Il comma 1 dell'art. 2 del decreto-legge n. 138 del 2011   ribadisce l'operatività  dal 1° agosto 2011 al 31 dicembre 2014 del contributo di perequazione cui sono assoggettati – ai sensi dell'art. 18, comma 22-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 – i trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, i cui importi complessivamente superino 90.000 euro lordi annui, nella misura del 5 per cento della parte eccedente il predetto importo, del 10 per cento per la parte eccedente 150.000 euro e del 15 per cento per la parte eccedente 200.000 euro.

La predetta disposizione risulta impugnata davanti alla Corte Costituzionale dalla Regione Sicilia ,che  nella sentenza n.241/2012 si è limitata a dichiararla inammissibile per "erronea individuazione della disposizione ritenuta lesiva",aggiungendo le seguenti osservazioni:

Il contributo oggetto di censura è previsto a carico dei trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie ed ha natura certamente tributaria, in quantocostituisce un prelievo analogo a quello effettuato sul trattamento economico complessivo dei dipendenti pubblici (sopra descritto al punto 7.3.) previsto dallo stesso comma 1 nella parte dichiarata illegittima da questa Corte con la suddetta sentenza n. 223 del 2012 e la cui natura tributaria è stata espressamente riconosciuta dalla medesima sentenza. La norma impugnata, infatti, integra una decurtazione patrimoniale definitiva del trattamento pensionistico, con acquisizione al bilancio statale del relativo ammontare, che presenta tutti i requisiti richiesti dalla giurisprudenza di questa Corte per caratterizzare il prelievo come tributario (ex plurimis, sentenze n. 223 del 2012; n. 141 del 2009; n. 335, n. 102 e n. 64 del 2008; n. 334 del 2006; n. 73 del 2005).

Tenuto conto della sentenza n.223/12,le suddette osservazioni sembrano idonee ad ipotizzare  l'illegittimita' costituzionale anche del ticket sulle pensioni d'oro.

Si tratta di aspettare per verificare le determinazioni spettanti agli organi istituzionali competenti in materia.