Si richiama l'attenzione degli interessati verbale del 24.10 in cui sono riportate le istruzioni definite dalla Conferenza dei Servizi per la presentazione delle domande per la cigs e la mobilita' in deroga decisi dal CICAS nella riunione del 18 scorso(ved.testo sul link:http://francescocolaci.wordpress.com/wp-admin/post.php?post=21298&action=edit), di prossima pubblicazione sul sito istituzionale della Regione( (Regione Abruzzo -Home Page -Sezione FIL -voce Ammortizzatori sociali),ricordando che dalla data della stessa decorrono i termini stabiliti per la presentazione delle domande .
CONFERENZA DEI SERVIZI VERBALE RIUNIONE 24 ottobre 2012
In data 24 ottobre 2012, alle ore 9.00, presso la sede della Regione Abruzzo in Pescara Via Rieti, n. 45, su convocazione formalizzata dal Dirigente del Servizio Politiche Strutturali del Lavoro con nota n. RA/4/E/DL23/P del 19.10.2012, si riunisce la Conferenza dei Servizi di cui all'art. 14 L. 241/90, per la definizione delle procedure connesse all'erogazione dei trattamenti, approvati dal Comitato di Intervento per le Crisi Aziendali e di Settore nella seduta del 18 ottobre 2012 .
Alla riunione, presieduta dal dott. Giuseppe Sciullo, Dirigente del Servizio Programmazione e Gestione delle Politiche Passive del Lavoro - Direzione delle Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali, assistito dal dott. Renzo Iride, partecipano:
- Direzione Regionale I.N.P.S.: dott. R. Pece e dott. P. Morelli;
- Direzione Regionale Lavoro: dott.ssa B. Ianni;
- Amministrazione Provinciale dell'Aquila: dott.ssa F.Farda - dott.ssa M. Pelliccione;
- Amministrazione Provinciale di Chieti: dott. M. Modesti - dott. O. Pierantoni;
- Amministrazione Provinciale di Teramo: dott. M. Giardino;
- Amministrazione Provinciale di Pescara: dott.ssa A. Inzero – dott.ssa A. Di Pietroleonardo - dott.ssa D. Cicconetti;
- Italia Lavoro: dott. A. Toriello – dott. E. Salvatore – dott.ssa F. Zizzari.
Il Presidente, apre la riunione richiamando il verbale della seduta del CICAS del 18 ottobre 2012 che, tenuto conto delle relazioni e dei dati forniti dall'INPS, da Italia Lavoro, in merito all'attività di monitoraggio delle azioni, nonché alla verifica della spesa, al punto I dell'OdG, dispone gli ulteriori interventi di ammortizzatori in deroga da porre in essere in favore dei lavoratori subordinati a tempo indeterminato e determinato, con inclusione degli apprendisti e dei lavoratori somministrati che operano e/o sono residenti sul territorio della Regione Abruzzo, compresi i Comuni colpiti dagli eventi sismici che hanno interessato la Provincia dell'Aquila ed altri Comuni della Regione Abruzzo il 06 aprile 2009.
Visto quanto sopra, la Conferenza dei Servizi, tenuto conto della gravità e della eccezionalità della situazione di crisi in cui versa l'intero territorio della Regione Abruzzo, compresi i Comuni colpiti dagli eventi sismici, ispirandosi a principi di semplificazione e tempestività,
RIBADITO CHE:
le disposizioni della L. 223/91 (anzianità aziendale di almeno 12 mesi di cui 6 di lavoro effettivamente prestato) e della L.160/88 (anzianità aziendale di almeno 90 giorni), si applicano, come previsto dall'art. 1 commi 30 e 31 L. 220/2010 e dall'art. 33, comma 21 della L. 183 del 12/11/2011, anche rispettivamente ai lavoratori destinatari della C.I.G. e della Mobilità in deroga, con la precisazione che, in caso di subentro di appalto o di operazioni di trasferimento di ramo d'azienda o di incorporazione, o assimilabili che comportino un passaggio diretto dei lavoratori, i periodi di lavoro precedenti tali operazioni possono essere considerati utili ai fini del calcolo dell'anzianità lavorativa, ai sensi dell'art. 7-ter, comma 6, della L. 33/2009. Inoltre, continueranno a trovare applicazione le percentuali di abbattimento dei predetti trattamenti previste nella misura del 10% per la prima proroga, del 30% per la seconda proroga e 40% per le proroghe successive;
sulla scorta di quanto previsto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con nota prot. n. 0012441 del 12.12.2011, visto l'art. 33, comma 21 della L. 183 del 12/11/2011, che ha comunicato la possibilità di continuare ad utilizzare le risorse finanziarie assegnate e non ancora utilizzate per interventi di ammortizzatori in deroga, per l'anno 2012, nel rispetto del citato articolo 33, comma 21 e dell'intesa Stato-Regioni e Province Autonome sancita in data 20 aprile 2011 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome, le nuove misure previste dal presente verbale, dovranno essere contenute entro la data del 31.12.2012;
ai sensi dell'art. 33 della legge n. 183/2011, (legge di stabilità 2012): "… I trattamenti di sostegno del reddito, nel caso di proroghe successive alla seconda, possono essere erogati esclusivamente nel caso di frequenza di specifici programmi di reimpiego, anche miranti alla riqualificazione professionale, organizzati dalla regione….";
per la CIG in deroga va utilizzato esclusivamente il sistema del pagamento diretto ai lavoratori interessati da parte dell'I.N.P.S., anche in considerazione delle disposizioni dell'Istituto volte alla contrazione dei tempi per il pagamento dei trattamenti di sostegno al reddito in deroga;
RICHIAMATO l'Accordo Quadro del 28/03/2012 e s.m.e i. dell'11/04/2012, e verbale Cicas del 27/06/2012 che di questo si intendono parte integrante;
PREMESSO CHE nel verbale del CICAS del 18 ottobre 2012, da ritenersi parte integrante e sostanziale del presente atto si è stabilito che:
- Ove non diversamente stabilito le disposizioni del presente verbale si applicano con effetto retroattivo a far data dal 1/10/2012.
