Nella rioune del 4.10.2012 ,il Governo ha approvato un decreto legge che detta nuove regole finalizzate a riequilibrare la situazione finanziaria di enti locali in difficoltà nonché a favorire la  trasparenza e la riduzione dei costi degli apparati politici regionali, nell'obiettivo di assicurare negli enti territoriali una gestione amministrativa e contabile efficiente, trasparente e rispettosa della legalità.

Si tratta di un articolato provvedimento che mira a porre un freno immediato a sprechi ed usi impropri delle finanze pubbliche a livello locale.  .

I CONTROLLI SULLA GESTIONE FINANZIARIA

Il provvedimento adottato oggi introduce nuove regole in materia di finanza e funzionamento degli enti locali. Le novità principali riguardano il rafforzamento:

1. dell'azione di controllo della Corte dei Conti, che avrà poteri di controllo e sanzionatori più ampi rispetto al passato. In particolare la Corte eserciterà un controllo di legittimità preventivo sugli atti delle regioni che incidono sulla finanza pubblica, compresi gli atti amministrativi generali e quelli che adempiono agli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Potrà inoltre valutare, con controlli mirati sulle gestioni e, nel momento finale, della parifica sul rendiconto consuntivo delle regioni la legittimità e la regolarità amministrativo-contabile delle gestioni stesse.

A tal fine la Corte potrà avvalersi dei Servizi ispettivi di Finanza pubblica della Ragioneria generale dello Stato e della Guardia di Finanza. Alla Corte spetterà anche il potere di controllo sui rendiconti dei gruppi consiliari e, ogni sei mesi, l'elaborazione di linee guida sulla copertura finanziaria adottata dalle leggi regionali.

2. del sistema dei controlli interni che certifica l'efficacia, efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, la verifica di regolarità amministrativa e contabile, la valutazione dei risultati ottenuti rispetto agli obiettivi e il rispetto degli equilibri finanziari.

Per gli enti con più di 5mila abitanti viene introdotto un "controllo strategico" per verificare lo stato di attuazione dei programmi. Per tutti gli enti locali si introduce invece un "controllo sugli equilibri finanziari" che valuta lo stato di salute delle finanze dell'ente.

Ogni ente locale dovrà altresì introdurre un sistema di controlli sulle proprie società partecipate.

I TAGLI AI COSTI DELLA POLITICA

Il decreto interviene sul contenimento della spesa degli organi politici degli enti territoriali e sulla riduzione dell'apparato politico e introduce altresì nuovi obblighi di trasparenza.

Per quanto riguarda gli obblighi di trasparenza il provvedimento obbliga:

- i gruppi consiliari a rendicontare e pubblicare tutti i dati relativi alle agevolazioni e ai contributi ricevuti;

- gli amministratori pubblici (Presidenti delle Regioni, presidenti del consiglio regionale, assessori e consiglieri regionali) ad adeguarsi al rispetto degli stessi standard di trasparenza introdotti dal Governo per i propri membri: pubblicare sul sito internet dell'amministrazione di appartenenza i redditi e il patrimonio.

I compensi dei consiglieri e degli assessori vengono regolati in modo che non eccedano complessivamente il livello di retribuzione riconosciuto dalla Regione più virtuosa (individuata dalla Conferenza Stato-Regioni entro il termine perentorio del 30 ottobre 2012). È vietato il cumulo di indennità o emolumenti, comprese le indennità di funzione o di presidenza, in commissioni o organi collegiali derivanti dalle cariche di presidente della Regione, presidente del consiglio regionale, di assessore o di consigliere regionale.

La partecipazione alle commissioni permanenti è invece resa a titolo gratuito. Per gli altri organi collegiali il gettone di presenza non potrà essere superiore ai 30 euro.

Viene confermata l'eliminazione dei vitalizi e l'obbligatoria applicazione del metodo contributivo per il calcolo della pensione. Nelle more, potranno essere corrisposti trattamenti pensionistici o vitalizi in favore di coloro che abbiano ricoperto la carica di presidente della Regione, di consigliere regionale o di assessore regionale solo se i beneficiari abbiano compiuto 66 anni d'età e ricoperto la carica, anche se non continuativamente, per almeno 1o anni.

I finanziamenti e le agevolazioni in favore dei gruppi consiliari, dei partiti e dei movimenti politici vengono decurtati del 50% e adeguati al livello della Regione più virtuosa (identificata dalla Conferenza Stato-Regioni entro il 30 ottobre 2012). I finanziamenti per i gruppi composti da un solo consigliere sono invece aboliti.

Il decreto interviene anche sulla riduzione dell'apparato politico applicando il decreto "anti-crisi" 138 del 2011. Il "taglio" del numero di consiglieri e assessori regionali dovrà essere realizzato entro 6 mesi dall'entrata in vigore del provvedimento, ad esclusione delle Regioni in cui è prevista una tornata elettorale (per le quali il limite verrà applicato dopo le elezioni). Il decreto obbliga anche le Regioni ad attenersi alle regole statali in materia di riduzione di consulenze e convegni, auto blu, sponsorizzazioni, compensi degli amministratori delle società partecipate, ecc.

LE SANZIONI

Per garantire il rispetto delle norme il decreto introduce un sistema di sanzioni dirette e indirette a carico delle regioni. Le sanzioni, che entreranno in vigore dal 2013, si applicano alle regioni inadempienti al 30 novembre 2012 (oppure entro 6 mesi dall'entrata in vigore del decreto se occorre procedere a modifiche statutarie) e prevedono, in un primo tempo, l'accantonamento dell'80% dei trasferimenti erariali dello Stato (ad eccezione di sanità e trasporto pubblico locale) e il 5% dei trasferimenti per la sanità. Nel caso in cui l'inadempienza persista è prevista una diffida da parte del Governo e la successiva procedura per lo scioglimento del Consiglio.

LE PROCEDURE PER IL RIEQUILIBRIO FINANZIARIO DEGLI ENTI LOCALI

Altre disposizioni, come anticipato, riguardano la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale: le province e i comuni che abbiano squilibri di bilancio tali da provocare il dissesto finanziario approvano un "piano di rientro" della durata massima di 5 anni per riequilibrare le finanze locali. Il piano di rientro dell'ente locale deve contenere una quantificazione precisa dei fattori di squilibrio e individuare tutte le misure necessarie per la riduzione della spesa e il ripianamento del deficit (tra cui il blocco dell'indebitamento e la riduzione delle spese del personale e delle prestazioni di servizi). L'ente locale ha a disposizione diversi strumenti per il risanamento: ad esempio può aumentare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, assumere mutui per la copertura dei debiti fuori bilancio

Per agevolare gli enti locali che hanno avviato un piano di rientro lo Stato istituisce un Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali. Attraverso il fondo lo Stato anticipa le risorse finanziarie all'ente che, oltre alla restituzione, si impegna al blocco dell'indebitamento e alla riduzione delle spese del personale e delle prestazioni di servizi.

La sanzione a carico degli amministratori che hanno contribuito con dolo o colpa grave al verificarsi del dissesto finanziario, oltre al pagamento di una multa pari a un minimo di 5 e un massimo di 20 volte la retribuzione, è l'incandidabilità per dieci anni al ruolo di assessore, revisore dei conti degli enti locali e rappresentante dell'ente locale presso altri enti e istituzioni. Per i Sindaci e Presidenti l'incandidabilità è estesa alle cariche di Sindaco, presidente di provincia, presidente di Giunta regionali, membro di consigli comunali o provinciali, del Parlamento italiano ed europeo