Le modifiche alle disposizioni del collocamento obbligatorio di cui alla legge n.68/99   ,  risultano  apportate,a far data dal 18.7.2012, dal  comma 27 dell'art.4 della legge n.92/2012 e ,dal 12.8.2012 ,dal comma 1 ,lettera l) ,dell'art.46 bis della legge n.134    ,precisando che esse    riguardano gli articoli 4, 5, 6 ed 8 della precitata legge.

Il  comma 27 dell'art.4 della legge n.92/2012 ha  disposto  che :

a) all'articolo 4, comma 1, il primo periodo  e'  sostituito  dai seguenti: «Agli effetti della determinazione del numero  di  soggetti disabili da assumere, sono computati di norma tra i dipendenti  tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato. Ai medesimi effetti, non sono computabili: i lavoratori occupati ai  sensi  della presente legge, i soci di  cooperative  di  produzione  e  lavoro,  i dirigenti, i lavoratori  assunti  con  contratto  di  inserimento,  i lavoratori  occupati  con  contratto   di   somministrazione   presso l'utilizzatore, i  lavoratori  assunti  per  attivita'  da  svolgersi all'estero per la durata di tale attivita', i soggetti  impegnati  in lavori socialmente utili assunti ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81,  i  lavoratori  a  domicilio,  i lavoratori  che  aderiscono  al  programma  di  emersione,  ai  sensi dell'articolo 1, comma 4-bis, della legge 18 ottobre 2001, n. 383,  e successive  modificazioni.  Restano  salve  le  ulteriori  esclusioni previste dalle discipline di settore»;

b) all'articolo 5, comma 2, dopo il secondo periodo  e'  inserito il seguente: «Indipendentemente dall'inquadramento previdenziale  dei lavoratori  e'  considerato  personale  di  cantiere   anche   quello direttamente operante nei  montaggi  industriali  o  impiantistici  e nelle relative opere di manutenzione svolte in cantiere»;

c)  all'articolo  5,  dopo  il  comma  8-quater  e'  aggiunto  il seguente: «8-quinquies. Al fine di evitare  abusi  nel  ricorso  all'istituto dell'esonero dagli obblighi di cui all'articolo 3 e di  garantire  il rispetto delle quote di riserva, con decreto del Ministro del  lavoro e delle politiche sociali, sentita la  Conferenza  unificata  di  cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,  da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della  legge  23  agosto 1988, n. 400, entro due mesi dalla data di entrata  in  vigore  della presente disposizione, sono ridefiniti i procedimenti  relativi  agli esoneri, i criteri e le modalita' per  la  loro  concessione  e  sono stabilite norme volte al potenziamento delle attivita' di controllo»;

d) all'articolo 6, comma 1, e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente periodo: «I medesimi organismi sono tenuti a comunicare, anche in via telematica, con cadenza almeno  mensile,  alla  competente  Direzione territoriale del lavoro, il mancato rispetto degli  obblighi  di  cui all'articolo 3, nonche'  il  ricorso  agli  esoneri,  ai  fini  della attivazione degli eventuali accertamenti».  

Invece, dal 12.8.2012,la  lettera l) del comma 1 dell'art.46 bis della legge n.134/12.di conversione del decreto sviluppo  n.83/12 ha disposto che   :"All'articolo 4, comma 27, lettera a), secondo periodo, dopo le parole: «della presente legge,» sono inserite le seguenti: «i lavoratori occupati con contratto a tempo determinato di durata fino a sei mesi,»

Per effetto delle modifiche intervenute in materia di collocamento obbligatorio  n.68/99 si ha la seguente situazione ,sottolineando che le modifiche predette sono segnate in grassetto

A) Con riferimento ai "Criteri di computo della quota di riserva" di cui all'art.4della legge citata ) ,per determinare il  numero  di  soggetti disabili da assumere:

1)  sono computati di norma   tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato;

2)  non sono computati  :

-i lavoratori  assunti obbligatoriamente,

-i lavoratori occupati con contratto a tempo determinato di durata fino a sei mesi, (prima sino a 9 mesi)

- i soci di  cooperative  di  produzione  e  lavoro, 

-i dirigenti,

-i lavoratori  assunti  con  contratto  di  inserimento,

-  i lavoratori  occupati  con  contratto   di   somministrazione   presso l'utilizzatore,

- i  lavoratori  assunti  per  attivita'  da  svolgersi all'estero per la durata di tale attivita',

-i soggetti   impegnati in lsu di cui all'art.7 dec.legvo n. 81/00 ,

- i  lavoratori  a  domicilio,

-i lavoratori  che  aderiscono  al  programma  di  emersione,  ai  sensi dell'articolo 1, comma 4-bis, della legge 18 ottobre 2001, n. 383,  e successive  modificazioni. 

