In merito a quanto riportato nel titolo occorre premettere che:

1)E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 94 del 23 aprile 2010 (Suppl.
Ord. n. 75), il D. Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, recante "Attuazione
della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno"
.,mentre lo stesso risulta in vigore dal 8 maggio 2010.
 
A. I CONTENUTI DEL
DECRETO

1. Ambito di applicazione

Al comma
1, dell'articolo 1, si legge testualmente che "le disposizioni del presente
decreto si applicano a qualunque attività economica, di carattere
imprenditoriale o professionale, svolta senza vincolo di subordinazione, diretta
alla scambio di beni o alla fornitura di altra prestazione anche a carattere
intellettuale"
.

All'articolo 2 viene stabilito che le disposizioni
del presente decreto non si applicano:
a) alle attività connesse con
l'esercizio di pubblici poteri, quando le stesse implichino una partecipazione
diretta e specifica all'esercizio del potere pubblico e alle funzioni che hanno
per oggetto la salvaguardia degli interessi generali dello Stato e delle altre
collettività pubbliche;
b) alla disciplina fiscale delle attività di
servizi;
c) ai servizi d'interesse economico generale assicurati alla
collettività in regime di esclusiva da soggetti pubblici o da soggetti privati,
ancorché scelti con procedura ad evidenza pubblica, che operino in luogo e sotto
il controllo di un soggetto pubblico.

Le disposizioni del presente
decreto non si applicano, inoltre, nei casi previsti negli articoli da 3
a 7 del presente capo, e precisamente:
• servizi sociali (art. 3);

servizi finanziari (art. 4);
• servizi di comunicazione (art. 5);

servizi di trasporto (art. 6);
• servizi di somministrazione di lavoratori
forniti dalle agenzie per il lavoro, autorizzate ai sensi del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
• servizi sanitari e a quelli
farmaceutici forniti direttamente a scopo terapeutico nell'esercizio delle
professioni sanitarie, indipendentemente dal fatto che vengano prestati in una
struttura sanitaria e a prescindere dalle loro modalità di organizzazione, di
finanziamento e dalla loro natura pubblica o privata;
• servizi audiovisivi,
ivi compresi i servizi cinematografici, a prescindere dal modo di produzione,
distribuzione e trasmissione, e i servizi radiofonici;
• gioco d'azzardo e
di fortuna comprese le lotterie, le scommesse e le attività delle case da gioco;

• servizi privati di sicurezza;
• servizi forniti da notai (art. 7).

Disposizioni generali in materia di regimi autorizzatori

Due i  pilastri della norma: la liberalizzazione e la semplificazione.

In sostanza, per avviare un attività economica sarà sufficiente presentare
al nuovo sportello unico o alle Camere di Commercio la dichiarazione di
inizio attività per l'avvio dell'esercizio
, senza attendere l'autorizzazione
delle autorità competenti (Stato, regioni, enti locali).
I regimi autorizzatori, statali o regionali, potranno essere istituiti o mantenuti
solo se giustificati da motivi imperativi di interesse generale, nel
rispetto dei principi di non discriminazione, di proporzionalità e delle
disposizioni dettate dal decreto in commento.
Ossia, potranno essere imposte
delle restrizioni all'accesso ed esercizio di una attività economica o
professionale solo in funzione dell'ordine pubblico (oltre che nel rispetto dei
criteri di proporzionalità e non discriminazione), della tutela dei consumatori
oppure dei lavoratori.
Nelle materie di legislazione concorrente, le Regioni
possono istituire o mantenere albi, elenchi, sistemi di accreditamento e ruoli,
solo nel caso in cui siano previsti tra i principi generali determinati dalla
legislazione dello Stato.
Il numero dei titoli autorizzatori per l'accesso e
l'esercizio di un'attività di servizi può essere limitato solo se sussiste un
motivo imperativo di interesse generale o per ragioni correlate alla scarsità
delle risorse naturali o delle capacità tecniche disponibili (art. 14).
Nel caso sia previsto un regime autorizzatorio, le condizioni alle quali
è subordinato l'accesso e l'esercizio alle attività di servizi sono:
a) non discriminatorie;
b) giustificate da un motivo imperativo di interesse
generale;
c) commisurate all'obiettivo di interesse generale;
d) chiare
ed inequivocabili;
e) oggettive;
f) rese pubbliche preventivamente;
g) trasparenti e accessibili
(art. 15).

