Quella richiamata nel titolo è la sentenza del 30 maggio 2012, n. 8647,che fissa un principio particolare  e rilevante in merito alla ragione di carattere sostitutivo  che legittima l'assunzione a tempo determinato ,disciplinato  dal dec.legvo n.368/01 e smi

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Svolgimento del processo

1.- Con ricorso al giudice del lavoro di Novara, S.E. esponeva di essere stata assunta con contratto di lavoro a tempo determinato da Poste Italiane s.p.a. per il periodo 14.01-31.03.03 "ai sensi del d.lgs. n. 368/01 per ragioni di carattere sostitutivo correlate alla specifica esigenza di provvedere alla sostituzione del personale inquadrato nell'area operativa e addetto al servizio di recapito/smistamento presso il Polo corrispondenza Piemonte/Valle d'Aosta, assente con diritto alla conservazione del posto di lavoro nel periodo 2.01-31.03.03". Ritenendo illegittima l'apposizione del termine, chiedeva che venisse dichiarata l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

2.- Rigettata la domanda e proposto appello dalla lavoratrice, la Corte di appello di Torino con sentenza del 15.10.09 accoglieva l'impugnazione. La Corte di merito, ritenuta la fattispecie rientrante nel disposto dell'art. 1 del d.lgs. 6.09.01 n. 368, rilevava che nell'atto scritto non erano specificamente indicate le ragioni legittimanti l'apposizione del termine, atteso che non erano indicati né il nome del lavoratore da sostituire, né l'esigenza per la quale si riteneva di ricorrere ad un contratto a termine per la sua sostituzione. Dichiarava, pertanto, la nullità del termine e la decorrenza del contratto di lavoro a tempo indeterminato dal 14.01.03 e condannava Poste Italiane a riammettere in servizio la lavoratrice ed a risarcirle il danno in misura pari alle retribuzioni maturate dalla costituzione in mora.

3.- Avverso questa sentenza Poste Italiane proponeva ricorso per cassazione, cui S. rispondeva con controricorso. Poste Italiane ha depositato memoria sottoscritta da nuovo difensore.

Motivi della decisione

4.- Preliminarmente deve ritenersi inammissibile la costituzione del nuovo difensore di Poste Italiane s.p.a. con procura speciale rilasciata a margine della memoria sopra menzionata. La possibilità di apposizione della procura speciale in tale atto è stata, infatti, introdotta dall'art. 45, c. 9., lett a), della l. 18.06.09 n. 69, con riguardo ai giudizi instaurati a decorrere dal 4.07.09 (art. 58, c. 1, della legge).

5.- Poste Italiane sottopone tre mezzi di impugnazione.

5.1.- Con il primo motivo sono denunziate violazione dell'art. 1 del d.lgs. 6.9.01 n. 368 e carenza di motivazione, sostenendosi che il giudice di merito avrebbe proceduto ad una sua aprioristica valutazione di inidoneità dell'atto scritto a formalizzare le ragioni legittimanti la stipula del contratto, senza tener conto che le norma individua le ragioni stesse nelle esigenze temporanee connesse al normale andamento dell'attività aziendale, senza richiedere che queste abbiano più i caratteri della straordinarietà, dell'eccezionalità o dell'imprevedibilità.

5.2.- Con il secondo motivo è dedotta violazione dell'art. 115 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c., sostenendosi che l'onere probetorio circa l'illegittimità dell'apposizione del termine graverebbe sul lavoratore, il quale sarebbe tenuto a provare l'assenza delle ragioni di carattere sostitutivo indicate nell'atto scritto; in ogni caso nella fattispecie il giudice di appello avrebbe dovuto quantomeno prendere in considerazione la prova fornita da Poste Italiane, che pure il primo giudice aveva ritenuto sufficiente a provare le esigenze di carattere sostitutivo.

5.3.- Con il terzo motivo è dedotta violazione dell'art. 1419, c. 1, c.c. in relazione all'art. 1 ed all'art. 5 del d.lgs. n. 368, in particolare contestandosi l'affermazione che dalla disciplina del d.lgs. in questione possa estrapolarsi la regola che, in caso di apposizione non consentita del termine, il contratto di lavoro si trasformerebbe in contratto di lavoro a tempo indeterminato.

6.- Deve premettersi che il d.lgs. 6 settembre 2001 n. 368, recante l'attuazione della direttiva 1999/70 CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEP e dal CES, costituisce fonte regolatrice del contratto di lavoro a tempo determinato, in sostituzione della legge 18.4.62 n. 230 e della successiva legislazione integrativa.

