A seguito di corrispondente richiesta di un Ufficio del registro ,discendente da dubbi ed incertezze d'interpretazione sull'eta' delle persone che possono   costituire una  'srl a capitale ridotto  ,di cuiall'art. 44 del D.L. 83/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 134/2012, il Ministero Sviluppo Economico è intervenuto esprimendo il paretre 30 agosto 2012, n. 182223 ,ad integrazione del  precedente  parere del 31/07/2012, prot. n. 170741.

Nella nota ministeriale si osserva che questo Ministero ha avuto modo, con nota prot. n. 170741 del 31/07/2012 di formulare alcune prime indicazioni, in pendenza di conversione del D.L. richiamato in oggetto, circa i parametri cui attenersi, in sede di iscrizione nel registro delle imprese di una società a responsabilità limitata a capitale ridotto, al fine dell'espletamento delle verifiche previste dall'art. 11, c. 6, del D.P.R. 581/1995.

Tra tali indicazioni vi era quella secondo cui la compagine sociale avrebbe dovuto essere composta da "persone fisiche che, al momento della costituzione della società stessa, abbiano compiuto trentacinque anni".

Tale indicazione appariva desumibile, sia ad una analisi letterale, sia ad una analisi logico-sistematica, dal primo comma dell'art. 44 del D.L. 83/2012, che recita: "1. Fermo quanto previsto dall'art. 2463-bis del codice civile, la società a responsabilità limitata a capitale ridotto può essere costituita con contratto o atto unilaterale da persone fisiche che abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della costituzione".

In sede di conversione del decreto-legge in parola, tuttavia, la legge 134/2012 ha provveduto ad aggiungere, all'art. 44 in esame, un c. 4-bis del seguente tenore: "4-bis. Al fine di favorire l'accesso di giovani imprenditori al credito, il Ministro dell'economia e delle finanze promuove, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un accordo con l'Associazione bancaria italiana per favorire credito a condizioni agevolate ai giovani di età inferiore a trentacinque anni, che intraprendono l'attività imprenditoriale attraverso la costituzione di una società a responsabilità limitata a capitale ridotto".

La disposizione in ultimo introdotta, pur focalizzata su aspetti diversi rispetto a quelli relativi alla struttura della s.r.l. a capitale ridotto, finisce tuttavia, con il suo riferimento "ai giovani di età inferiore a trentacinque anni, che intraprendono l'attività imprenditoriale attraverso la costituzione di una società a responsabilità limitata a capitale ridotto", per condizionare anche l'interpretazione del primo comma sopra citato.

Se, infatti, ai sensi di detto comma, la s.r.l. a capitale ridotto "può essere costituita (... ) da persone fisiche che abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della costituzione"; e se, ne contempo, ai sensi del c. 4-bis, i giovani di età inferiore a trentacinque anni possono intraprendere "l'attività imprenditoriale attraverso la costituzione di una società a responsabilità limitata a capitale ridotto"; sembra doversene dedurre che il primo comma, seppure attraverso una formulazione francamente decettiva, intende esprimere il concetto che la s.r.l. a capitale ridotto può essere costituita sia da persone fisiche di età inferiore, sia da persone fisiche di età superiore ai 35 anni