Nell'ambito delle disposizioni  del dec.legvo n.368/01 sul   rapporto di lavoro a termine, modificate  sia dalla riforma Fornero che dalla legge n.134/12  ,troviamo l'art.5 comma 3 ,rispetto a cui si registra :  .

1)  l'aumento  da 10 a 60  giorni ,dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi,  nonche' da 20 a   90  giorni ,dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore ai sei mesi,   l'intervallo  entro cui, qualora il lavoratore  venga  riassunto a termine    , ai sensi dell'articolo 1,il  secondo contratto si considera a tempo indeterminato:

2)  la possibilitra'  che  i contratti collettivi  nazionali e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali  ed organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative ,possono prevedere ,.stabilendone le condizioni,la riduzione dei predetti periodi di 60 e 90 giorni   rispettivamente fino a 20  e 30 giorni ,nei casi in cui l'assunzione a termine avvenga nell'ambito di un processo organizzativo determinato:dall'avvio di una nuova attivita';dal lancio di un prodotto o di un servizio innovativo;dall'implementazione di un rilevante cambiamento tecnologico ;dalla fase supplementare di un significativo progetto di ricerca e sviluppo ;dal rinnovo o dalla  proroga di una commessa consistente,nonche' ,a far data dal 12.8.2012, per le assunzioni relative  alle  attivita' stagionali  ,restando precisato  inoltre   che ,in  mancanza di un intervento della contrattazione collettiva ,ai sensi del precedente periodo,il Ministero del Lavoro e delle P.S.,decorsi 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,e quindi  a decorrere dal 18.7.2013 ,sentite le oo.ss.dei lavoratori e datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale,provvedera' ad individuare le specifiche condizioni in cui,ai sensi del periodo precedente ,operano le riduzioni ivi previste.

3) la possibilita' che la predetta riduzione da 60/90 a 20/30 giorni   intervenga in  ogni  altro caso previsto dai contratti  collettivi  stipulati  ad  ogni  livello dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu'  rappresentative sul piano nazionale.

Premesso quanto sopra e ricordato che  dalla  circolare del MLPS n.27/12 risulta sottolineato che per la riduzione dell'intervallo di cui al precedente n.3), non solo  risulta affermato  che basta l'accordo sindacale aziendale    a 20/30 giorni ,ma è  pure sottolineato    sia che tale riduzione puo' intervenire per qualunque ipotesi,sia che su tale aspetto non è previsto un ruolo sostitutivo del Ministero,si ritiene confacente che l'art.10, comma 6, prevede alcune fattispecie di assunzioni a termine ,  che continuano ad  essere  disciplinate da specifiche disposizioni  rimaste  in vigore  ,così che a tali assunzioni   in modo assoluto  non si applica  la disciplina del decreto  legislativo 368/01,compresa quella    dell'intervallo tra due rapporti a termine  successivi stipulati dal datore di lavoro con il medesimo lavoratore.

Le disposizioni di cui si parla sono le seguenti :

a) l'art.8,comma 2,della legge n.223/91

b) l'art.10 della legge n.53/2000

c) l'art.75 della leggeb n.388/2000

La prima disposizione (rispetto a cui si è espresso il MLPS con risposta a quesito  del 5 ottobre scorso  ved link:http://francescocolaci.wordpress.com/wp-admin/post.php?post=21716&action=edit )  recita:. I lavoratori in mobilità possono essere assunti con contratto di lavoro a
termine di durata non superiore a dodici mesi. La quota di contribuzione a
carico del datore di lavoro è pari a quella prevista per gli apprendisti dalla
legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni

La seconda disposizione prevede:

1. L'assunzione di lavoratori a tempo determinato in sostituzione di lavoratori in astensione obbligatoria o facoltativa dal lavoro ai sensi della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, come modificata dalla presente legge, può avvenire anche con anticipo fino ad un mese rispetto al periodo di inizio dell'astensione, salvo periodi superiori previsti dalla contrattazione collettiva.

