Rispetto all'argomento del titolo si richiama l'sattenzione sull'art.5 del decreto legge n.179/2012 ,che  nei commi 1 e 2   prevedono che.:

a)  L'obbligo ,gia previsto per le  imprese costituite in forma societaria   ,di indicareil proprio
indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda di iscrizione al registro delle imprese (( o analogo indirizzo di
posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e odell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrita' delcontenuto delle stesse, garantendo  l'interoperabilita' con analoghi
sistemi internazionali.  ),e' esteso alle imprese  individuali che si iscrivono al registro delle imprese o all'albo  delle  imprese artigiane successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

b)   Le  imprese  individuali  attive  e  non  soggette  a  procedura concorsuale, sono tenute a depositare, presso l'ufficio del  registro delle imprese competente, il proprio indirizzo di  posta  elettronica certificata entro il 31 dicembre 2013.

c) L'ufficio del  registro  delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte  di  un'impresa individuale che  non  ha  iscritto  il  proprio  indirizzo  di  posta elettronica certificata, in  luogo  dell'irrogazione  della  sanzione prevista dall'articolo 2630 del codice civile,  sospende  la  domanda per tre mesi, in attesa che essa sia  integrata  con  l'indirizzo  di posta elettronica certificata.    -

d) per favorire  la  presentazione  di istanze, dichiarazioni e dati, nonche' lo scambio di  informazioni  e documenti  tra  la  pubblica  amministrazione  e  le  imprese   e   i professionisti in modalita' telematica, e' istituito, entro sei  mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione  vigente, il pubblico elenco denominato Indice  nazionale  degli  indirizzi  di posta  elettronica  certificata  (INI-PEC)  delle   imprese   e   dei professionisti, presso il Ministero per lo sviluppo economico.

e) . L'Indice nazionale di cui al comma 1  e'  realizzato  a  partire dagli elenchi di indirizzi PEC costituiti presso  il  registro  delle imprese e gli ordini o collegi professionali, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.   3.   L'accesso   all'INI-PEC   e'   consentito    alle    pubbliche amministrazioni, nonche' ai professionisti e  alle  imprese  in  esso presenti.

f)  Il Ministero per lo sviluppo economico, al fine del contenimento dei costi e dell'utilizzo razionale delle risorse, si avvale  per  la realizzazione e gestione operativa dell'Indice nazionale  di  cui  al comma 1  delle  strutture  informatiche  delle  Camere  di  commercio deputate alla gestione  del  registro  imprese  e  ne  definisce  con proprio regolamento, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore  del  presente  decreto,  le  modalita'  di  accesso  e  di aggiornamento.   5

g) Nel regolamento di  cui  al  comma  4  sono  anche  definite  le modalita' e le forme con cui gli ordini  e  i  collegi  professionali comunicano all'Indice nazionale di cui al comma 1 tutti gli indirizzi PEC relativi ai professionisti di propria competenza e sono  previsti gli strumenti telematici resi disponibili dalle Camere  di  commercio per il tramite  delle  proprie  strutture  informatiche  al  fine  di ottimizzare la raccolta e aggiornamento dei medesimi indirizzi.