Il legislatore nazionale, nell'adempiere al suo obbligo comunitario, ha emanato il d.lgs. n. 368, il quale nel testo originario, vigente all'epoca del contratto ora in questione, all'art. 1 prevede che "è consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo" (c. 1) e che "l'apposizione del termine è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto nel quale sono specificate le ragioni di cui al comma 1" (c. 2).

Contestualmente al recepimento dell'accordo-quadro il d.lgs. 368 ha disposto dalla data della propria entrata in vigore (24.10.01) l'abrogazione della legge 18.4.62 n. 230, dell'art. 8 bis della legge 25.3.83 n. 79, dell'art. 23 della legge 28.2.87 n. 56 e di tutte le disposizioni di legge incompatibili (art. 11, c. 1).

Il quadro normativo che emerge è, dunque, caratterizzato dall'abbandono del sistema rigido previsto dalla legge n. 230 del 1962 - che prevedeva la tipizzazione delle fattispecie legittimanti, peraltro già ripensato dalla successiva normazione delle leggi n. 79 del 1983 e dell'art. 23 della legge n. 56 del 1987 - e dall'introduzione di un sistema articolato per clausole generali, in cui l'apposizione del termine è consentita a fronte "di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo". Tale sistema impone al datore di lavoro di adottare l'atto scritto e di "specificare" in esso le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo adottate.

7.- Il primo motivo di impugnazione impone di stabilire come debba essere configurato sul piano giuridico il concetto di "specificazione" nella prospettiva del soddisfacimento delle esigenze sostitutive del datore di lavoro.

Secondo quanto rilevato dalla giurisprudenza di questa Corte con le sentenze 26.01.10 nn. 1576 e 1577 e numerose altre che a queste si sono adeguate, l'onere di "specificazione" nell'atto scritto costituisce una perimetrazione della facoltà riconosciuta all'imprenditore di far ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato per soddisfare una vasta gamma di esigenze aziendali (di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o aziendale), a prescindere da fattispecie predeterminate. Tale onere ha l'evidente scopo di evitare l'uso indiscriminato dell'istituto per fini solo nominalmente riconducibili alle esigenze riconosciute dalla legge, imponendo la riconoscibilità della motivazione addotta già nel momento della stipula del contratto. D'altro canto, tuttavia, proprio il venir meno del sistema delle fattispecie legittimanti impone che il concetto di specificità sia collegato a situazioni aziendali non più standardizzate ma obiettive, con riferimento alle realtà specifiche in cui il contratto viene ad essere calato. Il concetto di specificità in questione risente, dunque, di un certo grado di elasticità che in sede di controllo giudiziale deve essere valutato dal giudice secondo criteri di congruità e ragionevolezza.

Con riferimento specifico alle ragioni di "carattere sostitutivo", pertanto, il contratto a termine se in una situazione aziendale elementare è configurabile come strumento idoneo a consentire la sostituzione di un singolo lavoratore addetto a specifica e ben determinata mansione, allo stesso modo in una situazione aziendale complessa è configurabile come strumento di inserimento del lavoratore assunto in un processo in cui la sostituzione sia riferita non ad una singola persona, ma ad una funzione produttiva specifica che sia occasionalmente scoperta. In quest'ultimo caso, il requisito della specificità può ritenersi soddisfatto con la verifica della corrispondenza quantitativa tra il numero dei lavoratori assunti con contratto a termine per lo svolgimento di una data funzione aziendale e le scoperture che per quella stessa funzione si sono realizzate per il periodo dell'assunzione.

Il giudice non ha seguito tali principi, in quanto ha verificato il requisito della specificità in base all'esame esteriore del contratto, ignorando i mezzi istruttori offerti dal datore di lavoro, mentre avrebbe dovuto riscontrare se l'assunzione obbedisse a quel criterio di elasticità che la nuova formulazione della norma di legge impone, con riferimento all'ambito territoriale di destinazione, al luogo della prestazione, alle mansioni del lavoratore (o dei lavoratori) da sostituire e, ove necessario in relazione alla situazione aziendale descritta, al diritto del lavoratore sostituito di conservare il posto.

8.- Fondato, dunque, il primo motivo e, assorbiti il secondo ed il terzo, il ricorso deve essere accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale procederà a nuovo esame facendo applicazione dei principi appena enunziati.

Allo stesso giudice va rimessa la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Torino in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.