Semplificazione amministrativa - Lo sportello unico

Importanti novità sono contenute nel decreto che recepisce
la direttiva Servizi; in particolare in materia di semplificazione
amministrativa.
Il decreto prevede:
1) l'istituzione di sportelli
unici presso i quali il prestatore possa espletare tutte le formalità necessarie
per esercitare la propria attività (art. 25);
2) l'obbligo di rendere
possibile l'espletamento di tali procedure per via elettronica;
3)
l'eliminazione degli ostacoli giuridici e amministrativi allo sviluppo del
settore dei servizi
.

La regola per l'accesso e 'esercizio di un'attività di servizio diventa la dichiarazione di inizio
attività (DIA) con efficacia immediata
: l'attività potrà essere avviata
dalla data di presentazione delle domanda all'autorità competente.

.

 Le novità in materia di somministrazione e commercio (artt. 64 –
72)

Novità rilevanti arrivano anche per il settore commercio. Le più
rilevanti sono quelle che si riportano di seguito.
1) Unificazione
requisiti di accesso al commercio
.
Nel nostro ordinamento, nella quasi
totalità dei casi, la legittimazione all'avvio di una attività è
indissolubilmente correlata al possesso dei requisiti soggettivi od oggettivi
prescritti. Ciò significa che sono i requisiti e i presupposti a determinare la
sussistenza in capo al soggetto aspirante del diritto all'avvio dell'attività e
al relativo esercizio.
Il decreto è intervenuto eliminando la
differenziazione esistente nelle varie Regioni e unificando, su tutto il
territorio nazionale, i requisiti di onorabilità e quelli di
professionalità
.

2) Esercizi di vicinato e forme speciali di
vendita

Nel caso dell'apertura degli esercizi di vicinato nonché per le
forme speciali di vendita (spacci interni ‐ apparecchi automatici‐vendita per
corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione ‐ vendite presso il
domicilio dei consumatori
) è stata prevista la dichiarazione di inizio
attività (DIA) ad efficacia immediata
in luogo della comunicazione.
La
DIA immediata consente l'avvio dell'attività contestualmente all'invio della
comunicazione al Comune competente per territorio.
La precedente disciplina
obbligava l'aspirante commerciante ad attendere il decorso di trenta giorni a
far data dalla comunicazione.

3) Somministrazione di alimenti e
bevande

Il decreto prevede il mantenimento del provvedimento di
autorizzazione
nel caso di apertura, vista la necessità di garantire
particolari tutele di sostenibilità ambientale e sociale, di viabilità ed ordine
pubblico, nonché di tutela di zone di pregio storico ed artistico.
In caso di
trasferimento di sede e di titolarità e di gestione dell'attività
(subingressi) è prevista la dichiarazione di inizio di attività
rispettivamente ad efficacia differita a trenta giorni e
immediata
.

Altre rilevanti novità sono le seguenti:
1)
L'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche potrà essere rilasciata,
oltre che a persone fisiche e a società di persone, anche a società di
capitali regolarmente costituite o a società cooperative
(art. 70, comma
1).

2) L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree
pubbliche esclusivamente in forma itinerante è rilasciata, in base alla
normativa emanata dalla Regione, dal Comune nel quale il richiedente, persona
fisica o giuridica, intende avviare l'attività
, e la stessa abilita anche
alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si
trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago

(art. 70, comma 2).

3) Vengono riformulati i requisiti per l'esercizio
dell'attività di vendita e di somministrazione
e quelli relativo
all'esercizio in qualsiasi forma, di un'attività di commercio relativa al
settore merceologico alimentare e di un'attività di somministrazione di alimenti
e bevande, anche se effettuate nei confronti di una cerchia determinata di
persone, e, di conseguenza vengono abrogati i commi 2, 4 e 5 dell'articolo 5 del
D. Lgs. n. 114/1998 e l'articolo 2 della legge n. 287/1991 (art. 71).

.

8.
Le novità in materia dell'attività di facchinaggio
(art.
72)

L'articolo 72 del decreto in commento stabilisce che i soggetti che
presentano la dichiarazione di inizio di attività per l'esercizio
dell'attività di facchinaggio, ai sensi della legge n. 57/2001, come
modificata dalla legge n. 40/2007, e i relativi addetti non sono tenuti agli
adempimenti previsti dal D.P.R. 18 aprile 1994, n. 342
(Regolamento
recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di lavori di
facchinaggio
).