2. Nelle aziende con meno di venti dipendenti, per i contributi a carico del datore di lavoro che assume lavoratori con contratto a tempo determinato in sostituzione di lavoratori in astensione ai sensi degli articoli 4, 5 e 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, come modificati dalla presente legge, è concesso uno sgravio contributivo del 50 per cento. Le disposizioni del presente comma trovano applicazione fino al compimento di un anno di età del figlio della lavoratrice o del lavoratore in astensione e per un anno dall'accoglienza del minore adottato o in affidamento.

3. Nelle aziende in cui operano lavoratrici autonome di cui alla legge 29 dicembre 1987, n. 546, è possibile procedere, in caso di maternità delle suddette lavoratrici, e comunque entro il primo anno di età del bambino o nel primo anno di accoglienza del minore adottato o in affidamento, all'assunzione di un lavoratore a tempo determinato, per un periodo massimo di dodici mesi, con le medesime agevolazioni di cui al comma 2.

La terza disposizione stabilisce:1. Per favorire l'occupabilita' dei lavoratori anziani, a decorrere dal  1° aprile 2001, ai lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano  maturato  i  requisiti minimi di cui alla tabella B allegata alla   legge  8  agosto  1995,  n.  335,  come  modificata  ai  sensi dell'articolo  59, commi 6 e 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e   successive  modificazioni,  per  l'accesso  al  pensionamento  di anzianita',  e'  attribuita  la  facolta' di rinunciare all'accredito contributivo  relativo  all'assicurazione  generale  obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e   alle   forme   sostitutive   della   medesima.   In   conseguenza dell'esercizio  della  predetta facolta' e per il periodo considerato ai commi 2 e 3, viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro a tali forme assicurative.   2. La facolta' di cui al comma 1 e' esercitabile a condizione che:     a)  il  lavoratore  si  impegni,  al momento dell'esercizio della facolta'  medesima,  a  posticipare l'accesso al pensionamento per un periodo  di  almeno  due  anni  rispetto  alla  prima  scadenza utile prevista   dalla   normativa   vigente   e   successiva   alla   data dell'esercizio della predetta facolta';     b)  il  lavoratore e il datore di lavoro stipulino un contratto a tempo determinato di durata pari al periodo di cui alla lettera a).   3.  La  facolta' di cui al comma 1 e' esercitabile piu' volte. Dopo il  primo  periodo,  tale  facolta'  puo' essere esercitata anche per periodi inferiori rispetto a quello indicato al comma 2, lettera a).   4. All'atto del pensionamento il trattamento liquidato a favore del lavoratore   che  abbia  perfezionato  il  diritto  al  pensionamento esercitando  la  facolta' di cui al comma 1 risulta pari a quello che sarebbe  spettato  alla data di inizio del periodo di cui al comma 2, sulla base dell'anzianita' contributiva maturata a tale data. Sono in ogni   caso  salvi  gli  adeguamenti  del  trattamento  pensionistico spettanti  per  effetto della rivalutazione automatica al costo della vita durante il periodo di posticipo di cui ai commi 2 e 3.   5.  Per  i  lavoratori  i  quali  abbiano  raggiunto  un'anzianita' contributiva  non  inferiore  ai  40  anni,  prima del raggiungimento dell'eta'  di  60  anni se donna e 65 anni se uomo, e che scelgano di restare in attivita', il 40 per cento della contribuzione versata sul reddito   di  attivita'  lavorativa  e'  destinato  alle  regioni  di residenza   ed  e'  finalizzato  al  finanziamento  di  attivita'  di assistenza  agli  anziani  non  autosufficienti  e  alle famiglie; il restante  60  per  cento concorre all'incremento dell'ammontare della pensione,  calcolato  secondo il metodo contributivo, a decorrere dal compimento dell'eta' di quiescenza.   6.  Con  uno  o  piu'  decreti  del  Ministero  del  lavoro e della previdenza  sociale,  di  concerto  con  il Ministero del tesoro, del bilancio   e   della  programmazione  economica,  sono  stabilite  le modalita'  di  attuazione  del  presente  articolo,  con  particolare riferimento  all'esercizio  della  facolta'  di  cui al comma 1, alla verifica  della sussistenza delle condizioni di cui al comma 2 e alla reiterabilita' della facolta' medesima di cui al comma 3.