L'Inail ha richiesto al Ministero del Lavoro di  esprimere parere circa  il soggetto istituzionale competente per l'applicazione della sanzione amministrsativa prevista dall'art.3bis, articolo 35 del decretpo legislativo n.276-03,aggiunto dall'art.1 comma 21 della òleghge n.92-2012,in base a cui:

"«3-bis. Prima dell'inizio della  prestazione  lavorativa  o  di  un
ciclo integrato di prestazioni  di  durata  non  superiore  a  trenta
giorni, il datore di lavoro e' tenuto a  comunicarne  la  durata  con
modalita'  semplificate  alla  Direzione  territoriale   del   lavoro
competente per territorio, mediante sms, fax o posta elettronica. Con
decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro  e  delle
politiche sociali, di  concerto  con  il  Ministro  per  la  pubblica
amministrazione e  la  semplificazione,  possono  essere  individuate
modalita'  applicative  della  disposizione  di  cui  al   precedente
periodo, nonche' ulteriori modalita'  di  comunicazione  in  funzione
dello sviluppo delle tecnologie. In caso di violazione degli obblighi
di cui al presente comma si applica  la  sanzione  amministrativa  da
euro 400 ad euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per  cui  e'
stata omessa la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida
di cui all'articolo 13 del decreto legislativo  23  aprile  2004,  n.
124»

La risposta ministeriale, contenuta nella nota n.37/0018271 del 12 ottobre 2012 ,  attribuisce   agli ispettori della DTL teritorialmente competente  la competenza ad irrogare detta sanzione ,precisando peraltro che  resta ferma l'adozione, da parte del  personale di vigilanza degli Istituti, di provvedimenti di recupero contributivo  qualora risultino prestazioni di lavoro non "registrate" e rispetto alle quali  non siano stati assolti i relativi obblighi di natura previdenziale.

Per il testo interhgrale della nota ministeriale sopra richiamata si rinvia al seguente link:http://www.dplmodena.it/MLparereInail12-1012contrattodilavorointermittentesanzionecomunicazione.pdf