9. Prevista la soppressione di Ruoli ed
Elenchi Camerali
(artt. 73 – 76)

Agli articoli 73, 74, 75 e 76
dello Schema di decreto legislativo in commento, viene prevista la
soppressione, rispettivamente:
- del Ruolo degli agenti di affari
in mediazione
(disciplinato dalla legge n. 39/1989);
- del
Ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio (disciplinato dalla
legge n. 204/1985
);
- del Ruolo dei mediatori marittimi
(disciplinato dalla legge n. 478/1968);
- dell'Elenco degli
spedizionieri
(disciplinato dalla legge n. 1442/1941).

È esclusa dalla nuova disciplina l'attività di raccomandatario marittimo per
l'esercizio della quale rimane ferma l'iscrizione nel Ruolo di cui alla legge n.
135/1977.

L'esercizio delle attività indicate sopra è soggetta a ichiarazione di inizio di attività (DIA) da presentare alla Camera di
Commercio per il tramite dello sportello unico del Comune competente per
territorio ai sensi dell'articolo 19, comma 2, primo periodo, della legge n.
241/1990, corredata delle autocertificazioni e delle certificazioni attestanti
il possesso dei requisiti prescritti.
La Camera di Commercio dovrà
verificare il possesso dei requisiti da parte degli esercenti l'attività
di cui sopra e iscrivere i relativi dati nel Registro delle imprese, se
l'attività è svolta in forma di impresa, oppure nel Repertorio delle notizie
economiche e amministrative (REA), assegnando la relativa
qualifica.

Le competenze già attribuite alle Commissioni per la tenuta
dei Ruoli e dell'Elenco soppressi, saranno svolte dagli uffici delle Camere di
Commercio
(che presumibilmente sarà il Registro delle imprese).

Secondo quanto stabilito all'articolo 80 del decreto in commento, si dovrà, tuttavia, attendere
l'emanazione di un apposito decreto del Ministro dello Sviluppo
Economico
, che disciplini le modalità di iscrizione nel Registro delle
imprese e nel REA dei soggetti iscritti negli elenchi, albi e ruoli di cui agli
articoli 73, 74, 75 e 76, nonché le nuove procedure di iscrizione, in modo da
garantire l'invarianza degli oneri complessivi per la finanza
pubblica
.

10. Le novità in materia di attività
artigianali
(artt. 77 - 79)

All'art. 77 vengono previste alcune
modifiche:
• della legge 17 agosto 2005, n. 174, riguardante l'attività di
acconciatore;
• della legge 4 gennaio 1990, n. 1, riguardante
l'attività di estetista;
• della legge 22 febbraio 2006, n. 84,
riguardante l'attività di tinto lavanderia.

Il decreto interviene
in merito all'apertura di queste tre attività semplificando l'accesso
all'attività. Viene pertanto prevista la dichiarazione di inizio attività
(DIA) ad efficacia immediata
in luogo della autorizzazione.
La DIA
immediata consente l'avvio dell'attività contestualmente all'invio della
comunicazione al comune competente per territorio.
La precedente disciplina
obbligava l'aspirante artigiano ad ottenere l'autorizzazione.

11.
Modifiche all'art. 19 della legge n. 241/1990
(art. 85)

Il
primo comma dell'art. 85, del decreto in commento apporta una rilevante modifica
al comma 2 dell'articolo 19, della legge 7 agosto 1990 n. 241, sostituendolo
come segue:
"2. L'attività oggetto della dichiarazione può essere
iniziata decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione
all'amministrazione competente; contestualmente all'inizio dell'attività,
l'interessato ne dà comunicazione all'amministrazione competente. Nel caso in
cui la dichiarazione di inizio attività abbia ad oggetto l'esercizio di attività
di cui al decreto legislativo di attuazione della direttiva 2006/123/CE,
l'attività, ove non diversamente previsto, può essere iniziata dalla data della
presentazione della dichiarazione all'amministrazione
competente"
.
PUBBLICATO IL DECRETO INTEGRATIVO E CORRETTIVO DEL D.LGS. N. 59/2010

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 202 del 30 agosto 2012 (Supplemento Ordinario n. 177), il
D. Lgs. 6 agosto 2012, n. 147, recante "Disposizioni integrative e
correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione
della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato
interno"
.