-i lavoratori compresi nelle  ulteriori  esclusioni previste dalle discipline di settore»,ossia in base all'art.3 dpcm n.333/2000:i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro,di apprendistato,  di reinserimento e i soggetti di cui all'articolo 18, comma 2, della legge n.68 del 1999, nei limiti della percentuale ivi prevista,nonche' ,in base all'art.5 comma 2 della stessa legge:

-il personale viaggiante e  navigante dei datori di lavoro pubblici e privati che  operano  nel  settore del trasporto aereo, marittimo  e  terrestre ;

- il personale di cantiere e  gli addetti    al    trasporto    del    settore dei  datori di  lavoro del settore edile

- indipendentemente dall'inquadramento  previdenziale  dei  lavoratori   e'   considerato personale di cantiere anche quello direttamente operante nei montaggi industriali o impiantistici e nelle relative  opere  di  manutenzione svolte in cantiere ;

-il  personale  direttamente  adibito  alle  aree operative di esercizio e regolarita' dell'attivita' di trasporto dipenmdente da  datori di lavoro pubblici e privati del solo settore degli impianti a fune, in  relazione  al  personale  direttamente  adibito  alle  aree operative di esercizio e regolarita' dell'attivita' di trasporto.;

-il  personale viaggiante  dei  datori di lavoro pubblici e privati che  operano  nel  settore dell'autotrasporto  .

B) Con riferimento all'istituto dell'esonero ,previsto dall'art.5 della legge n.68/99 ,si registra  l'aggiunta del comma 8 -quinquies.,che dispone quanto segue:

"Al fine di evitare abusi  nel  ricorso  all'istituto dell'esonero dagli obblighi di cui all'articolo 3 e di  garantire  il rispetto delle quote di riserva, con decreto del Ministro del  lavoro e delle politiche sociali, sentita la  Conferenza  unificata  di  cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,  da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della  legge  23  agosto 1988, n. 400, entro due mesi dalla data di entrata  in  vigore  della presente disposizione, sono ridefiniti i procedimenti  relativi  agli esoneri, i criteri e le modalita' per  la  loro  concessione  e  sono stabilite  norme  volte   al   potenziamento   delle   attivita'   di controllo "

C)  Infine con riferimento all'Art. 6 della legge n.68/99    relativo ai   Servizi per l'inserimento lavorativo dei disabili  ,dopo il primo periodo del comma 1 ,risulta aggiunto un nuovo periodo , pertanto il testo completo di fdetto cvpo,mma 1 e' il seguente   1. Gli organismi individuati dalle regioni ai sensi dell'articolo 4 del  decreto  legislativo  23  dicembre  1997,  n.  469,  di  seguito denominati "uffici competenti", provvedono, in raccordo con i servizi sociali, sanitari, educativi e formativi del territorio,  secondo  le specifiche   competenze   loro   attribuite,   alla   programmazione, all'attuazione, alla  verifica  degli  interventi  volti  a  favorire l'inserimento  dei  soggetti  di  cui  alla  presente  legge  nonche' all'avviamento lavorativo, alla tenuta delle liste, al rilascio delle autorizzazioni, degli esoneri  e  delle  compensazioni  territoriali, alla stipula delle  convenzioni  e  all'attuazione  del  collocamento mirato .I medesimi organismi sono tenuti a comunicare, anche in  via telematica, con cadenza almeno  mensile,  alla  competente  Direzione territoriale del lavoro, il mancato rispetto degli  obblighi  di  cui all'articolo 3, nonche'  il  ricorso  agli  esoneri,  ai  fini  della attivazione degli eventuali accertamenti ."

A completamento di quanto sopra ,si riporta  lo stralcio della circolare del Ministero del Lavoro n.18/12 relativa alla legge n.68/99.

Disciplina collocamento disabili

Nell'ambito della disciplina in materia di collocamento disabili di cui alla L. n. 68/1999 il Legislatore, fra l'altro, modifica il primo periodo dell'art. 4 della stessa Legge che individua i criteri di computo della base occupazione ai fini della determinazione del numero dei soggetti disabili da assumere. In particolare l'art.  4, comma 27 lett. a), della L. n. 92/2012 stabilisce che "agli effetti della determinazione del numero di soggetti disabili da assumere, sono computati di norma tra i dipendenti tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato. Ai medesimi effetti, non sono computabili; i lavoratori occupati ai sensi della presente legge, i soci di cooperative di produzione e lavoro, i dirigenti, i lavoratori assunti con contratto di inserimento, i lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l utilizzatore, i lavoratori assunti per attività da svolgersi all'estero per la durata di tale attività, i soggetti impegnati in lavori socialmente utili assunti ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, i lavoratori a domicilio, i lavoratori che aderiscono al programma di emersione, ai sensi dell'articolo 1, comma 4-bis, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni.

Restano salve le ulteriori esclusioni previste dalle discipline di settore".

Al riguardo scompaiono dunque, dal novero dei soggetti non computati nell'organico aziendale, i lavoratori "occupati (...) con contratto a tempo determinato di durata non superiore a nove mesi".

Ne consegue anzitutto che. ai fini della individuazione della base occupazionale, i lavoratori a tempo determinato dovranno essere computati pro-quota (ad es. due lavoratori a tempo determinato impiegati anche contestualmente per 6 mesi a tempo pieno vanno calcolati come una sola unità).

Appare inoltre opportuno chiarire che, pur in assenza di una esplicita esclusione, è possibile richiamare quei principi giurisprudenziali relativi al computo del lavoratore a tempo determinato nell'ambito dell'organico aziendale ai diversi fini della individuazione della disciplina applicabile in caso di licenziamenti individuali. La giurisprudenza maggioritaria ritiene infatti che i lavoratori con contratto a termine vadano computati nel numero dei dipendenti qualora il loro inserimento sia indispensabile per la realizzazione del ciclo produttivo; sicché non andrebbero considerati i lavoratori assunti a tempo determinato per ragioni sostitutive.

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a)