "  qualora la continuazione dell'attività' non sia stata disposta o sia cessata"

c)  la valutazione circa la sussistenza di   prospettive di continuazione o di ripresa dell'attività e di salvaguardia, anche parziale, dei livelli di occupazione   va fatta   con parametri oggettivi , che  spetta   al Ministro del Lavoro definire   con specifico decreto;

d)  resta confermata l'abrogazione della disciplina dell'art.3 della legge n.223/91, a decorrere  dal primo gennaio 2016, cosi' come gia ' stabilto  dal comma 70 dell'art.2 della legge n.92/12.

  In relazione a quanto precede  ,si  esprime l'auspicio che il provvedimento ministeriale di cui alla precedente lettera c)     sia   definito e reso operativo in tempi ravvicinati ,così da dare uniformita' e soprattutto certezza agli operatori interessati     a  valutare le fattispecie di procedura concorsuale  cui applicare i parametri  con cui determinare  l'esistenza ovvero la mancanza dei presupposti  che,   secondo   previsione    normativa ,   dal 12.8.2012 , legittimano  la richiesta della cigs  da parte dei rappresentanti aziendali interessati e   l'accoglimento della     stessa  da parte degli organi istituzionali competenti.

In attesa di tale provvedimento,  si confida   che le   aziende  interessate   dal 12.8.2012   dalle   procedure concorsuali  previste dall'art.3 della legge n.223/91, tengano  comportamenti  improntati  a prudenza   rispetto  all'l' eventualita' di far e ricorso alla cigs , soprassedendo , ai fini della  gestione  della realta' aziendale,da  determinazioni  che potrebbero rivelarsi tardivamente impraticabili  ed incompatibili,  a fronte dell'effettiva previsione dell'atteso  decreto  ministeriale   sui   parametri   in questione.

Prima di concludere sull'argomento ,tuttavia,si  dichiara di ritenere che la nuova  frase inserita nel testo dell 'art.3 in questione  ,secondo cui:"quando sussistano prospettive di continuazione o di ripresa dell'attività e di salvaguardia, anche parziale, dei livelli di occupazione " rende necessario un chiarimento , non gia' sul  significato delle sue  parole , che risulta chiaro ,bensi' sul fatto che  la condizione   stabilita per richiedere e conseguire la cigs deve riscontrarsi  anche per il fallimento e   e la liquidazione coatta amminidstrativa   ,ovvero solo per la fattispecie della amministtrazione straordinaria.

  Di  fronte ad una eventuale estensione della modifica in questione  anche alle altre  fattispecie di procedura concorsuale citate ,oltre che  all'amministrazione straordinaria,si  resta  perplessi in relazione alle seguenti constatazioni:

1) gli interventi modificativi   al testo originario della legge  92/12 sono stati  imposti   da una  maggioranza ' parlamentare intenzionata a mitigare   alcuni   aspetti della riforma Fornero ,valutati essere in contrasto con l'esigenza di non compromettere il sistema degli  anmmortizzatori sociali  ,proprio nel momento in cui la crisi del sistema produttiva ed i rischi per l'occupazione  sono presenti im modo evidente e pesante;

2) la frase precedente  "qualora la continuazione dell'attività' non sia stata disposta o sia cessata",sostituita nel testo dell'art.3  dal comma 1 lettera h)dell'art.46 bis  ,per la composizione letterale del testo e per la prassi ministeriale ,è  risultata riferita  sempre e soltanto all'amministrazione straordinaria e non anche  alle altre tre ipotesi di procedura concorsuala.

Pertanto un'estensione sic et simpliciter della nuova previsione aggiunta ,con effetto dal 12 agiosto scorso ,striderebbe in modo esplicito e dirompente.

Infatti ,in primo luogo detta estensione risulterebbe una modifica di uno stastus quo tuttaltro che migliorativa    , posto che ,non solo non lascerebbe le cose come prima ,ma le peggiorerebbe  e,guarda caso,    a danno    di  vicende aziendali ed occupazionali ,rispetto  a  cui   , per le esigenze di natura sociale da gestire ,  l'intervento dell'ammortizzatore sociale  in parola  dovrebbe poter intervenire senza  percorsi   angusti e tortuosi .

Inoltre ,una  valutazione logico-sistematica    porta  a ritenere ,che ,avendo il legislatore introdotto, al posto di  una precedente frase che ,sino all'11.8.12,ha trovato  concreto   riferimento e pratica  applicazione   all'amministrazione straordinaria soltanto ,anche la  nuova disposizione non  poss'che applicarsi a quest'ultima ,restando quindi esclusi  il fallimento  e la liquidazione coatta amministrativa , in precedenza  rimasti estranei.

Comunque è bene aspettare l'approvazione del previsto decreto del Ministro del Lavoro ,che di sicuro chiarira' anche tale aspetto.