- Continuano a trovare applicazione le disposizioni di C.I.G. IN DEROGA di cui:
- alla lett. c) del punto 3 e 4 del verbale C.I.C.A.S. del 28.03.2012 (35 settimane),
- alle lett. a) e b) del punto 2 e 3 del verbale C.I.C.A.S. del 27.06.2012.
- In merito ai requisiti di accesso alla mobilità in deroga nell'area sisma, oltre il requisito della residenza, viene inserito il requisito della sede operativa dell'azienda che procede al licenziamento, con effetto retroattivo a far data dal 1 gennaio 2012.
CONCORDA
di definire i criteri e le procedure per l'accesso agli ammortizzatori in deroga di cui al punto II dell'ODG del richiamato verbale del C.I.C.A.S del 18 ottobre 2012, come segue:
- 2. Interventi – intero territorio regionale con esclusione area sisma
C.I.G. IN DEROGA
Continuano a trovare applicazione le disposizioni di C.I.G. IN DEROGA di cui:
- alla lett. c) del punto 3 del verbale C.I.C.A.S. del 28.03.2012 (35 settimane),
- alle lett. a) e b) del punto 2 del verbale C.I.C.A.S. del 27.06.2012.
PROCEDURA
I datori di lavoro che intendano beneficiare della CIG in deroga sono tenuti a comunicare alle RSU e RSA aziendali, ovvero in mancanza al sindacato provinciale di categoria, la durata totale presumibile della sospensione o riduzione di orario ed il numero dei lavoratori da collocare in CIG per un esame congiunto. La consultazione si esaurisce, di regola, in sede aziendale, fatta eccezione per i datori di lavoro che fanno richiesta di proroghe successive al 24° mese di utilizzo della CIG in deroga, che dovranno esperire l'esame congiunto presso le sedi istituzionali, le Province o la Regione, secondo le competenze attribuite dagli artt. 2 e 3 della L.R. 76/1998. In tale caso i datori di lavoro dovranno allegare, pena l'inammissibilità dell'istanza, al verbale di accordo sindacale un piano di gestione degli esuberi con l'indicazione di programmi specifici di reimpiego e riqualificazione.
Il verbale di accordo sindacale redatto utilizzando esclusivamente il modello allegato 100C (*), dovrà essere compilato in tutte le sue parti, e dovrà inderogabilmente riportare:
- periodi pregressi di CIG (CIGO, CIGS e CIG in deroga) già riconosciuti;
- specifica motivazione della richiesta di intervento;
- percorsi di politica attiva da porre in essere.
La domanda di prima concessione o di proroga della CIG in deroga va presentata utilizzando esclusivamente la procedura telematica di cui al sito www.inps.it, , corredata di verbale di accordo sindacale (allegato 100C) ovvero di verbale di consultazione sindacale (allegato 100C) corredato della documentazione comprovante l'avvenuta convocazione delle parti interessate (tramite ricevuta di racc. a/r o ricevuta pec) .
Per la modalità di compilazione delle domande di CIG in deroga, tenuto conto che la richiesta di CIG riguarda un periodi complessivo di 26 settimane, al fine di garantire una tempestiva ed efficace fase di liquidazione da parte dell'INPS, nel "quadro C" del modello telematico INPS di domanda, che si allega al presente verbale, devono essere compilati due distinti periodi di 13 settimane di CIG in deroga (riga 1 + riga 2), per un totale di 26 settimane.
Il datore di lavoro che vuole utilizzare quanto previsto al punto "5" del verbale CICAS del 28.03.2012, deve allegare all'istanza anche l'accordo sottoscritto con il MLPS per l'attuazione dell'intervento formativo di cui all'art. 1, comma 1, Legge 102/2009.
La Direzione Regionale Lavoro – Abruzzo (DRL), verificata la sussistenza dei requisiti richiesti, autorizza il datore di lavoro a beneficiare del trattamento di integrazione salariale in deroga richiesto.
L'I.N.P.S., accertata l'esistenza dei requisiti ed a seguito dell'autorizzazione della DRL, provvede al relativo pagamento.
Le domande di prima concessione o di proroga potranno essere presentate a partire dalla data di pubblicazione del presente verbale di riunione sul sito istituzionale della Regione Abruzzo (www.regione.abruzzo.it/fil) ed entro 20 (venti) giorni dalla data di sospensione.
I datori di lavoro, all'atto della effettiva sospensione dei lavoratori, pena l'esclusione dal beneficio, dovranno:
- comunicare ai lavoratori interessati, attraverso la sottoscrizione dell'Allegato 22 (*), il periodo di sospensione;
- far sottoscrivere la D.I.D. (Dichiarazione di Immediata Disponibilità) ai lavoratori di cui al punto precedente;
- trasmettere al C.P.I. territorialmente competente, entro 5 giorni, l'elenco dei lavoratori interessati completo dei dati anagrafici e recapiti telefonici, utilizzando l'allegato 33, nonché copia dell'accordo sindacale e della D.I.D. sottoscritti in caso di sospensioni uguali o superiori ai 15 giorni;
- trasmettere al C.P.I. territorialmente competente, entro il giorno successivo, copia dell'accordo sindacale e della D.I.D. sottoscritti in caso di sospensioni inferiori ai 15 giorni.
