Il comma 1 dell'art. 2 del decreto-legge n. 138 del 2011 ribadisce l'operatività dal 1° agosto 2011 al 31 dicembre 2014 del contributo di perequazione cui sono assoggettati – ai sensi dell'art. 18, comma 22-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 – i trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, i cui importi complessivamente superino 90.000 euro lordi annui, nella misura del 5 per cento della parte eccedente il predetto importo, del 10 per cento per la parte eccedente 150.000 euro e del 15 per cento per la parte eccedente 200.000 euro.
La predetta disposizione risulta impugnata davanti alla Corte Costituzionale dalla Regione Sicilia ,che nella sentenza n.241/2012 si è limitata a dichiararla inammissibile per "erronea individuazione della disposizione ritenuta lesiva",aggiungendo le seguenti osservazioni:
Il contributo oggetto di censura è previsto a carico dei trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie ed ha natura certamente tributaria, in quantocostituisce un prelievo analogo a quello effettuato sul trattamento economico complessivo dei dipendenti pubblici (sopra descritto al punto 7.3.) previsto dallo stesso comma 1 nella parte dichiarata illegittima da questa Corte con la suddetta sentenza n. 223 del 2012 e la cui natura tributaria è stata espressamente riconosciuta dalla medesima sentenza. La norma impugnata, infatti, integra una decurtazione patrimoniale definitiva del trattamento pensionistico, con acquisizione al bilancio statale del relativo ammontare, che presenta tutti i requisiti richiesti dalla giurisprudenza di questa Corte per caratterizzare il prelievo come tributario (ex plurimis, sentenze n. 223 del 2012; n. 141 del 2009; n. 335, n. 102 e n. 64 del 2008; n. 334 del 2006; n. 73 del 2005).
Tenuto conto della sentenza n.223/12,le suddette osservazioni sembrano idonee ad ipotizzare l'illegittimita' costituzionale anche del ticket sulle pensioni d'oro.
Si tratta di aspettare per verificare le determinazioni spettanti agli organi istituzionali competenti in materia.
Nessun commento:
Posta un commento