Il provvedimento -  entrato  in vigore il  14  settembre 2012 - si compone di 21 articoli e contiene numerosi interventi
di immediata semplificazione, riguardanti le attività di seguito
elencate.

- COMMERCIO E SOMMINISTRAZIONE
Previste
all'art. 8 modifiche all'art. 71, recante requisiti di accesso e di esercizio
delle attività commerciali.
Singolare quanto stabilito al nuovo comma 6-bis,
introdotto dall'art. 8, comma 1, lett. g): "6-bis. Sia per le imprese
individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i
requisiti professionali di cui al comma 6 devono essere posseduti dal titolare o
rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall'eventuale persona preposta
all'attività commerciale."
.

- COMMERCIO ALL'INGROSSO CON
DEPOSITO E PRODUZIONE DI MARGARINA E GRASSI IDROGENATI

Con l'articolo
9 viene prevista l'aggiunta di due nuovi articolo: 71-bis e 71-ter.
Con
l'aggiunta dell'art. 71-bis vengono abrogate la legge n. 1316/1951, il
D.P.R. n. 131/1954 e il D.P.R. n. 519/1997, che in precedenza recavano la
disciplina della produzione e del commercio della margarina e dei grassi
idrogenati alimentari.
L'esercizio dell'attività relativa alla fabbricazione
e alla gestione di depositi all'ingrosso di margarina e di grassi alimentari
idrogenati "non è subordinato ad alcuna specifica segnalazione certificata
di inizio attività, fatto salvo quanto previsto dal regolamento
852/2004/CE"
.

- COMMISSIONARI MANDATARI ED
ASTATORI

Con l'aggiunta dell'art. 71-ter vengono abrogate viene
disposta la soppressione dell'Albo dei commissionari, mandatari ed astatori
dei prodotti ortofrutticoli, carnei ed ittici
.
Passa ai Comuni la
verifica del possesso dei requisiti da parte dei soggetti iscritti per tali
attività nel Registro delle imprese.
Al comma 3 del citato art. 71-ter si
dispone che "L'esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso, ivi
compreso quello relativo ai prodotti alimentari e, in particolare, ai prodotti
ortofrutticoli, carnei ed ittici, è subordinato esclusivamente al possesso dei
requisiti di onorabilità di cui all'articolo 71, comma 1 del decreto legislativo
26 marzo 2010, n. 59"
.

- FACCHINAGGIO
L'articolo
10 aggiunge il nuovo comma 1-bis all'art. 72 nel quale si dispone che non è
più richiesto il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e
tecnico-organizzativa
.
Per l'esercizio di tale attività è pertanto
richiesto il solo possesso del requisito di onorabilità.

-
INTERMEDIAZIONE COMMERCIALE E DI AFFARI
Con l'articolo 11 viene
soppresso il comma 7 dell'art. 73 dove si prevedeva che "Le competenze già
attribuite alle Commissioni per la tenuta del ruolo, soppresso ai sensi del
comma 1, sono svolte dagli uffici delle Camere di commercio".

-
SPEDIZIONIERE
Con l'articolo 14 vengono apportate modifiche
all'articolo 76 del decreto e alla legge n. 1442/1941.
Soppresso il comma 5
dell'art. 76, che prevedeva "Fermo restando quanto disposto dall'articolo 8
della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e dall'articolo 9 del decreto del
Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, le iscrizioni previste dal
presente decreto legislativo per i soggetti diversi dalle imprese, sono
effettuate in una apposita sezione del REA ed hanno effetto dichiarativo del
possesso dei requisiti abilitanti all'esercizio della relativa attività
professionale"
.
Oltre alle Commissioni per la tenuta dell'elenco, le cui
funzioni sono passate alla camera di Commercio, viene soppressa anche la
Commissione centrale
, le cui funzioni vengono assicurate dal Ministero dello
Sviluppo Economico.
Modificato l'articolo 6, comma 3, della L. n. 1442/1941:
l'impresa deve essere in possesso dei requisiti di adeguata capacità
finanziaria, comprovati da un capitale sociale sottoscritto e versato di almeno
100.000 euro; nel caso di SRL, SAS e SNC occorre accertare, attraverso l'esame
dell'atto costitutivo e delle eventuali modificazioni, l'ammontare del capitale
sociale realmente sottoscritto e versato.
Le società cooperative vengono
equiparate alle imprese individuali.
Sostituito anche l'articolo 7 della L.
n. 1442/1941.