I lavoratori interessati da una sospensione per un periodo pari o superiore a 15 giorni, ricevuta comunicazione attraverso l'Allegato 22 (*), si recheranno presso il Centro per l'Impiego competente per territorio entro 5 giorni dalla data della effettiva sospensione.
Il C.P.I. provvede alla presa in carico dei lavoratori sospesi ed ai successivi adempimenti.
Il C.P.I. assicurerà la presa in carico della totalità dei lavoratori provenienti da datori di lavoro che hanno fatto richiesta di proroghe successive al 24° mese.
ULTERIORI INTERVENTI DI CIG IN DEROGA
III.4)Cig in deroga della società A. Menozzi & R. De Rosa
Concessione di un periodo di Cassa in deroga dal 01/01/2012 sino al 30/06/2012, in favore di 38 lavoratori interessati da Cigs/Contratto di solidarietà di cui all'istanza prodotta al MLPS.
III.5) Cig in deroga Provincia e Ambiente Spa
Concessione di un periodo di Cassa in deroga dal 11/06/2012 al 06/10/2012 per n. 23 lavoratori di provincia e Ambiente Spa.
PROCEDURA
I datori di lavoro sono tenuti a comunicare alle RSU e RSA aziendali, ovvero in mancanza al sindacato provinciale di categoria, la durata totale presumibile della sospensione o riduzione di orario ed il numero dei lavoratori da collocare in CIG per un esame congiunto. La consultazione si esaurisce in sede aziendale. Il verbale di accordo sindacale redatto utilizzando esclusivamente il modello allegato 100C (*), dovrà essere compilato in tutte le sue parti, e dovrà inderogabilmente riportare:
- periodi pregressi di CIG (CIGO, CIGS e CIG in deroga) già riconosciuti;
- specifica motivazione della richiesta di intervento;
- percorsi di politica attiva da porre in essere, solo per i periodi di Cassa non retroattivi.
La domanda di prima concessione o di proroga della CIG in deroga va presentata utilizzando esclusivamente la procedura telematica di cui al sito www.inps.it, corredata di verbale di accordo sindacale (allegato 100C) ovvero di verbale di consultazione sindacale (allegato 100C) corredato della documentazione comprovante l'avvenuta convocazione delle parti interessate (tramite ricevuta di racc. a/r o ricevuta pec) .
La Direzione Regionale Lavoro – Abruzzo (DRL), verificata la sussistenza dei requisiti richiesti, autorizza il datore di lavoro a beneficiare del trattamento di integrazione salariale in deroga richiesto.
L'I.N.P.S., accertata l'esistenza dei requisiti ed a seguito dell'autorizzazione della DRL, provvede al relativo pagamento.
Le domande di prima concessione o di proroga potranno essere presentate a partire dalla data di pubblicazione del presente verbale di riunione sul sito istituzionale della Regione Abruzzo (www.regione.abruzzo.it/fil).
MOBILITA' IN DEROGA
Gli interventi sotto riportati si intendono in favore dei lavoratori subordinati a tempo indeterminato o determinato, con inclusione degli apprendisti e dei lavoratori somministrati, che sono residenti nella Regione Abruzzo da almeno 6 mesi, fatta espressa eccezione per i lavoratori di cui al punto "3" (AREA SISMA).
Il Comitato, ribadito che continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui alle lett. k) ed l) del punto 3 del verbale C.I.C.A.S. del 28.03.2012, dispone:
a) Concessione, fino ad un massimo di 26 settimane e comunque non oltre il 31.12.2012, della mobilità in deroga in favore dei lavoratori, licenziati da aziende con più di 15 dipendenti, per i quali, nel periodo dal 01.10.2012 al 31.12.2012 risulti scadere l'indennità di mobilità ai sensi della L. 223/91;
b) Proroga, fino ad un massimo di 26 settimane e comunque non oltre il 31.12.2012, della mobilità in deroga in favore dei lavoratori licenziati da aziende con più di 15 dipendenti, per i quali, nel periodo dal 01.10.2012 al 31.12.2012, risulti scadere l'indennità di mobilità in deroga della durata di 26 settimane, concessa allo scadere della mobilità ex lege 223/91;
c) Proroga, fino ad un massimo di 26 settimane e comunque non oltre il 31.12.2012, della mobilità in deroga in favore dei lavoratori che hanno compiuto almeno il 55° anno di età, licenziati da aziende con più di 15 dipendenti e per i quali, nel periodo dal 01.10.2012 al 31.12.2012, risulti scadere l'indennità di mobilità in deroga della durata complessiva di 52 settimane, concessa allo scadere della mobilità ex lege 223/91;
d) Concessione, fino ad un massimo di 13 settimane e comunque non oltre il 31.12.2012, della mobilità in deroga in favore dei lavoratori subordinati di aziende (operai, impiegati, intermedi e quadri), sia a tempo indeterminato che determinato, compresi apprendisti e somministrati, soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato, licenziati per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività di lavoro, dimessi per giusta causa per le fattispecie previste dal CCNL o cessati per scadenza del contratto, nel periodo dal 01.10.2012 al 31.12.2012, che non rientrano nella disciplina della mobilità ex lege 223/91 e che non abbiano maturato i requisiti a percepire l'indennità di disoccupazione o altra tipologia di ammortizzatore sociale;
e) Proroga, fino ad un massimo di 13 settimane e comunque non oltre il 31.12.2012, della mobilità in deroga in favore dei lavoratori subordinati di aziende (operai, impiegati, intermedi e quadri), sia a tempo indeterminato che determinato, compresi apprendisti e somministrati, soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato, licenziati per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività di lavoro, dimessi per giusta causa per le fattispecie previste dal CCNL o cessati per scadenza del contratto, che non rientrano nella disciplina della mobilità ex lege 223/91 e che non abbiano maturato i requisiti a percepire l'indennità di disoccupazione o altra tipologia di ammortizzatore sociale, per i quali risulti scadere l'indennità di mobilità in deroga concessa in forza del punto 2 lettera "f" del verbale C.I.C.A.S. del 27.06.2012;
