Si ricorda che la sentenza della Corte costituzionale n.223/12 ha dichiato illegittimi i commi 9 e 22 della legge n.122/2010.

Il comma 2 recita:"In considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale
e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di
finanza pubblica concordati in sede europea, a decorrere dal 1 ° gennaio 2011 e
sino al 31 dicembre 2013 i trattamenti economici complessivi dei singoli
dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, previsti dai rispettivi
ordinamenti, delle amministrazioni pubbliche, inserite nel conto economico
consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto
nazionale di Statistica (ISTAT), ai sensi del comma 3, dell'art. 1, della legge
31 dicembre 2009, n. 196, superiori a 90.000 euro lordi annui sono ridotti del 5
per cento per la parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonché
del 10 per cento per la parte eccedente 150.000 euro; a seguito della predetta
riduzione il trattamento economico complessivo non può essere comunque inferiore
a 90.000 euro lordi annui; le indennità corrisposte ai responsabili degli uffici
di diretta collaborazione dei Ministri di cui all'art. 14, comma 2, del decreto
legislativo n. 165 del 2001 sono ridotte del 10 per cento; la riduzione si
applica sull'intero importo dell'indennità. Per i procuratori ed avvocati dello
Stato rientrano nella definizione di trattamento economico complessivo, ai fini
del presente comma, anche gli onorari di cui all'articolo 21 del R.D. 30 ottobre
1933, n. 1611. La riduzione prevista dal primo periodo del presente comma non
opera ai fini previdenziali"

Il comma 22 ,a sua volta prevede che:" Per il personale di cui alla legge n. 27 del 1981(personale della magistratura) non sono erogati, senza
possibilità di recupero, gli acconti degli anni 2011, 2012 e 2013 ed il
conguaglio del triennio 2010-2012; per tale personale, per il triennio 2013-2015
l'acconto spettante per l'anno 2014 è pari alla misura già prevista per l'anno
2010 e il conguaglio per l'anno 2015 viene determinato con riferimento agli anni
2009, 2010 e 2014. Per il predetto personale l'indennità speciale di cui
all'articolo 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, spettante negli anni 2011,
2012 e 2013, è ridotta del 15 per cento per l'anno 2011, del 25 per cento per
l'anno 2012 e del 32 per cento per l'anno 2013. Tale riduzione non opera ai fini
previdenziali. Nei confronti del predetto personale non si applicano le
disposizioni di cui ai commi 1 e 21, secondo e terzo periodo."

Il Consiglio dei Ministri nella riunione del 26 scorso ha deciso di corso all'attuazione delle conseguenze    della  decisione della Consulta in via amministrativa ,vale a dire   attraverso l'emanazione di appposito DPCM,ai sensi della legislazione vigente.