- ACCONCIATORE
L'articolo 15 prevede la
modifica degli articoli 2 e 3 della legge n. 174/2005 e dell'articolo 77 del
D.Lgs. n. 59/2010.
Previsto l'obbligo di iscrizione nel REA (e quindi
di pubblicazione nelle certificazioni e visure) del responsabile tecnico,
contestualmente alla trasmissione della SCIA.

-
ESTETISTA
L'articolo 16 prevede la modifica degli articoli 2 e
3 della legge n. 1/1990 e dell'articolo 78 del D.Lgs. n. 59/2010.
Previsto
anche in questo caso l'obbligo di iscrizione nel REA (e quindi di
pubblicazione nelle certificazioni e visure) del responsabile tecnico,
contestualmente alla trasmissione della SCIA.

-
TINTOLAVANDERIA
L'articolo 17 ha apportato modifiche all'art.
79: viene aggiunto il comma 1-bis, che recita: "1-bis. Le disposizioni della
L. 22 febbraio 2006 n. 84, come integrate e modificate dal presente articolo,
escluse quelle concernenti l'obbligo di designazione del responsabile tecnico,
si applicano anche alle imprese di lavanderia dotate esclusivamente di lavatrici
professionali ad acqua ed essiccatori destinati ad essere utilizzati
direttamente dalla clientela previo acquisto di appositi gettoni"
.

-
STIMATORI E PESATORI PUBBLICI - MEDIATORI PER LE UNITA' DA DIPORTO –
PERITI ED ESPERTI – MAGAZZINI GENERALI - MULINI

L'articolo 18
aggiunge sei nuovo articoli: dal 80-bis a- 80-sexies.
1) All'articolo
80-bis
al decreto nel quale si prevede la soppressione del Ruolo degli
stimatori e pesatori pubblici
.
2) All'articolo 80-ter viene
prevista la soppressione dello specifico ruolo per il mediatore delle unità
da diporto
.
3) All'articolo 80-quater vengono apportate modifiche
al decreto ministeriale 29 dicembre 1979 relativo al regolamento-tipo per la
formazione del Ruolo dei periti e degli esperti presso la Camera di
Commercio.
Soppresse le Commissioni per la tenuta del Ruolo e la Commissione
centrale per l'esame dei ricorsi. Le competenze relative alla gestione del Ruolo
dei periti e degli esperti saranno assolte dall'ufficio competente della camera
di Commercio in forma semplificata.
Il Ruolo dei periti e degli esperti verrà
pubblicato sul sito della Camera di Commercio.
4) All'articolo
80-quinquies
vengono apportate modifiche al decreto-legge n. 2290/1926 e al
R.D. n. 126/1927 prevedendo una nuova normativa in materia di magazzini
generali.
L'attività di apertura, modificazione, ampliamento ed esercizio di
un magazzino generale sarà soggetta a segnalazione certificata di inizio
attività (SCIA), da inoltrare, con Comunicazione Unica, al Registro delle
imprese che la trasmette immediatamente allo sportello unico per le attività
produttive (SUAP).
5) All'articolo 80-sexies nel quale si prevede che
l'esercizio dell'attività di impianto di un nuovo molino, trasferimento o
trasformazione di molini esistenti è soggetto a SCIA da presentare, con
Comunicazione Unica, al Registro delle imprese che la trasmette immediatamente
allo sportello unico per le attività produttive (SUAP).

Dopo la pubblicazione del D.Lgs. 6 agosto 2012, n. 147, che ha dettato
modificazioni ed integrazioni al D.Lgs. n. 59/20120, di attuazione della
Direttiva 2006/123/CE, che entreranno in vigore il 14 settembre 2012, il
Ministero dello Sviluppo Economico, al fine di una omogenea applicazione delle
nuove disposizioni nel territorio nazionale, ha emanato la circolare n.
3656/C del 12 settembre 2012
, con la quale illustra le principali modifiche
intervenute e riporta in merito alcune opportune precisazioni.
Segnaliamo le
più rilevanti.