f) Proroga, fino ad un massimo di 13 settimane e comunque non oltre il 31.12.2012, della mobilità in deroga in favore dei lavoratori subordinati di aziende (operai, impiegati, intermedi e quadri), sia a tempo indeterminato che determinato, compresi apprendisti e somministrati, soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato, licenziati per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività di lavoro, dimessi per giusta causa per le fattispecie previste dal CCNL o cessati per scadenza del contratto, che non rientrano nella disciplina della mobilità ex lege 223/91 e che non abbiano maturato i requisiti a percepire l'indennità di disoccupazione o altra tipologia di ammortizzatore sociale, per i quali risulti scadere l'indennità di mobilità in deroga concessa in forza del punto 2 lettera "g" del verbale C.I.C.A.S. del 27.06.2012;
g) Proroga, fino ad un massimo di 13 settimane e comunque non oltre il 31.12.2012, della mobilità in deroga in favore dei lavoratori che hanno compiuto almeno il 55° anno di età, subordinati di aziende (operai, impiegati, intermedi e quadri), sia a tempo indeterminato che determinato, compresi apprendisti e somministrati, soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato, licenziati per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività di lavoro, dimessi per giusta causa per le fattispecie previste dal CCNL o cessati per scadenza del contratto, che non rientrano nella disciplina della mobilità ex lege 223/91, e che non abbiano maturato i requisiti a percepire l'indennità di disoccupazione o altra tipologia di ammortizzatore sociale, per i quali risulti scadere l'indennità di mobilità in deroga concessa in forza del punto 2 lettera "h" del verbale C.I.C.A.S. del 27.06.2012.
III.1) Percorso integrato finalizzato all'utilizzo deilavoratori percettori di indennità di mobilità pressogli Uffici Giudiziari del distretto della Corte d'Appellodell'Aquila. Progetto Sperimentale.
Proroga della mobilità in deroga sino al 31/12/2012 in favore dei lavoratori avviati nei percorsi di cui all'Avviso Pubblico per la raccolta di candidature da parte di lavoratori in mobilità per l'accesso ai percorsi integrati per l'utilizzo di lavoratori in mobilità presso gli Uffici Giudiziari del Distretto di Corte D'Appello dell'Aquila già titolari di mobilità in deroga scaduta o in scadenza. Tale disposizione ha carattere residuale, ovvero può essere richiesta solo a condizione che il lavoratore abbia già fatto uso di tutti gli altri interventi di mobilità in deroga disponibili. Il beneficio della misura è subordinata alla permanenza del lavoratore nei percorsi integrati di cui al citato avviso e cessa con la sua fuoriuscita.
III.2) Questura
Concessione della mobilità in deroga sino al 31/12/2012 in favore dei lavoratori utilizzati dalla Questura di Pescara in forza del Protocollo d'Intesa stipulato in data 11 aprile 2011, tra la Questura di Pescara e la Provincia di Pescara.
Tale disposizione ha carattere residuale, ovvero può essere richiesta solo a condizione che il lavoratore abbia già fatto uso di tutti gli altri interventi di mobilità in deroga disponibili. Il beneficio della misura è subordinata alla permanenza del lavoratore nei percorsi di cui al citato Protocollo d'Intesa.
III. 6) Lavoratori over 55
Proroga della mobilità in deroga sino alla data del 31/12/2012, senza soluzione di continuità coi precedenti periodi, in favore dei lavoratori over 55, nei confronti dei quali, persistendo lo stato di disoccupazione è venuta a cessare la mobilità in deroga di cui al punto 2) lett "n." del verbale Cicas del 21/12/2011 e punto III.1 del verbale Cicas del 27/06/2012.
In merito al punto III.6) che precede si precisa che ha diritto al beneficio chi ha compiuto 55 anni in costanza di ammortizzatore in deroga.
PROCEDURA
I lavoratori devono presentare la domanda di mobilità in deroga all'Amministrazione Provinciale territorialmente competente per il tramite del C.P.I. utilizzando il modello Allegato 1L (*), entro 68 giorni, ex lege, dalla data:
- di scadenza dell'indennità di mobilità ai sensi della legge 223/91;
- di scadenza del trattamento di mobilità in deroga;
- di licenziamento per giustificato motivo;
- di cessazione dell'attività lavorativa;
- di cessazione del rapporto di lavoro a seguito di dimissioni per giusta causa per le fattispecie previste dal CCNL;
- di cessazione per scadenza del contratto;
- di scadenza di disoccupazione ordinaria.
Per le indennità di mobilità relative a periodi antecedenti la data di pubblicazione del presente verbale sul sito della regione Abruzzo, le domande potranno essere presentate entro 68 giorni dalla pubblicazione dello stesso sul sito della Regione Abruzzo. Tali interventi hanno effetto retroattivo, il periodo di mobilità in deroga decorre senza soluzione di continuità dalla data in cui è sorto il diritto a percepire l'ammortizzatore in deroga.
Tranne le eccezioni espressamente previste, tutti gli altri interventi di mobilità in deroga non hanno effetto retroattivo, il periodo di mobilità in deroga decorre dalla data di presentazione della domanda presso il C.P.I. da parte del lavoratore.
