Si prova a  fornire risposta alla  richiesta di chiarimenti sulla questione di cui al titolo ,   esponendo quanto segue.

Anzitutto ,si ritiene confacente individuare  e mettere a confronto le disposizioni legislative  precedenti    ed attuali sull'iscrizione dei lavoratori negli elenchi del collocamento ordinario ed obbligatorio

Riguardo al  collocamento ordinario ,è da dire che ,prima del decreto legvo n.181/2000, integrato dal dec.legvo n.257/02,che ha dato pratica attuazione al trasferimento dallo Stato alle Regioni e Province  delle funzioni amministrative  circa l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro    ,la fonte normativa  principale in materia è stata la legge     n.56/1987  ,che al comma 4 dell'art.1 disponeva:"4. I lavoratori residenti nel territorio della circoscrizione,  che intendono concludere  un  contratto  di lavoro  subordinato,  devono iscriversi nelle liste di collocamento della sezione circoscrizionale
per l'impiego. Senza  cambiare  la  propria  residenza  essi  possono trasferire la loro iscrizione, previa cancellazione della precedente, nella lista di  collocamento  di  altra  circoscrizione,  conservando l'anzianita' di iscrizione maturata"

Invece la disciplina del collocamento obbligatorio ,sino all'entrata in vigore della legge n.68/99 e del regolamento di attuazione della stessa ,di cui al DPR n.333/2000, era contenuta   nella legge n.482/68,che, in materia d'iscrizione nell'elenco degli aspiranti al collocamento   riservato alle categorie  protette,  nell'art.19 ,comma 1 stabiliva :" Presso  gli  uffici  provinciali  del lavoro sono istituiti elenchi separati  per  le  singole  categorie degli invalidi di guerra, degli
invalidi  civili di guerra, degli invalidi del lavoro, degli invalidi per  servizio,  degli  invalidi civili, dei sordomuti, degli orfani e
delle  vedove  di  caduti di guerra o del lavoro o per servizio e dei profughi  che risultino disoccupati e che aspirino ad una occupazione conforme alle proprie capacita' lavorative."

L'esame dei sopra citati provvedimenti legislativi,emanati in sostituzione  delle leggi  n.56/987 e n.482/68  ,attualmente vigenti ,circa l'iscrizione rispettivamente al collocamento  ordinario ed obbligatorio ,dispongono quanto segue:

a) collocamento ordinario  dec.legvo n.181/2000:

-art.  1 bis ,comma 3 :" Sono soppresse le liste di collocamento ordinarie e speciali, ad eccezione di quelle previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1963, n. 2053, dall'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223, dall'articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68.

-art 2 , 1. La condizione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c)(stato  di disoccupazione) deve essere comprovata dalla presentazione dell'interessato presso il servizio competente nel cui ambito territoriale si trovi il domicilio del medesimo, accompagnata da una dichiarazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti l'eventuale attività lavorativa precedentemente svolta, nonché l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa.
2. In sede di prima applicazione del presente decreto gli interessati all'accertamento della condizione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera f), sono tenuti a presentarsi presso il servizio competente per territorio entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo e a rendere la dichiarazione di cui al comma 1.
3. Le Regioni definiscono gli indirizzi operativi per l'accertamento e la verifica dello stato di disoccupazione da parte dei servizi competenti.

Pertanto ogni Regione  ,esercitando l'autonomia  a ciascuna riconosciuta ,ha regolamentato con efficacia limitata al proprio territorio,gli indirizzi operativi per l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro .

La Regione Abruzzo vi ha provveduto con la Delibera di Giunta n.157/06 ed in proposito si evidenzia il contenuto degli articoli 8 ed 11.

Nel primo si stabilisce :"Sono inserite nell'elenco anagrafico le persone soggiornanti nel terriotorio nazionale ,..che .essendom in cerca di lasvoro perche' inoccupate,dispocxccupate..,.dichiarano ai Centri Impiego del proprio domicilio che intendono avvalersi dei servizi dell'impiego"

Il secondo prevede:"Nel caso di variazione successiva del domicilio,il lavoratore e' tenuto a presentarsi al Centro Impiego competente per l'la riuchiesta al Centro Impiego di èprovenienza di trasferimento deim èpropri dati dalla scheda anagrafica e professionale con relastiva ambito territoriale in cui risulta ubicato il luogo del nuovo domicilio onde attivare  la richiesta al Centro Impiego di provenienza di trasferimento dei èpropri dati dalla scheda anagrafica e professionale con relativa presa d'atto dell'avvenuto trasferimento tra i due Centri Impiego interessati".

