Dall'1 novembre 2012 , ogni Pubblica Amministrazione dovra' provvedere direttamente  pagamento di fitti, censi, canoni, livelli e simili e cio' in applicazione della previsione in merito stabilita dalla legge n.183/2011.

Infatti l'art.4 ,comma 46 dellac predetta legge (di stabilita' anno 2012) dispone che:" 46. Allo scopo di  semplificare,  razionalizzare  e  consentire  il pagamento diretto, ove cio' gia' non avvenga, dei canoni di locazione dovuti dalle  amministrazioni  statali,  nonche'  di  censi,  canoni,livelli ed altri oneri, con decreto di natura non  regolamentare  delMinistro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i  tempi  e  le
modalita' di trasferimento  alle  amministrazioni  interessate  delle
elative  risorse  finanziarie  ed  il  subentro  delle  stesse  allaDirezione centrale dei servizi del tesoro"

Il decreto interministeriale   indicato nella     predetta disposizione  del  31 luglio 2012 e' stato  pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 233 del 5 ottobre scorso,il cui tyesto è sottoriportato.

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IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Decreta:

Art. 1

Trasferimento delle funzioni

1. A decorrere dal 1° novembre  2012,  le  Amministrazioni  statali
provvedono  direttamente  al  pagamento  dei  fitti,  censi,  canoni,
livelli e simili, subentrando,  dalla  medesima  data,  al  Ministero
dell'economia e delle  finanze  -  Dipartimento  dell'Amministrazione
generale, del personale  e  dei  servizi  -  Direzione  centrale  dei
servizi del tesoro.
2. Dalla data  indicata  al  comma  1  le  Amministrazioni  statali
interessate subentrano anche nei contenziosi relativi  alle  funzioni
di cui al presente decreto.

Art. 2

Modalita' di trasferimento

1. Per consentire l'espletamento delle funzioni di cui all'articolo
1 sono trasferiti alle predette Amministrazioni i relativi archivi di
atti, documenti e dati. Tutta la documentazione, ivi compresa  quella
relativa  ai  procedimenti   non   ancora   definiti   all'atto   del
trasferimento,  e'  trasmessa,  con  appositi  elenchi,  a  cura  del
Ministero   dell'economia   e   delle    finanze    -    Dipartimento
dell'amministrazione  generale,  del  personale  e  dei   servizi   -
Direzione   centrale   dei   servizi   del   tesoro,   alle   singole
Amministrazioni competenti al pagamento.
2. Al fine di assicurare la continuita' dei pagamenti, il Ministero
dell'economia e delle  finanze  -  Dipartimento  dell'amministrazione
generale, del personale  e  dei  servizi  -  direzione  centrale  dei
servizi del Tesoro provvede, nel rispetto  delle  relative  scadenze,
agli adempimenti connessi al pagamento delle rate, fino alla data del
31 ottobre 2012 e  trasmette  la  documentazione  all'Amministrazione
subentrante.
Il presente  decreto  sara'  sottoposto  al  controllo  secondo  la
normativa  vigente  e  successivamente  pubblicato   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 31 luglio 2012