Il C.P.I., contestualmente all'acquisizione della domanda, richiede, ai lavoratori espulsi, la sottoscrizione della Dichiarazione di Immediata Disponibilità (D.I.D.) ai sensi dell'art.19 comma 10 del DL 185/2008, convertito in L. 2/2009 e provvede alla presa in carico del lavoratore ed ai successivi adempimenti che dovranno riguardare la totalità dei lavoratori in mobilità in deroga.
L'Amministrazione Provinciale istruisce le domande accertando la presenza dei requisiti oggettivi e soggettivi dispone, a firma del dirigente competente, la concessione della mobilità in deroga e trasmette il relativo decreto per quanto di competenza, redatto secondo le indicazioni di cui all'allegato modello 150 e 150b (*), concordato in sede di Conferenza di Servizi:
- all'INPS territorialmente competente ai fini dell'erogazione del sostegno a reddito;
- al CPI territorialmente competente;
- alla Regione Abruzzo – Direzione Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali – Servizio Programmazione e Gestione delle Politiche Passive del Lavoro con invio al seguente indirizzo di PEC politichepassive.dellavoro@pec.regione.abruzzo.it;
- Italia Lavoro per il monitoraggio.
Il C.P.I., per quanto sopra, convoca tutti i soggetti beneficiari della Mobilità in Deroga ai fini della attuazione dei percorsi di Politica Attiva.
Qualora l'I.N.P.S. verifichi l'insussistenza dei requisiti di sua competenza e non può pertanto procedere al pagamento della prestazione fornisce all'Amministrazione Provinciale tutte le informazioni utili per l'adozione dei provvedimenti conseguenti.
3. Interventi – territorio interessato dal sisma del 06/04/2009
C.I.G. IN DEROGA
Continuano a trovare applicazione le disposizioni di C.I.G. IN DEROGA di cui:
- alla lett. c) del punto 4 del verbale C.I.C.A.S. del 28.03.2012 (35 settimane),
- alle lett. a) e b) del punto 3 del verbale C.I.C.A.S. del 27.06.2012.
PROCEDURA
I datori di lavoro che intendano beneficiare della CIG in deroga sono tenuti a comunicare alle RSU e RSA aziendali, ovvero in mancanza al sindacato provinciale di categoria, la durata totale presumibile della sospensione o riduzione di orario ed il numero dei lavoratori da collocare in CIG per un esame congiunto. La consultazione si esaurisce, di regola, in sede aziendale, fatta eccezione per i datori di lavoro che fanno richiesta di proroghe successive al 24° mese di utilizzo della CIG in deroga, che dovranno esperire l'esame congiunto presso le sedi istituzionali, le Province o la Regione, secondo le competenze attribuite dagli artt. 2 e 3 della L.R. 76/1998. In tale caso i datori di lavoro dovranno allegare, pena l'inammissibilità dell'istanza, al verbale di accordo sindacale un piano di gestione degli esuberi con l'indicazione di programmi specifici di reimpiego e riqualificazione.
Il verbale di accordo sindacale redatto utilizzando esclusivamente il modello allegato 100C (*), dovrà essere compilato in tutte le sue parti, e dovrà inderogabilmente riportare:
- periodi pregressi di CIG (CIGO, CIGS e CIG in deroga) già riconosciuti;
- specifica motivazione della richiesta di intervento;
- percorsi di politica attiva da porre in essere.
La domanda di prima concessione o di proroga della CIG in deroga va presentata utilizzando esclusivamente la procedura telematica di cui al sito www.inps.it, , corredata di verbale di accordo sindacale (allegato 100C) ovvero di verbale di consultazione sindacale (allegato 100C) corredato della documentazione comprovante l'avvenuta convocazione delle parti interessate (tramite ricevuta di racc. a/r o ricevuta pec) .
Per la modalità di compilazione delle domande di CIG in deroga, tenuto conto che la richiesta di CIG riguarda un periodi complessivo di 26 settimane, al fine di garantire una tempestiva ed efficace fase di liquidazione da parte dell'INPS, nel "quadro C" del modello telematico INPS di domanda, che si allega al presente verbale, devono essere compilati due distinti periodi di 13 settimane di CIG in deroga (riga 1 + riga 2), per un totale di 26 settimane.
Il datore di lavoro che vuole utilizzare quanto previsto al punto "5" del verbale CICAS del 28.03.2012, deve allegare all'istanza anche l'accordo sottoscritto con il MLPS per l'attuazione dell'intervento formativo di cui all'art. 1, comma 1, Legge 102/2009.
La Direzione Regionale Lavoro – Abruzzo (DRL), verificata la sussistenza dei requisiti richiesti, autorizza il datore di lavoro a beneficiare del trattamento di integrazione salariale in deroga richiesto.
L'I.N.P.S., accertata l'esistenza dei requisiti ed a seguito dell'autorizzazione della DRL, provvede al relativo pagamento.
Le domande di prima concessione o di proroga potranno essere presentate a partire dalla data di pubblicazione del presente verbale di riunione sul sito istituzionale della Regione Abruzzo (www.regione.abruzzo.it/fil) ed entro 20 (venti) giorni dalla data di sospensione.
