Dall'1 novembre 2012 , ogni Pubblica Amministrazione dovra' provvedere direttamente pagamento di fitti, censi, canoni, livelli e simili e cio' in applicazione della previsione in merito stabilita dalla legge n.183/2011.
Infatti l'art.4 ,comma 46 dellac predetta legge (di stabilita' anno 2012) dispone che:" 46. Allo scopo di semplificare, razionalizzare e consentire il pagamento diretto, ove cio' gia' non avvenga, dei canoni di locazione dovuti dalle amministrazioni statali, nonche' di censi, canoni,livelli ed altri oneri, con decreto di natura non regolamentare delMinistro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i tempi e le
modalita' di trasferimento alle amministrazioni interessate delle
elative risorse finanziarie ed il subentro delle stesse allaDirezione centrale dei servizi del tesoro"
Il decreto interministeriale indicato nella predetta disposizione del 31 luglio 2012 e' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 233 del 5 ottobre scorso,il cui tyesto è sottoriportato.
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IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Decreta:
Art. 1
Trasferimento delle funzioni
1. A decorrere dal 1° novembre 2012, le Amministrazioni statali
provvedono direttamente al pagamento dei fitti, censi, canoni,
livelli e simili, subentrando, dalla medesima data, al Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'Amministrazione
generale, del personale e dei servizi - Direzione centrale dei
servizi del tesoro.
2. Dalla data indicata al comma 1 le Amministrazioni statali
interessate subentrano anche nei contenziosi relativi alle funzioni
di cui al presente decreto.
Art. 2
Modalita' di trasferimento
1. Per consentire l'espletamento delle funzioni di cui all'articolo
1 sono trasferiti alle predette Amministrazioni i relativi archivi di
atti, documenti e dati. Tutta la documentazione, ivi compresa quella
relativa ai procedimenti non ancora definiti all'atto del
trasferimento, e' trasmessa, con appositi elenchi, a cura del
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi -
Direzione centrale dei servizi del tesoro, alle singole
Amministrazioni competenti al pagamento.
2. Al fine di assicurare la continuita' dei pagamenti, il Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione
generale, del personale e dei servizi - direzione centrale dei
servizi del Tesoro provvede, nel rispetto delle relative scadenze,
agli adempimenti connessi al pagamento delle rate, fino alla data del
31 ottobre 2012 e trasmette la documentazione all'Amministrazione
subentrante.
Il presente decreto sara' sottoposto al controllo secondo la
normativa vigente e successivamente pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 31 luglio 2012
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