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Guardia giurata, abbandono posto di lavoro, bisogno fisiologico, inerzia, rapina

Cassazione civile sezione lavoro sentenza 31 ottobre 2012 n 18811
L’abbandono del posto di lavoro da parte di dipendente cui siano affidate mansioni di custodia e sorveglianza configura - a differenza del momentaneo allontanamento dal posto predetto - una mancanza di rilevante gravità idonea, indipendentemente dall’effettiva produzione di un danno, a fare irrimediabilmente venir meno l’elemento fiduciario nel rapporto di lavoro ed a integrare la nozione di giusta causa di licenziamento, anche in difetto di corrispondente previsione del codice disciplinare, atteso che, nelle ipotesi di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, il potere di recesso del datore di lavoro deriva direttamente dagli artt. 1 e 3 L. n. 604 del 1966, norme esprimenti precetti di sufficiente determinatezza. (Nella specie, il dipendente, guardia giurata presso un'istituto di credit
o, giustificava la sua condotta con la cogenza di un sopraggiunto bisogno fisiologico e dalla necessità di trattenersi ulteriormente fuori dalla postazione di lavoro per provvedere alla ricarica del telefono cellulare. La Corte invece riteneva che, sulla base di un elementare obbligo di diligenza collegato con le mansioni di guardia giurata rivestite, finalizzate alla sicurezza dell’ambiente di lavoro, il lavoratore fosse tenuto sia ad assicurarsi che fosse ripristinata l’operatività del sensore metal detector - che era stato disattivato su istanza del vigilante per consentirgli di entrare nei locali della banca con indosso la pistola di dotazione - sia ad avvertire qualche dipendente della banca del proprio allontanamento perché si procedesse alla immediata chiusura dell’accesso ai suddetti locali per i pochi minuti ordinariamente necessari per espletare le suddette incombenze.) 

Riferimenti normativi: artt. 1 e 3, L. n. 604/1966.

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