I datori di lavoro, all'atto della effettiva sospensione dei lavoratori, pena l'esclusione dal beneficio, dovranno:
- comunicare ai lavoratori interessati, attraverso la sottoscrizione dell'Allegato 22 (*), il periodo di sospensione;
- far sottoscrivere la D.I.D. (Dichiarazione di Immediata Disponibilità) ai lavoratori di cui al punto precedente;
- trasmettere al C.P.I. territorialmente competente, entro 5 giorni, l'elenco dei lavoratori interessati completo dei dati anagrafici e recapiti telefonici, utilizzando l'allegato 33, nonché copia dell'accordo sindacale e della D.I.D. sottoscritti in caso di sospensioni uguali o superiori ai 15 giorni;
- trasmettere al C.P.I. territorialmente competente, entro il giorno successivo, copia dell'accordo sindacale e della D.I.D. sottoscritti in caso di sospensioni inferiori ai 15 giorni.
I lavoratori interessati da una sospensione per un periodo pari o superiore a 15 giorni, ricevuta comunicazione attraverso l'Allegato 22 (*), si recheranno presso il Centro per l'Impiego competente per territorio entro 5 giorni dalla data della effettiva sospensione.
Il C.P.I. provvede alla presa in carico dei lavoratori sospesi ed ai successivi adempimenti.
Il C.P.I. assicurerà la presa in carico della totalità dei lavoratori provenienti da datori di lavoro che hanno fatto richiesta di proroghe successive al 24° mese.
ULTERIORI INTERVENTI DI CIG IN DEROGA
III.3) Cig in deroga della Mazzoni Pietro Spa /Prov. L'Aquila
Concessione di un periodo di cassa in deroga dal 1 settembre 2012 al 31 dicembre 2012, senza soluzione di continuità con il precedente periodo fruito, in favore di 7 lavoratori della Mazzoni Pietro Spa cantiere dell'Aquila.
PROCEDURA
I datori di lavoro sono tenuti a comunicare alle RSU e RSA aziendali, ovvero in mancanza al sindacato provinciale di categoria, la durata totale presumibile della sospensione o riduzione di orario ed il numero dei lavoratori da collocare in CIG per un esame congiunto. La consultazione si esaurisce in sede aziendale. Il verbale di accordo sindacale redatto utilizzando esclusivamente il modello allegato 100C (*), dovrà essere compilato in tutte le sue parti, e dovrà inderogabilmente riportare:
- periodi pregressi di CIG (CIGO, CIGS e CIG in deroga) già riconosciuti;
- specifica motivazione della richiesta di intervento;
- percorsi di politica attiva da porre in essere, solo per i periodi di Cassa non retroattivi.
La domanda di prima concessione o di proroga della CIG in deroga va presentata utilizzando esclusivamente la procedura telematica di cui al sito www.inps.it, corredata di verbale di accordo sindacale (allegato 100C) ovvero di verbale di consultazione sindacale (allegato 100C) corredato della documentazione comprovante l'avvenuta convocazione delle parti interessate (tramite ricevuta di racc. a/r o ricevuta pec) .
La Direzione Regionale Lavoro – Abruzzo (DRL), verificata la sussistenza dei requisiti richiesti, autorizza il datore di lavoro a beneficiare del trattamento di integrazione salariale in deroga richiesto.
L'I.N.P.S., accertata l'esistenza dei requisiti ed a seguito dell'autorizzazione della DRL, provvede al relativo pagamento.
Le domande di prima concessione o di proroga potranno essere presentate a partire dalla data di pubblicazione del presente verbale di riunione sul sito istituzionale della Regione Abruzzo (www.regione.abruzzo.it/fil).
I datori di lavoro, pena l'esclusione dal beneficio, dovranno:
- comunicare ai lavoratori interessati, attraverso la sottoscrizione dell'Allegato 22 (*), il periodo di sospensione;
- far sottoscrivere la D.I.D. (Dichiarazione di Immediata Disponibilità) ai lavoratori sospesi, solo per i periodi di Cassa non retroattivi.
- trasmettere al C.P.I. territorialmente competente, entro 5 giorni, l'elenco dei lavoratori interessati completo dei dati anagrafici e recapiti telefonici, utilizzando l'Allegato 33, nonché copia dell'accordo sindacale e della D.I.D. sottoscritti, solo per i periodi di Cassa non retroattivi;
I lavoratori interessati da una sospensione, solo per i periodi di Cassa non retroattivi, ricevuta comunicazione attraverso l'Allegato 22 (*), si recheranno presso il Centro per l'Impiego competente per territorio entro 5 giorni dalla data della effettiva sospensione.
Il C.P.I. provvede alla presa in carico dei lavoratori sospesi ed ai successivi adempimenti.
MOBILITA' IN DEROGA
Gli interventi sotto riportati si intendono in favore dei lavoratori subordinati a tempo indeterminato e determinato, con inclusione degli apprendisti e dei lavoratori somministrati, che sono residenti da almeno 6 mesi nell'area sisma o, residenti in Abruzzo e licenziati da datori di lavoro con sedi operative in uno dei Comuni colpiti dagli eventi sismici che hanno interessato la Provincia dell'Aquila ed altri Comuni della Regione Abruzzo il giorno 06.04.2009, di cui ai Decreti n. 3 del 16.04.2009 e n. 11 del 17.07.2009 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Commissario delegato di cui al DPCM del 6.04.2009, fatta espressa eccezione per i lavoratori di cui al precedente punto "2".
