Si richiama l'attenzione sul sottostante decreto ministeriale 27 luglio 2012,relativo all'argomento in  di cui al tiotolo ,che risulta  pubblicato nella G.U. 12 ottobre 2012, n. 239.

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Art. 1

 1. Alla data del 30 aprile 2012, il numero dei grandi invalidi affetti dalle infermità di cui alle lettere A, numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma, e A-bis della Tabella E allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, aventi titolo all'assegno mensile di 878 euro sostitutivo dell'accompagnatore ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 288, è di 420 unità, per l'importo annuo complessivo di euro 4.425.120.

2. Gli assegni sostitutivi erogabili con le restanti disponibilità relative all'anno 2012, pari ad euro 3.321.773, sono liquidati, in via prioritaria, nella misura di 878 euro mensili, ai grandi invalidi affetti dalle infermità di cui al comma 1 e, successivamente, nell'ordine, e secondo la data di presentazione delle domande per ottenere il servizio di accompagnamento, alle seguenti categorie di aventi diritto, affetti dalle invalidità di cui alle lettere A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma; A-bis; B), numero 1; C); D); ed E), numero 1, della citata tabella E:

a) grandi invalidi che hanno fatto richiesta del servizio di accompagnamento almeno una volta nel triennio precedente al 15 gennaio 2003 e ai quali gli enti preposti non sono stati in grado di assicurarlo;

b) grandi invalidi che dopo l'entrata in vigore della citata legge n. 288 del 2002 hanno fatto richiesta del servizio di accompagnamento senza ottenerlo ovvero che abbiano presentato istanza per ottenere l'assegno sostitutivo direttamente al competente Ufficio dell'economia e delle finanze.

3. Gli assegni sostitutivi di cui ai commi 1 e 2, nella misura mensile di 878 euro ovvero nella misura ridotta del 50%, secondo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 4 dell'art. 1 della legge n. 288 del 2002, sono corrisposti, a domanda degli interessati, a decorrere dal l° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre dello stesso anno, ovvero dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda per ottenere l'assegno sostitutivo per coloro che abbiano richiesto il beneficio per la prima volta nell'anno 2012.

4. Ai fini della determinazione della data di presentazione delle domande di cui al comma 3 fa fede la data del timbro postale.

Art. 2

1. Le domande per la liquidazione degli assegni sostitutivi per l'anno 2012, redatte secondo il modello allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante, debbono essere presentate entro il 31 dicembre 2012 al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi - Direzione centrale dei servizi del tesoro - Ufficio 7, previa specificazione delle infermità da cui è affetto il richiedente. Fino al 31 dicembre 2012, gli enti titolari dei progetti di servizio civile comunicano, entro 30 giorni dall'attivazione del progetto stesso, all'Ufficio nazionale per il servizio civile e al citato Ufficio 7 del Ministero dell'economia e delle finanze, per quanto di rispettiva competenza, i nominativi dei beneficiari del servizio di accompagnamento, indicando il periodo di fruizione del servizio stesso.

2. Il pagamento dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore viene anticipato dalle amministrazioni e dagli enti che provvedono all'erogazione del trattamento pensionistico, previa comunicazione autorizzatoria da parte dell'Ufficio 7, indicato al comma 1, che curerà il successivo rimborso alle amministrazioni e agli enti medesimi, a valere sui fondi di cui ai capitoli 1316, 1319 e 2198 Economia.

Per il modello dio domanda  si rinvia al linkhttp://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?datagu=2012-10-12&task=pdf&datainiziovalidita=0&subarticolo=1&redaz=12A10753&datafinevalidita=99999999&progressivoarticolo=0&service=1&numgu=239&numeroarticolo=9999&versionearticolo=1&tmstp=1350313907577&cdimg=2012101212A107539999001