La  circolare Inps n.113/12 ,a proposito del Durc  ,che spetta allo Sportello Unico Emersione acquisiore per l'  emersione dei lavoratori extracomunitari irregolari,al  numero 6 recita:

"Il datore di lavoro, all'atto della stipula del contratto di soggiorno dovrà attestare, tra le altre cose, il corretto versamento dei contributi dovuti per i rapporti di lavoro emersi a partire dalla decorrenza del rapporto di lavoro oggetto di emersione avviato in data più remota e fino alla data di stipula del contratto e comunque per un periodo non inferiore a sei mesi.

La correntezza e la correttezza dei versamenti contributivi saranno attestate mediante il DURC per le aziende non agricole ed il certificato di regolarità per le aziende agricole. In quest'ultimo documento verrà attestata anche la regolarità della denuncia dei lavoratori per i periodi successivi a quelli riportati nel DMAG di variazione.

Entrambi i documenti saranno richiesti a cura dello Sportello Unico per l'Immigrazione.

Si precisa che nel periodo citato i datori di lavoro dovranno aver versato correttamente e correntemente la contribuzione per tutti i lavoratori impiegati in azienda anche, quindi, per quelli non interessati al procedimento di emersione. Infatti, eventuali omissioni nel versamento determineranno una irregolarità che non può che essere ricondotta anche ai lavoratori emersi.

Si fa riserva di dare ulteriori istruzioni operative alle Sedi per le operazioni necessarie al rilascio delle citate attestazioni di regolarità."

In riferimento a quanto sopra ,la CNCE-Commissiono Nazionale Casse Edili- in data 26.9.2012 ha diramato una nota alle strutture territoriali ,in cui precisa di aver stipulato una convenzione con Inps ed Inail,in base a cui la regolarita' contributiva non verra' accertatata per tutti lavoratori in forza del datore di lavoro interessato,bensì  soltanto per quello/i interessato/i dalla sanatoria

Di seguito il testo integrale della citata nota.

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Nota 26 settembre 2012

Procedure DURC per sanatoria lavoratori extracomunitari

In riferimento a quanto anticipato con la lettera circolare n. 27/2012 e alla documentazione allegata alla stessa, si precisa quanto segue.

Il 29 agosto 2012 è stato varato un Decreto interministeriale, attuativo dell'articolo 5 del Decreto legislativo n. 109/2012, in materia di emersione del lavoro irregolare.

Tale Decreto fornisce le modalità operative per la regolarizzazione di lavoratori extracomunitari attraverso una dichiarazione d'emersione che il datore di lavoro potrà presentare allo Sportello unico per l'immigrazione nel periodo dal 15 settembre al 15 ottobre 2012.

Per la stipula del "contratto di soggiorno", lo Sportello unico, oltre a convocare le parti per le dovute verifiche sulla documentazione presentata, "provvederà a richiedere il DURC per accertare, dalla data di assunzione del lavoratore,la correttezza e correntezza dei versamenti contributivi e assicurativi del datore di lavoro, nonché di quelli dovuti alla Cassa Edile".

La norma affida, quindi, al DURC la funzione di certificare l'avvenuta denuncia del lavoratore irregolare agli Istituti e alla Cassa Edile e l'effettuazione dei relativi versamenti contributivi da parte del datore di lavoro. Da ciò deriva che il rilascio della certificazione in esame resta escluso dall'applicazione della disciplina contenuta del D.M. 24 ottobre 2007 in tema di DURC (tempi di rilascio, richiesta di regolarizzazione, silenzio/assenso, ecc.)poiché non riguarda la regolarità contributiva dell'impresa nel suo insieme.

Per tale nuova tipologia di DURC, congiuntamente a INPS e INAIL si è stabilito quanto segue:

1. Le richieste debbono pervenire telematicamente dagli Sportelli unici per l'immigrazione che, essendo pubbliche amministrazioni, sono tenuti ad acquisire d'ufficio il DURC;

2. Per tali richieste deve essere utilizzata la causale "Agevolazioni/sovvenzioni/finanziamenti/autorizzazioni" già in funzione sul sistema applicativo.

3. Nell'apposito campo "specifica uso" il richiedente dovrà inserire nome e cognome, data e Stato estero di nascita (o codice fiscale) del lavoratore regolarizzato e data di convocazione delle parti per la stipula del contratto di soggiorno, mentre all'interno della richiesta inserirà il codice fiscale dell'impresa interessata ed i relativi riferimenti della sede territoriale INPS, INAIL e Cassa Edile di iscrizione.

Gli operatori delle Casse Edili, inoltre, si atterranno alle seguenti indicazioni:

a) verificheranno la presenza delle richieste di DURC relative alla tipologia in esame, messe in evidenza attraverso l'apposita procedura predisposta sullo Sportello Unico;

b) daranno priorità alla gestione delle citate richieste al fine di consentire l'emissione del DURC, esclusivamente via PEC e soltanto verso lo sportello richiedente, entro un termine di 8/10 giorni;

c) valuteranno la regolarità dell'impresa in relazione:

- all'avvenuta presentazione delle denunce integrative riguardanti il lavoratore regolarizzato con un numero di ore denunciate corrispondente a quello contrattuale;

- all'accertamento dell'effettivo pagamento delle denunce integrative per le quali sia scaduto il termine di pagamento (ad esempio, se la regolarizzazione avviene nei primi giorni del mese di ottobre, i versamenti da effettuare saranno relativi al periodo fino al mese di agosto).

E' appena il caso di sottolineare che per la verifica di regolarità non è necessaria la consultazione della BNI ma, poiché il sistema richiede la compilazione obbligatoria del campo, la Cassa Edile convenzionalmente deve sempre dichiarare regolare l'impresa con la BNI, con esito alla data proposta in automatico dal sistema.

d) dichiareranno, nell'apposito campo note del DURC:

- la presentazione o la mancata presentazione della denuncia relativa al lavoratore segnalato;

- la decorrenza del periodo di lavoro regolarizzato;

- il mese fino al quale sono stati verificati i versamenti contributivi relativi al lavoratore oggetto della richiesta di sanatoria o la mancata effettuazione dei versamenti.

Si rimane a disposizione per ogni necessità di ulteriori chiarimenti