Il Comitato, ribadito che continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui alle lett. m) ed n) del punto 4 del verbale C.I.C.A.S. del 28.03.2012, dispone:
a) Concessione, fino ad un massimo di 13 settimane e comunque non oltre il 31.12.2012, della mobilità in deroga in favore dei lavoratori subordinati (operai, impiegati, intermedi e quadri), sia a tempo indeterminato che determinato, compresi apprendisti e somministrati, licenziati da datori di lavoro titolari di unità operative anche artigiane e cooperative, non rientranti nei requisiti di accesso ai trattamenti previsti dalla legislazione ordinaria, nei confronti dei quali, nel periodo compreso tra il 01.10.2012 ed il 31.12.2012, viene a scadere l'indennità di disoccupazione ordinaria, sempre che, in capo agli stessi, permanga lo stato di disoccupazione;
b) Proroga, fino ad un massimo di 13 settimane e comunque non oltre il 31.12.2012, della mobilità in deroga, in favore dei lavoratori subordinati (operai, impiegati, intermedi e quadri), sia a tempo indeterminato che determinato, compresi apprendisti e somministrati, già beneficiari della concessione/proroga di detto trattamento per effetto del Punto 3 lettere c) ed d) del verbale C.I.C.A.S. del 27.06.2012 nei confronti dei quali entro il 31.12.2012, venga a scadere la mobilità in deroga, sempre che, in capo agli stessi, permanga lo stato di disoccupazione;
c) Concessione, fino ad un massimo di 26 settimane e comunque non oltre il 31.12.2012, della mobilità in deroga in favore dei lavoratori licenziati da aziende con più di 15 dipendenti, per i quali, nel periodo dal 01.10.2012 al 31.12.2012, risulti scadere l'indennità di mobilità ai sensi della legge 223/91;
d) Proroga, fino ad un massimo di 26 settimane e comunque non oltre il 31.12.2012, della mobilità in deroga in favore dei lavoratori licenziati da aziende con più di 15 dipendenti, per i quali, nel periodo dal 01.10.2012 al 31.12.2012, risulti scadere l'indennità di mobilità in deroga della durata di 26 settimane, concessa allo scadere della mobilità ex lege 223/91;
e) Proroga, fino ad un massimo di 26 settimane e comunque non oltre il 31.12.2012, della mobilità in deroga in favore dei lavoratori licenziati da aziende con più di 15 dipendenti e per i quali, nel periodo dal 01.10.2012 al 31.12.2012, risulti scadere l'indennità di mobilità in deroga della durata complessiva di 52 settimane, concessa allo scadere della mobilità ex lege 223/91;
f) Concessione, fino ad un massimo di 26 settimane e comunque non oltre il 31.12.2012, della mobilità in deroga in favore dei lavoratori subordinati di aziende (operai, impiegati, intermedi e quadri), sia a tempo indeterminato che determinato, compresi apprendisti e somministrati, soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato, licenziati per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività di lavoro, dimessi per giusta causa per le fattispecie previste dal CCNL o cessati per scadenza del contratto, nel periodo dal 01.10.2012 al 31.12.2012, che non rientrano nella disciplina della mobilità ex lege 223/91 e che non abbiano maturato i requisiti a percepire l'indennità di disoccupazione o altra tipologia di ammortizzatore sociale;
g) Proroga, fino ad un massimo di 26 settimane e comunque non oltre il 31.12.2012, della mobilità in deroga in favore dei lavoratori subordinati di aziende (operai, impiegati, intermedi e quadri), sia a tempo indeterminato che determinato, compresi apprendisti e somministrati, soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato, licenziati per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività di lavoro, dimessi per giusta causa per le fattispecie previste dal CCNL o cessati per scadenza del contratto, che non rientrano nella disciplina della mobilità ex lege 223/91 e che non abbiano maturato i requisiti a percepire l'indennità di disoccupazione o altra tipologia di ammortizzatore sociale, per i quali, nel periodo dal 01.10.2012 al 31.12.2012, risulti scadere l'indennità di mobilità in deroga concessa in forza del punto 3 lettera "h" del verbale C.I.C.A.S. del 27.06.2012;
h) Proroga, fino ad un massimo di 26 settimane e comunque non oltre il 31.12.2012, della mobilità in deroga in favore dei lavoratori subordinati di aziende (operai, impiegati, intermedi e quadri), sia a tempo indeterminato che determinato, compresi apprendisti e somministrati, soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato, licenziati per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività di lavoro, dimessi per giusta causa per le fattispecie previste dal CCNL o cessati per scadenza del contratto, che non rientrano nella disciplina della mobilità ex lege 223/91 e che non abbiano maturato i requisiti a percepire l'indennità di disoccupazione o altra tipologia di ammortizzatore sociale, per i quali, nel periodo dal 01.10.2012 al 31.12.2012, risulti scadere l'indennità di mobilità in deroga concessa in forza del punto 3 lettera "i" del verbale C.I.C.A.S. del 27.06.2012;
i) Proroga, fino ad un massimo di 26 settimane e comunque non oltre il 31.12.2012, della mobilità in deroga in favore dei lavoratori licenziati dalle imprese industriali fino a 15 dipendenti ed imprese artigiane che non rientrano nella disciplina dell'art. 12, commi 1 e 2 della L. 223/91, per i quali, nel periodo dal 01.10.2012 al 31.12.2012, sia scaduta l'indennità di mobilità in deroga concessa ai sensi del punto 3 lett. k) del verbale C.I.C.A.S. del 27.06.2012.
III.1) Percorso integrato finalizzato all'utilizzo deilavoratori percettori di indennità di mobilità pressogli Uffici Giudiziari del distretto della Corte d'Appellodell'Aquila. Progetto Sperimentale.
Proroga della mobilità in deroga sino al 31/12/2012 in favore dei lavoratori avviati nei percorsi di cui all'Avviso Pubblico per la raccolta di candidature da parte di lavoratori in mobilità per l'accesso ai percorsi integrati per l'utilizzo di lavoratori in mobilità presso gli Uffici Giudiziari del Distretto di Corte D'Appello dell'Aquila già titolari di mobilità in deroga scaduta o in scadenza. Tale disposizione ha carattere residuale, ovvero può essere richiesta solo a condizione che il lavoratore abbia già fatto uso di tutti gli altri interventi di mobilità in deroga disponibili. Il beneficio della misura è subordinata alla permanenza del lavoratore nei percorsi integrati di cui al citato avviso e cessa con la sua fuoriuscita.