1) Art. 71, comma 1, lett. f) - Per l'esercizio
delle attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande sono
state rese impeditive tutte le misure di sicurezza personali, detentive o
meno.

2) Art. 71, comma 2 - Le infrazioni alle norme del gioco
sono ostative solo se punite penalmente (sono pertanto escluse le infrazioni che
rientrano negli illeciti amministrativi).

3) Art. 71, comma 3 -
Sia per iI soggetti aspiranti all'esercizio dell'attività di vendita che per
quelli aspiranti alla somministrazione di alimenti e bevande il divieto di
esercizio dell'attività permane per la durata di 5 anni sia per i reati di cui
al comma 1 che per quelli di cui al comma 2 dell'art. 71. Ciò significa che
l'istituto della riabilitazione di cui all'art. 78 C.P. o il decorso di 5 anni,
previsti dal comma 3 dell'art. 71, sono ammissibili anche in presenza delle
condizioni ostative di cui al comma 2.
La decorrenza del quinquennio va
calcolata dal momento in cui viene pagata la pena pecuniaria, ovvero, in caso di
declaratoria di estinzione della pena per altra causa, dal passaggio in
giudicato del provvedimento.

4) Art. 71, comma 5 - Viene prevista
la possibilità, anche per le imprese individuali, di ricorrere, in alternativa
al titolare o al rappresentante legale, ad una eventuale persona preposta ai
fini della dimostrazione dei requisiti professionali.
Pertanto diviene
ammissibile l'utilizzi un soggetto in qualità di preposto in possesso dei
requisiti professionali anche in caso di impresa individuale. Ciò significa che
è ammessa, ai fini dell'avvio dell'attività di vendita nel settore merceologico
alimentare e/o si somministrazione di alimenti e bevande, la possibilità che il
requisito professionale richiesto possa essere posseduto dal soggetto preposto,
in alternativa al titolare o al rappresentante legale.
In caso di società,
associazioni od organismi collettivi, tutti i soggetti per i quali è previsto
l'obbligo del possesso dei requisiti di onorabilità, dovranno risultare in
possesso di quelli elencati sia al comma 1 che al comma 2.
Contrariamente a
quanto sostenuto nel passato, l'abrogazione del comma 6 dell'art. 5 del D.Lgs.
n. 114/1998 e le modifiche apportate all'art. 71 non prevedono espressamente la
condizione di specificità della persona preposta all'attività commerciale.
Pertanto, il divieto di nominare un identico preposto per più società è da
ritenersi decaduto, fermo restando che la preposizione all'attività commerciale
debba essere effettiva e non solo nominalistica e limitata strumentalmente alla
fese di dimostrazione dei requisiti.

5) Art. 71, comma 6 - Non è
più obbligatorio il possesso di uno dei requisiti professionali elencati alle
lett. a), b) e c) del comma 6 dell'art. 71 nel caso di attività di vendita di
prodotti alimentari e di somministrazione di alimenti e bevande, effettuate non
al pubblico, ma nei confronti di una cerchia determinata di soggetti (circoli
privati).
La modifica apportata al comma 6 dell'art. 71 determina pertanto
l'inapplicabilità di tutte quelle disposizioni dettate dal D.P.R. 4 aprile 2001,
n. 235 che richiamano l'obbligo del possesso dei requisiti professionali nel
caso di attività di somministrazione di alimenti e bevande nei circoli
privati.
Resta fermo, indistintamente per tutte le tipologie di associazioni
e circoli, il possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 71.
Si
ricorda, inoltre, che per effetto del disposto di cui all'art. 2-bis del D.L. n.
79/2012, convertito dalla L. n. 131/2012, per la somministrazione di alimenti e
bevande presso enti collettivi o circoli privati, anche se la vendita o il
consumo siano limitati ai soli soci, è necessaria la comunicazione al
Questore.
Viene eliminato l'obbligo del possesso dei requisiti professionali
in caso di vendita solo di prodotti non destinati all'alimentazione umana, ivi
compresi i mangimi per animali, abbinata o meno alla vendita di prodotti non
alimentari.
E' obbligatorio il possesso dei requisiti professionali solo nei
casi di commercio al dettaglio di prodotti alimentari e non anche nel caso di
commercio all'ingrosso.

