Tra  i punti  significativi e  qualificanti   del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 settembre 2012, n. 214),  convertito in   legge di
8 novembre 2012, n. 189,,contente "Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese
mediante un piu' alto livello di tutela della salute" ,il cui  testo cordinato risulta pubblicato sul supplemento ordinario n.201 alla G:U. n.263/12   figurano quelli relativi all'argomento del titolo ,cui sono dedicati le norme contenute nell'   art.7 del provvedimento in parola ,restando precisato quanto segue:

 A)  al contrasto  del  fumo da parte  dei minori sono destinate le disposizioni di cui ai commi 1,2 e 3 del citato art.7,secondocui:

 1. All'articolo 25 del testo unico delle leggi sulla protezione  ed
assistenza della maternita' e infanzia, di cui al  regio  decreto  24
dicembre 1934, n. 2316, e successive modificazioni,  il  primo  e  il
secondo comma sono sostituiti dai seguenti:
«Chiunque vende prodotti del tabacco  ha  l'obbligo  di  chiedere
all'acquirente, all'atto dell'acquisto, l'esibizione di un  documento
di identita', tranne nei casi in cui la maggiore eta' dell'acquirente
sia manifesta.
Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria  da  250  a  1.000
euro a chiunque vende o somministra i prodotti del tabacco ai  minori
di anni diciotto. Se il fatto  e'  commesso  piu'  di  una  volta  si
applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.000  euro  e
la  sospensione,  per   tre   mesi,   della   licenza   all'esercizio
dell'attivita'.».

2. All'articolo 20 della legge 8 agosto 1977, n. 556, e  successive
modificazioni,che disciplina l'instsallazione di distributori automatici di sigarette ,  dopo il primo comma e' aggiunto il seguente:
«I distributori automatici per la vendita al pubblico di prodotti
del tabacco sono dotati  di  un  sistema  automatico  di  rilevamento
dell'eta'  anagrafica  dell'acquirente.  Sono  considerati  idonei  i
sistemi di lettura automatica  dei  documenti  anagrafici  rilasciati
dalla pubblica amministrazione.».

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e  2  del  presente  articolo,
nonche' l'adeguamento dei sistemi automatici gia' adottati alla  data
di entrata in vigore del presente decreto hanno efficacia a decorrere
dal 1° gennaio 2013.

B) al contrasto del consumo dell'alcool da parte dei minori mirano le disposizioni di cui al comma 3 bis,secondo cui:

"Dopo l'articolo 14-bis della legge 30 marzo 2001, n. 125,relativo alla vendita c e somministrazione nelle aree pubbliche,e' inserito il seguente: "Art.14-ter.  (Introduzione  del  divieto  di  vendita  di  bevande
alcoliche a  minori).  - ,che dispone:

" 1.  Chiunque  vende  bevande  alcoliche  ha
l'obbligo  di  chiedere   all'acquirente,   all'atto   dell'acquisto,
l'esibizione di un documento di identita', tranne che nei casi in cui
la maggiore eta' dell'acquirente sia manifesta.
2. Salvo che il fatto non costituisca reato, si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da 250 a 1000 euro a chiunque vende bevande
alcoliche ai minori di anni diciotto. Se il fatto e' commesso piu' di
una volta si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da  500  a
2000 euro con la sospensione dell'attivita' per tre mesi".
3-ter. All'articolo 689 del codice penale, dopo il primo comma ,che dispone."
Somministrazione di bevande alcooliche a minori o a infermi di mente. L'esercente un'osteria o un altro pubblico spazio di cibi o di bevande, il quale somministra, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, bevande alcooliche a un minore degli anni sedici, o a persona che appaia affetta da malattia di mente, o che si trovi in manifeste condizioni di deficienza psichica a causa di un'altra infermità, è punito con l'arresto fino a un anno.Se dal fatto deriva l'ubriachezza, la pena è aumentata.La condanna importa la sospensione dall'esercizio"sono inseriti i seguenti:
"La stessa pena di cui al primo comma si  applica  a  chi  pone  in
essere una delle  condotte  di  cui  al  medesimo  comma,  attraverso
distributori automatici che non consentano la  rilevazione  dei  dati
anagrafici dell'utilizzatore mediante sistemi di lettura  ottica  dei documenti. La pena di  cui  al  periodo  precedente  non  si  applicqualora sia presente sul posto personale incaricato di effettuare  ilcontrollo dei dati anagrafici.
Se il fatto di cui al primo comma e' commesso piu' di una volta  si applica anche la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000  euro  a 25.000 euro con la sospensione dell'attivita' per tre mesi".