III.2) Questura
Concessione della mobilità in deroga sino al 31/12/2012 in favore dei lavoratori utilizzati dalla Questura di Pescara in forza del Protocollo d'Intesa stipulato in data 11 aprile 2011, tra la Questura di Pescara e la Provincia di Pescara, nelle more dell'attivazione del percorso integrato per gli uffici delle Questure e delle Prefetture.
Tale disposizione ha carattere residuale, ovvero può essere richiesta solo a condizione che il lavoratore abbia già fatto uso di tutti gli altri interventi di mobilità in deroga disponibili. Il beneficio della misura è subordinata alla permanenza del lavoratore nei percorsi di cui al citato Protocollo d'Intesa.
1. Chiarimenti sui requisiti di accesso alla mobilità in deroga - AREA SISMA
In merito ai requisiti di accesso alla mobilità in deroga nell'area sisma, già richiamato nelle premesse, si precisa che in ogni caso gli interventi devono essere contenuti nei periodi massimi previsti dal Cicas.
PROCEDURA
I lavoratori devono presentare la domanda di mobilità in deroga all'Amministrazione Provinciale territorialmente competente per il tramite del C.P.I. utilizzando il modello Allegato 2L (*), entro 68 giorni, ex lege, dalla data:
- di scadenza dell'indennità di mobilità ai sensi della legge 223/91;
- di scadenza del trattamento di mobilità in deroga;
- di licenziamento per giustificato motivo;
- di cessazione dell'attività lavorativa;
- di cessazione del rapporto di lavoro a seguito di dimissioni per giusta causa per le fattispecie previste dal CCNL;
- di cessazione per scadenza del contratto;
- di scadenza di disoccupazione ordinaria.
Per le indennità di mobilità relative a periodi antecedenti la data di pubblicazione del presente verbale sul sito della regione Abruzzo, le domande potranno essere presentate entro 68 giorni dalla pubblicazione dello stesso sul sito della Regione Abruzzo. Tali interventi hanno effetto retroattivo, il periodo di mobilità in deroga decorre senza soluzione di continuità dalla data in cui è sorto il diritto a percepire l'ammortizzatore in deroga.
Tranne le eccezioni espressamente previste, tutti gli altri interventi di mobilità in deroga non hanno effetto retroattivo, il periodo di mobilità in deroga decorre dalla data di presentazione della domanda presso il C.P.I. da parte del lavoratore.
Il C.P.I., contestualmente all'acquisizione della domanda, richiede, ai lavoratori espulsi, la sottoscrizione della Dichiarazione di Immediata Disponibilità (D.I.D.) ai sensi dell'art. 19 comma 10 del DL 185/2008, convertito in L. 2/2009 e provvede alla presa in carico del lavoratore ed ai successivi adempimenti che dovranno riguardare la totalità dei lavoratori in mobilità in deroga.
L'Amministrazione Provinciale istruisce le domande accertando la presenza dei requisiti oggettivi e soggettivi dispone, a firma del dirigente competente, la concessione della mobilità in deroga e trasmette il relativo decreto per quanto di competenza, redatto secondo le indicazioni di cui all'allegato modello 150 e 150b (*), concordato in sede di Conferenza di Servizi:
- all'INPS territorialmente competente ai fini dell'erogazione del sostegno a reddito;
- al CPI territorialmente competente;
- alla Regione Abruzzo – Direzione Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali – Servizio Programmazione e Gestione delle Politiche Passive del Lavoro con invio al seguente indirizzo di PEC politichepassive.dellavoro@pec.regione.abruzzo.it;
- Italia Lavoro per il monitoraggio.
Il C.P.I., per quanto sopra, convoca tutti i soggetti beneficiari della Mobilità in Deroga ai fini della attuazione dei percorsi di Politica Attiva.
Qualora l'I.N.P.S. verifichi l'insussistenza dei requisiti di sua competenza non procede al pagamento della prestazione e fornisce all'Amministrazione Provinciale tutte le informazioni utili per l'adozione dei provvedimenti conseguenti.
(*) Tutti i documenti sopra citati sono reperibili sul sito istituzionale della Regione Abruzzo (www.regione.abruzzo.it/fil).
VARIE E EVENTUALI:
REQUISITI DI ACCESSO ALLA MOBILITA' AREA SISMA
Col verbale Cicas del 18 ottobre 2012 si è disposto che per l'accesso alla mobilità area sisma è previsto oltre il requisito della residenza anche la sede operativa dell'azienda che procede al licenziamento, riconoscendo la retroattività di tale disposizione alla data del 01 gennaio 2012. Ciò posto si invitano le Province interessate a ricontattare tutti i lavoratori, le cui istanze siano state rigettate e che siano in possesso dei suddetti requisiti a far data da gennaio 2012, per gli adempimenti di competenza.
DIMISSIONE VOLONTARIE
Si fa seguito alla questione sottoposta dalla Provincia di Teramo e avente ad oggetto le dimissioni volontarie ex art. 55 D. Lgs. 151/2001 (Testo Unico Maternità e Paternità) si chiarisce quanto segue.
Le lavoratrici madri, che non siano in possesso dei requisiti per l'accesso agli ammortizzatori ordinari, possono avere accesso agli ammortizzatori in deroga, alla stregua dei lavoratori licenziati o dimessi per giusta causa.
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