6) Esercizio congiunto dell'attività di
commercio all'ingrosso e al dettaglio
- Con la modifica del comma 2
dell'art. 26 del D.Lgs. n. 114/1998 da parte dell'art. 8, comma 2, lett. c) del
D.Lgs. n. 147/2012, viene prevista la eliminazione del divieto di esercizio
congiunto dell'attività di vendita all'ingrosso e al dettaglio.
Nel caso di
esercizio congiunto l'intera superficie di vendita è sottoposta alle
disposizioni previste per l'esercizio del commercio al dettaglio, essendo quelle
relative al commercio all'ingrosso liberalizzate anche in caso di grandi
superfici di vendita.

7) Attività commerciali ausiliarie e
connesse
- Viene liberalizzata l'attività di commercio all'ingrosso con
deposito e produzione di margarina e grassi idrogenati. Resta fermo il regime
relativo alle disposizioni in materia di igiene e salute pubblica con
particolare riferimento a quelle di cui al regolamento CE/852/2004.
Soppressi
gli albi dei commissionari, mandatari ed astatori dei prodotti ortofrutticoli,
carnei ed ittici.

8) Acconciatori ed estetisti - Al fine di
allineare queste due attività alle altre attività regolamentate (impiantisti,
autoriparatori, ecc.) e per consentire ai SUAP un ordinato svolgimento delle
attività ad essi affidate dalla legge, viene disposto che i responsabili tecnici
delle imprese in oggetto siano iscritti nel REA.
Con l'abrogazione dell'art.
2 della L. n. 161/1963, da parte dell'art. 15, comma 2 del decreto in commento,
che prevedeva, oltre all'autorizzazione comunale, ormai sostituita pienamente
dalla SCIA, l'accertamento della qualificazione professionale del titolare o
del responsabile tecnico
, da parte delle Commissioni provinciale per
l'artigianato, deve ritenersi ormai chiarito che le imprese possano avviare le
attività di acconciatore e di estetista con la presentazione della SCIA al
Comune competente per territorio
, al quale spetta la verifica del possesso
dei requisiti professionali, salvi gli adempimenti e le verifiche di competenza
delle spesse Commissioni provinciali per l'artigianato o degli uffici competenti
a tal fine individuali dalla normativa regionale, relativamente e limitatamente
all'eventuale riconoscimento della qualificazione artigiana.

9)
Attività di tintolavanderia - L'art. 17, comma 1, intervenendo sull'art.
79 del D.Lgs. n. 59/2010 contribuisce a chiarire la posizione delle c.d.
"self-service" per le quali non viene richiesta la necessità di un responsabile
tecnico, dotato di particolari competente professionali, in quanto in questa
tipologia non vengono effettuati lavaggi a secco o trattamenti di smacchiatura,
stireria, ecc..

10) Soppressione di Ruoli - L'art. 18 aggiunge al
D.Lgs. n. 59/2010 gli articoli 80-bis e 80-ter nei quali viene prevista la
soppressione, rispettivamente, del Ruolo dei pesatori e stimatori
pubblici
e del Ruolo dei mediatori delle unità da diporto.

L'esercizio delle attività di pesatore e stimatore pubblico diventa così
libero.
Per i mediatori delle unità da diporto tornano ad applicarsi le norme
nazionali relative ai mediatori marittimi.
Al successivo art. 80-quater viene
prevista una semplificazione delle norme relative alla tenuta del Ruolo dei
periti e degli esperti
(soppresse le commissioni provinciale e la
commissione centrale; i ricorsi vanno fatti direttamente al Ministero dello
Sviluppo Economico; rimane alle Camere di Commercio la possibilità di sottoporre
il candidato all'iscrizione ad un colloquio integrativo).

11)
Magazzini generali - L'art. 18 aggiunge al D.Lgs. n. 59/2010 l'articolo
80-quinquies, che disciplina il procedimento per l'esercizio dei magazzini
generali, trasformando il precedente regime autorizzatorio in SCIA.

12)
Attività molitoria - L'art. 18 aggiunge l'art. 80-sexies che procede ad
una semplificazione e parziale liberalizzazione dell'attività di impianto di un
nuovo molino, trasferimento o trasformazione di molini esistenti.
Definitivamente eliminata la vidimazione annuale della licenza.