La Corte Costituzionale con una decisione prinunciatra ioeri ha dicvhisarsato òl'illegitytimita' costituzionale della mediaconciliazione obbligatoria prevista e disciplinata dal dec.legvo n.28/2010.

La Consulta ha ritenuto che il provvedimento pecca di eccesso di delega legislaiva nella parte in cui rende obbligastoriasla mediazione,interrompendo il cammino di un provvedimento che nell'anno e mezzo di applicazione ha consentito di definire migliaia di controversie civil,sottraendole ai tribunali,rispetto ai quali,dopo lo stop .torneranno a registrarsi problemi e difficolta' per il sovraffollamento delle cause.

di seguito iol terstio dell'art.5 del dec.legvo n.28/2010 bocciato dal Giudice delle leggi

Art. 5

Condizione di procedibilita' e rapporti con il processo

1. Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una

controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione,

successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato,

affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla

circolazione di veicoli e natanti, da responsabilita' medica e da

diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di

pubblicita', contratti assicurativi, bancari e finanziari, e' tenuto

preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del

presente decreto ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal

decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, ovvero il procedimento

istituito in attuazione dell'articolo 128-bis del testo unico delle

leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo

1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per le materie

ivi regolate. L'esperimento del procedimento di mediazione e'

condizione di procedibilita' della domanda giudiziale.

L'improcedibilita' deve essere eccepita dal convenuto, a pena di

decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima

udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione e' gia' iniziata, ma

non si e' conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del

termine di cui all'articolo 6. Allo stesso modo provvede quando la

mediazione non e' stata esperita, assegnando contestualmente alle

parti il termine di quindici giorni per la presentazione della

domanda di mediazione. Il presente comma non si applica alle azioni

previste dagli articoli 37, 140 e 140-bis del codice del consumo di

cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive

modificazioni.

2. Fermo quanto previsto dal comma 1 e salvo quanto disposto dai

commi 3 e 4, il giudice, anche in sede di giudizio di appello,

valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il

comportamento delle parti, puo' invitare le stesse a procedere alla

mediazione. L'invito deve essere rivolto alle parti prima

dell'udienza di precisazione delle conclusioni ovvero, quando tale

udienza non e' prevista, prima della discussione della causa. Se le

parti aderiscono all'invito, il giudice fissa la successiva udienza

dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6 e, quando la

mediazione non e' gia' stata avviata, assegna contestualmente alle

parti il termine di quindici giorni per la presentazione della

domanda di mediazione.

3. Lo svolgimento della mediazione non preclude in ogni caso la

concessione dei provvedimenti urgenti e cautelari, ne' la

trascrizione della domanda giudiziale.

4. I commi 1 e 2 non si applicano:

a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino

alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della

provvisoria esecuzione;

b) nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al

mutamento del rito di cui all'articolo 667 del codice di procedura

civile;

c) nei procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei

provvedimenti di cui all'articolo 703, terzo comma, del codice di

procedura civile;

d) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione

relativi all'esecuzione forzata;

e) nei procedimenti in camera di consiglio;

f) nell'azione civile esercitata nel processo penale.

5. Fermo quanto previsto dal comma 1 e salvo quanto disposto dai

commi 3 e 4, se il contratto, lo statuto ovvero l'atto costitutivo

dell'ente prevedono una clausola di mediazione o conciliazione e il

tentativo non risulta esperito, il giudice o l'arbitro, su eccezione

di parte, proposta nella prima difesa, assegna alle parti il termine

di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione e

fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui

all'articolo 6. Allo stesso modo il giudice o l'arbitro fissa la

successiva udienza quando la mediazione o il tentativo di

conciliazione sono iniziati, ma non conclusi. La domanda e'

presentata davanti all'organismo indicato dalla clausola, se iscritto

nel registro, ovvero, in mancanza, davanti ad un altro organismo

iscritto, fermo il rispetto del criterio di cui all'articolo 4, comma

1. In ogni caso, le parti possono concordare, successivamente al

contratto o allo statuto o all'atto costitutivo, l'individuazione di

un diverso organismo iscritto.

6. Dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di

mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda

giudiziale. Dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce

altresi' la decadenza per una sola volta, ma se il tentativo fallisce

la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine

di decadenza, decorrente dal deposito del verbale di cui all'articolo 11