C) al contrasto dei giochi  sono destinate le disposizioni previste dai commi 3 quater ,4, 4 bis,5,5bis ,6,7,8,9 e 10 che si riportano di seguito:
3-quater.  Fatte  salve  le  sanzioni  previste  nei  confronti  di
chiunque eserciti illecitamente attivita' di offerta  di  giochi  con
vincita  in  denaro,  e'  vietata  la  messa  a  disposizione  presso
qualsiasi pubblico esercizio, di apparecchiature che,  attraverso  la
connessione  telematica,  consentano  ai  clienti  di  giocare  sulle
piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari  on-line,
da soggetti autorizzati all'esercizio dei giochi a  distanza,  ovvero
da soggetti privi di qualsivoglia titolo concessorio o autorizzatorio
rilasciato dalle competenti autorita'. ))

4. Sono vietati messaggi  pubblicitari  concernenti  il  gioco  con
vincite in denaro nel corso di trasmissioni televisive o radiofoniche
e di rappresentazioni  teatrali  o  cinematografiche  ((  rivolte  ai
minori e nei trenta minuti precedenti e successivi alla  trasmissione
delle stesse. E' altresi' vietata, in qualsiasi forma, la pubblicita'
sulla stampa quotidiana e periodica destinata ai minori e nelle  sale
cinematografiche in occasione della proiezione di film destinati alla
visione dei minori ))
. Sono altresi'  vietati  messaggi  pubblicitari
concernenti il gioco con vincite  in  denaro  su  giornali,  riviste,
pubblicazioni,  durante  trasmissioni  televisive   e   radiofoniche,
rappresentazioni cinematografiche e teatrali,  nonche'  via  internet
nei quali si evidenzi anche solo uno dei seguenti elementi:
a) incitamento al gioco ovvero esaltazione della sua pratica;
b) presenza di minori;
c) assenza di formule di avvertimento  sul  rischio  di  dipendenza
dalla pratica del gioco, nonche' dell'indicazione della  possibilita'
di consultazione di note informative sulle  probabilita'  di  vincita
pubblicate sui siti istituzionali dell'Amministrazione  autonoma  dei
monopoli di Stato e, successivamente alla sua incorporazione ai sensi
della legislazione vigente, dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli,
nonche' dei singoli concessionari ovvero disponibili presso  i  punti
di raccolta dei giochi.
(( 4-bis. La pubblicita' dei giochi che prevedono vincite in denaro
deve  riportare  in  modo  chiaramente  visibile  la  percentuale  di
probabilita'  di  vincita  che  il  soggetto  ha  nel  singolo  gioco
pubblicizzato. Qualora la stessa percentuale non sia  definibile,  e'
indicata la percentuale storica  per  giochi  similari.  In  caso  di
violazione, il soggetto proponente e' obbligato a ripetere la  stessa
pubblicita'  secondo  modalita',  mezzi  utilizzati  e  quantita'  di
annunci identici alla campagna  pubblicitaria  originaria,  indicando
nella stessa i requisiti previsti dal presente  articolo  nonche'  il
fatto che la pubblicita' e' ripetuta per violazione  della  normativa
di riferimento. ))

5. Formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla  pratica
di giochi con vincite in denaro, nonche' le relative probabilita'  di
vincita devono altresi' figurare sulle schedine ovvero sui  tagliandi
di tali giochi. Qualora l'entita' dei dati da riportare ((  sia  tale
))
da non potere essere contenuta  nelle  dimensioni  delle  schedine
ovvero dei tagliandi, questi ultimi devono recare l'indicazione della
possibilita' di consultazione di note informative sulle  probabilita'
di vincita pubblicate  sui  siti  istituzionali  dell'Amministrazione
autonoma  dei  monopoli  di  Stato  e,   successivamente   alla   sua
incorporazione, ai sensi della legislazione vigente, ((  dell'Agenzia
delle dogane e dei monopoli ))
, nonche' dei singoli  concessionari  e
disponibili presso i  punti  di  raccolta  dei  giochi.  Le  medesime
formule di avvertimento devono essere applicate sugli  apparecchi  di
cui all'articolo 110, comma 6, lettera  a),  del  testo  unico  delle
leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno  1931,
n. 773, e successive modificazioni; le stesse formule  devono  essere
riportate su apposite targhe esposte nelle aree ovvero nelle sale  in
cui sono installati i videoterminali di cui all'articolo  110,  comma
6, lettera b), del predetto testo unico di cui al  regio  decreto  n.
773 del 1931, nonche' nei punti di vendita in cui  si  esercita  come
attivita' principale l'offerta di scommesse su eventi sportivi, anche
ippici, e non sportivi. Tali formule  devono  altresi'  comparire  ed
essere chiaramente leggibili all'atto di  accesso  ai  siti  internet
destinati all'offerta di giochi con vincite in denaro. (( Ai fini del
presente comma, i gestori di sale da gioco e di esercizi  in  cui  vi
sia offerta  di  giochi  pubblici,  ovvero  di  scommesse  su  eventi
sportivi, anche ippici,  e  non  sportivi,  sono  tenuti  a  esporre,
all'ingresso e  all'interno  dei  locali,  il  materiale  informativo
predisposto dalle aziende sanitarie locali, diretto a  evidenziare  i
rischi correlati al gioco e a segnalare la  presenza  sul  territorio
dei servizi di assistenza pubblici e  del  privato  sociale  dedicati
alla cura e al reinserimento  sociale  delle  persone  con  patologie
correlate alla G.A.P.
5-bis.  Il  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca segnala agli istituti di istruzione primaria e secondaria  la
valenza educativa del  tema  del  gioco  responsabile  affinche'  gli
istituti, nell'ambito della propria  autonomia,  possano  predisporre
iniziative didattiche volte a rappresentare agli  studenti  il  senso
autentico del gioco ed  i  potenziali  rischi  connessi  all'abuso  o
all'errata percezione del medesimo. ))

6. Il committente del messaggio pubblicitario di cui al comma  4  e
il proprietario del mezzo con cui il medesimo messaggio pubblicitario
e' diffuso sono  puniti  entrambi  con  una  sanzione  amministrativa
pecuniaria da centomila a cinquecentomila euro. L'inosservanza  delle
disposizioni  di  cui  al  comma  5  e'  punita  con   una   sanzione
amministrativa pecuniaria pari  a  cinquantamila  euro  irrogata  nei
confronti del concessionario; per le violazioni di cui  al  comma  5,
relative agli apparecchi di cui al  citato  articolo  110,  comma  6,
lettere a) e b), la stessa  sanzione  si  applica  al  solo  soggetto
titolare della sala o del  punto  di  raccolta  dei  giochi;  per  le
violazioni nei punti di vendita in cui  si  esercita  come  attivita'
principale l'offerta di scommesse, la sanzione si applica al titolare
del punto vendita, se diverso dal concessionario. Per le attivita' di
contestazione degli illeciti, nonche' di irrogazione  delle  sanzioni
e' competente l'Amministrazione autonoma dei  monopoli  di  Stato  e,
successivamente alla sua incorporazione, ai sensi della  legislazione
vigente, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, che  vi  provvede  ai
sensi  della  legge  24  novembre  1981,   n.   689,   e   successive
modificazioni.
7. Le disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6 hanno efficacia dal  1°
gennaio 2013.
8. Ferme restando in ogni caso le disposizioni di cui  all'articolo
24, commi 20, 21 e 22,  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011 n. 111,  ((
e' vietato ai minori  di  anni  diciotto  l'ingresso  ))
  nelle  aree
destinate al gioco con vincite in denaro  interne  alle  sale  bingo,
nonche' nelle aree  ovvero  nelle  sale  in  cui  sono  installati  i
videoterminali di cui all'articolo 110,  comma  6,  lettera  b),  del
testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, e nei  punti  di
vendita in cui  si  esercita  come  attivita'  principale  quella  di
scommesse su eventi  sportivi,  anche  ippici,  e  non  sportivi.  La
violazione del divieto e' punita ai sensi dell'articolo 24, commi  21
e 22, del predetto decreto-legge n.  98  del  2011,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge n.  111  del  2011.  Ai  fini  di  cui  al
presente comma, il titolare dell'esercizio  commerciale,  del  locale
ovvero  del  punto  di  offerta  del  gioco  con  vincite  in  denaro
identifica i minori di eta' mediante richiesta di  esibizione  di  un
documento di identita', tranne nei casi in cui la maggiore  eta'  sia
manifesta. (( Il Ministero dell'economia e delle finanze,  entro  sei
mesi dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione  del
presente decreto, emana un decreto per  la  progressiva  introduzione
obbligatoria  di  idonee  soluzioni   tecniche   volte   a   bloccare
automaticamente l'accesso dei minori  ai  giochi,  nonche'  volte  ad
avvertire automaticamente il giocatore dei pericoli di dipendenza dal
gioco. ))

9. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato  e,  a  seguito
della sua incorporazione, l'Agenzia delle dogane e dei  monopoli,  di
intesa con la Societa' italiana degli autori ed  editori  (SIAE),  la
Polizia di Stato, l'Arma dei Carabinieri e il Corpo della guardia  di
finanza, pianifica su base annuale almeno (( diecimila ))  controlli,
specificamente  destinati  al  contrasto  del  gioco  minorile,   nei
confronti  degli  esercizi  presso  i  quali  sono   installati   gli
apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera  a),  del  testo
unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, ovvero vengono  svolte
attivita' di scommessa  su  eventi  sportivi,  anche  ippici,  e  non
sportivi, collocati in prossimita' di istituti scolastici  primari  e
secondari, di strutture sanitarie ed ospedaliere, di luoghi di culto.
Alla predetta Amministrazione, per le conseguenti  attivita'  possono
essere  segnalate  da  parte  degli  agenti  di  Polizia  locale   le
violazioni delle norme in materia di giochi  con  vincite  in  denaro
constatate, durante le loro ordinarie attivita' di controllo previste
a  legislazione  vigente,  nei  luoghi  deputati  alla  raccolta  dei
predetti  giochi.  Le  attivita'  del  presente  comma  sono   svolte
nell'ambito  delle   risorse   umane,   strumentali   e   finanziarie
disponibili a legislazione vigente.
10. (( L'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di  Stato  e,  a
seguito della  sua  incorporazione,  l'Agenzia  delle  dogane  e  dei
monopoli, tenuto conto degli interessi  pubblici  di  settore,  sulla
base  di  criteri,  anche  relativi  alle  distanze  da  istituti  di
istruzione  primaria  e  secondaria,   da   strutture   sanitarie   e
ospedaliere,  da  luoghi  di  culto,  da  centri  socio-ricreativi  e
sportivi, definiti con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, di concerto con il  Ministro  della  salute,  previa  intesa
sancita in sede di Conferenza unificata, di cui  all'articolo  8  del
decreto  legislativo  28  agosto   1997,   n.   281,   e   successive
modificazioni, da emanare  entro  centoventi  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto,
provvede a pianificare forme di progressiva ricollocazione dei  punti
della rete fisica  di  raccolta  del  gioco  praticato  mediante  gli
apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera  a),  del  testo
unico di  cui  al  regio  decreto  n.  773  del  1931,  e  successive
modificazioni, che risultano territorialmente  prossimi  ai  predetti
luoghi ))
. Le pianificazioni operano relativamente  alle  concessioni
di raccolta di gioco pubblico bandite successivamente  alla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente  decreto  e
valgono,  per  ciascuna  nuova   concessione,   in   funzione   della
dislocazione  territoriale  degli  istituti  scolastici   primari   e
secondari, delle strutture sanitarie ed ospedaliere,  dei  luoghi  di
culto esistenti alla  data  del  relativo  bando.  Ai  fini  di  tale
pianificazione si tiene conto dei risultati conseguiti all'esito  dei
controlli di cui al  comma  9,  nonche'  di  ogni  altra  qualificata
informazione acquisita nel frattempo, ivi incluse  proposte  motivate
dei comuni ovvero di loro rappresentanze regionali  o  nazionali.  ((
Presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e, a  seguito
della  sua  incorporazione,  presso  l'Agenzia  delle  dogane  e  dei
monopoli, e' istituito, senza nuovi o maggiori oneri a  carico  della
finanza pubblica, un  osservatorio  di  cui  fanno  parte,  oltre  ad
esperti individuati  dai  Ministeri  della  salute,  dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca,  dello  sviluppo   economico   e
dell'economia e delle finanze,  anche  esponenti  delle  associazioni
rappresentative delle famiglie e dei giovani, nonche'  rappresentanti
dei comuni, per valutare le misure piu' efficaci per  contrastare  la
diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza  grave.
Ai componenti dell'osservatorio non e' corrisposto alcun  emolumento,
compenso o rimborso spese. ))

11. Al fine di salvaguardare la salute dei cittadini che  praticano
un'attivita' sportiva non agonistica o amatoriale il  Ministro  della
salute, con proprio decreto, adottato di  concerto  con  il  Ministro
delegato al turismo e allo sport, dispone garanzie sanitarie mediante
l'obbligo di idonea certificazione medica, nonche'  linee  guida  per
l'effettuazione  di  controlli  sanitari  sui  praticanti  e  per  la
dotazione  e  l'impiego,  da   parte   di   societa'   sportive   sia
professionistiche    che    dilettantistiche,    di    defibrillatori
semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita.