Il dubbio se, in caso di mancato superamento del periodo di prova del lavoratote in cigs ,che ,assunto a tempo indeterminato ,al medesimo spetti  ovvero  non spetti di rientrare in cigs ,risulta risolto in senso affermativo  dall'Inps con il Messagio sottostante 12 ottobre 2012, n. 16606,in relazione all'art. 2, comma 5 quater, Legge 27 ottobre 2008, n. 166,che ,riguardando   l'amminiostrazione straordinaria delle grandi aziende in crisi  ,stabilisce :". Nell'ambito temporale del quadriennio della cassa integrazione guadagni
straordinaria concessa ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge 5 ottobre
2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n.
291, i lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinaria assunti a tempo
indeterminato, licenziati per giustificato motivo oggettivo o a seguito delle
procedure di cui agli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, hanno
diritto a rientrare nel programma di cassa integrazione guadagni straordinaria e
ad usufruire della relativa indennita' per il periodo residuo del quadriennio.

---------------------------------------------------------------

Sono pervenuti a questa Direzione Centrale alcuni quesiti con i quali si chiede se possa applicarsi ai lavoratori in CIGS, assunti a tempo indeterminato e licenziati per mancato superamento del periodo di prova, l'ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo previsto l'art. 2 comma 5 quater L. 166/2008 che consente al lavoratore licenziato di rientrare nel programma di cassa integrazione.

La giurisprudenza di legittimità considera distintamente le due fattispecie del recesso dal rapporto di lavoro durante il periodo di prova, rispetto al licenziamento dal rapporto definitivo, ritenendo che le norme sulla stabilità del posto di lavoro contenute nella richiamata legge n. 604 siano applicabili solo ai lavoratori la cui assunzione sia divenuta definitiva, mentre non possono in alcun modo regolare la fattispecie dell'assunzione in prova giustificata, invece, dalla obiettiva necessità di valutare in concreto le capacità lavorative del soggetto (Corte Cost. Sentenza n. 204 del 1976, Sentenza n. 172/1996 e Sentenza n. 541/2000).

Peraltro, muovendo da tali premesse, la Consultaè giunta a negare: "che l'assunzione in prova sia un contratto di lavoro completo in tutti i suoi elementi equiparabile a tutti gli effetti a quelli del contratto definitivo. Con ciò non si tiene conto dell'elemento specifico che individua la causa dell'assunzione in prova e distingue questa dal contratto definitivo, cioé accertamento di determinate qualificazioni tecniche del prestatorenecessarie allo svolgimento dell'attività per la quale intende essere assunto ... può correttamente dirsi che il contratto di lavoro nel periodo di prova, non seguito da assunzione, si configura come contratto a tempo determinato" (Corte Cost. Sentenza n. 204 del 1976; Sentenza n. 189/1980; Sentenza n. 172/1996; Sentenza n. 541/2000).

Pertanto, considerate le conclusioni a cui è pervenuto il giudice di legittimità delle leggi, stante l'inapplicabilità della normativa del licenziamento per giustificato motivo (oggettivo o soggettivo, o giusta causa) di cui all'art. 1 L. 604/1966 ai casi di recesso del datore di lavoro per mancato superamento del periodo di prova, ne consegue che, dovendosi configurare il contatto di lavoro nel periodo di prova come contratto a tempo determinato, ad esso devono riconnettersi tutti gli effetti tipici del contratto a termine.

Ne deriva che tutti i beneficiari del trattamento di cassa integrazione che non abbiano superato il periodo di prova previsto dal nuovo contratto di lavoro a tempo indeterminato, possono rientrare nel programma di cassa integrazione salariale ed usufruire della relativa indennità, analogamente ai lavoratori che si rioccupano con contratto a tempo determinato, con relativa applicazione delle disposizioni di cui alla Circolare INPS n. 130/2010.