L'Inail ha richiesto al Ministero del Lavoro di esprimere parere circa il soggetto istituzionale competente per l'applicazione della sanzione amministrsativa prevista dall'art.3bis, articolo 35 del decretpo legislativo n.276-03,aggiunto dall'art.1 comma 21 della òleghge n.92-2012,in base a cui:
"«3-bis. Prima dell'inizio della prestazione lavorativa o di un
ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a trenta
giorni, il datore di lavoro e' tenuto a comunicarne la durata con
modalita' semplificate alla Direzione territoriale del lavoro
competente per territorio, mediante sms, fax o posta elettronica. Con
decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione, possono essere individuate
modalita' applicative della disposizione di cui al precedente
periodo, nonche' ulteriori modalita' di comunicazione in funzione
dello sviluppo delle tecnologie. In caso di violazione degli obblighi
di cui al presente comma si applica la sanzione amministrativa da
euro 400 ad euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui e'
stata omessa la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida
di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n.
124»
La risposta ministeriale, contenuta nella nota n.37/0018271 del 12 ottobre 2012 , attribuisce agli ispettori della DTL teritorialmente competente la competenza ad irrogare detta sanzione ,precisando peraltro che resta ferma l'adozione, da parte del personale di vigilanza degli Istituti, di provvedimenti di recupero contributivo qualora risultino prestazioni di lavoro non "registrate" e rispetto alle quali non siano stati assolti i relativi obblighi di natura previdenziale.
Per il testo interhgrale della nota ministeriale sopra richiamata si rinvia al seguente link:http://www.dplmodena.it/MLparereInail12-1012contrattodilavorointermittentesanzionecomunicazione.pdf
Nessun commento:
Posta un commento