b) collocamento  obbligatorio:

-art.8 legge 68/99: "1.  Le  persone  di  cui  al  comma  1 dell'articolo 1, che risultano disoccupate  e  aspirano  ad  una  occupazione  conforme alle propriecapacita'  lavorative, si iscrivono nell'apposito elenco tenuto dagli uffici  competenti"2.  Presso  gli  uffici  competenti e' istituito un elenco, con unicagraduatoria,  dei  disabili  che risultano disoccupati

-" art. 7 legge 68/99:"Ai  fini dell'adempimento dell'obbligo previsto dall'articolo 3 i, datori  di  lavoro  assumono  i  lavoratori  facendone  richiesta  di avviamento  agli  uffici  competenti  ovvero attraverso la stipula di convenzioni  ai  sensi dell'articolo 11"

-art.1 dpr n.333/2000:1.  Possono  ottenere  l'iscrizione  negli elenchi del collocamento obbligatorio  le  persone disabili, di cui all'articolo 1 della legge 12  marzo 1999, n. 68, che abbiano compiuto i quindici anni di eta' e che    non    abbiano    raggiunto   l'eta'   pensionabile   prevista dall'ordinamento,  rispettivamente  per  il settore pubblico e per il
settore privato.
2.  In  attesa di una disciplina organica del diritto al lavoro per tali categorie, possono essere iscritti negli elenchi di cui al comma 1  i  soggetti di cui all'articolo 18, comma 2, della legge n. 68 del 1999, nonche' quelli di cui alla legge 23 novembre 1998, n. 407, come modificata dalla legge 17 agosto 1999, n. 288, questi ultimi anche se non  in  possesso  dello  stato  di disoccupazione"

In base all'analitica disamina delle norme esposte sopra, discende in modo palese  che, ne' nelle precedenti disposizioni( non piu' applicabili),ne' in quelle successive  (ed ora vigenti ),  in materia  sia di collocamento ordinario  ,che  obbligatorio, risulta prevista e disciplinata la questione inerente   l'ammissibilita' del trasferimento dell'iscrizione nella lista  del collocamento obbligatorio   ,mantenendo  ferma quella del collocamento ordinario.

Tuttavia, si deve in proposito  evidenziare che nel vigore  della legge n.482/68 ,sulla questione ebbe a vesprimere il proprio parere favorevole il Ministero del Lavoro ,di cui vi e' traccia scritta nella Nota n.10864 del 12 giugno 1982 ,rimessa dall'Ufficio Provinciale del Lavoro di L'Aquila alla Sezione zonale Ulmo di Sulmona ,in cui risulta riportato quanto segue:" ...a parere del superiore Ministero,riportato sul Supplemento al Notiziario n,18/79 ,il trasferimento di isc rizione negli elenchi proivinciali di cui all'art.19 della legge n.482 non comporta necessariamente e conseguentemente anche il trasferimento d'iscrizione nelle liste del collocamento"

Preso atto di cio',si tratta di valutare se detto avviso ministeriale , tenuto conto peraltro  delle profonde variazioni organizzative,funzionali e normative intervenute nella materia  ,possa ritenersi ancora valido ed applicabile.

In proposito  si è portati ad assumere un orientamento  non favorevole  per le seguenti ragioni:

1) nelle regolamentazioni approvate dalle singole Regioni potrebbe rinvenirsi una espressa previsione  contraria;

2) la frammentazione delle norme amministrative regionali sul collocamento ,che, se  pur coordinate dalla Conferenza  Stato-Regione ,non possono non presentare differenti previsioni su singoli  aspetti    ;

3) il diverso ambito territoriale di competenza delle strutture preposte al collocamento obbligatorio ,che all'epoca della legge n.482/68  risultava esclusivamente a carasttere  provinciale ,mentre attualmente puo' essere di piu' ridotta  estenzsione

4)   a differenza del passato, attualmente la disciplina  sul  collocamento ordinario  non fa riferimento  alla residenza ,bensì al domicilio  del lavorastore  ai fini dell'iscrizione  nell'elenco del  Centro Impiego . Pertanto  ,  posto che il    domicilio  è richiesto   anche per l'iscrizione nelle liste del collocamento obbligatorio ,in caso di trasferimento  di quest'ultima iscrizione ,il lavoratore si troverebbe a disporre di un doppio domicilio in due     diverse localita',che potrebbero appartenere a province e forse anche a regioni diverse   con le conseguenti ovvie problematiche   sotto il profilo della gestione amministrativa