Si richiama l'attenzione sul messaggio Inps n,18296 del 9.11.2012  sottoriportato con cui l'Istituto fornisce le prime istruzioni operative a seguito  della dichiarazione di illegittimita'  dell'art. 1 del decreto legge 29 ottobre 2012, n. 185 resa   dalla sentenza della Corte costituzionale dell'8-11 ottobre 2012, n. 223. nella parte in cui non esclude l'applicazione della rivalsa pari al 2,5% della base contributiva prevista dall'art. 37, comma 1, del DPR 29 dicembre 1973 (di approvazione del testo unico delle norme sull'indennità di buonuscita a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato).

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In particolare, l'art. 1 del decreto legge n. 185/2012 ha disposto l'abrogazione dell'art. 12, comma 10, del D.L. 78/2010 a decorrere dal 1° gennaio 2011 e, nel contempo, la riliquidazione d'ufficio entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto stesso (31 ottobre 2012) di tutti i trattamenti di fine servizio liquidati in base all'art. 12, comma 10 del D.L. 78/2010 (abrogato) senza recupero delle eventuali somme erogate in eccedenza al dipendente.

La norma dispone anche l'estinzione di diritto di tutti i processi pendenti nonché l'inefficacia di tutte le sentenze emesse (tranne quelle passate in giudicato)  in materia di restituzione del contributo previdenziale obbligatorio nella misura del 2,5% della retribuzione contributiva utile prevista dall'art. 11 della legge 8 marzo 1968, n. 152 e dall'art. 37 e 38 del DPR 23 dicembre 1973, n. 1032.

Di seguito sono descritti  gli effetti della norma in esame e sono fornite le prime istruzioni operative alle sedi provinciali e territoriali ed alle amministrazioni iscritte alla gestione ex Inpdap ai fini dei trattamenti di fine servizio.

1.   Ripristino del computo delle prestazioni secondo la normativa previgente all'art. 12, comma 10, del D.L. 78/2010

L'abrogazione, con effetto dal 1° gennaio 2011, dell'art. 12, comma 10, del D.L. 78/2010 determina il ripristino della normativa previgente in tema di calcolo dei trattamenti di fine servizio comunque denominati (indennità premio di servizio, per i dipendenti delle autonomie locali, delle regioni e della sanità, indennità di buonuscita per i dipendenti civili e militari dello Stato, indennità di anzianità per i dipendenti degli enti pubblici non economici e delle altre amministrazioni che erogano questa prestazione e che non sono iscritte alle gestioni del Tfs dell'ex Inpdap). Venendo  meno il computo della prestazione su due quote (la seconda delle quali con modalità simili a quelle del calcolo del Tfr per le anzianità successive al 2010) i trattamenti di fine servizio di competenza dell'Istituto devono essere determinati esclusivamente in base alle disposizioni di cui al DPR 29 dicembre 1973, n. 1032 e alla legge 8 marzo 1968, n. 152, a seconda che si tratti di indennità di buonuscita o indennità premio di servizio, che individuano quale base di calcolo la retribuzione contributiva utile percepita alla cessazione del rapporto previdenziale (retribuzione dell'ultimo giorno di servizio, espressa su base annuale, per l'indennità di buonuscita, ovvero degli ultimi dodici mesi di servizio effettivo per l'indennità premio di servizio) da riferire all'anzianità utile complessiva.

In attesa dell'adeguamento delle procedure applicative, i trattamenti di fine servizio da definire successivamente alla data di entrata in vigore del decreto (31 ottobre 2012) sono erogati in via provvisoria tenendo conto delle anzianità utili maturate fino al 31 dicembre 2010.

Pertanto, tutte le pratiche in uno stato diverso da "determinata" devono essere riportate in  istruttoria e ridefinite secondo le modalità sopra descritte.

Le amministrazioni possono continuare a compilare i modelli  PA04 secondo le modalità attualmente in uso, fino a nuove indicazioni.

Ulteriori  istruzioni saranno diramate non appena rilasciate  le nuove procedure di gestione del Tfs e  dei riscatti.

2.   La riliquidazione dei trattamenti di fine servizio erogati in base all'art. 12, comma 10, del D.L. 78/2010

L'art. 1, comma 1, del decreto legge n. 185/2012 dispone che i trattamenti di fine servizio, relativi a cessazioni intervenute successivamente al 31 dicembre 2010 e liquidati in base all'art. 12, comma 10 del D.L. 78/2010 fino al 30 ottobre 2012 devono essere riliquidati d'ufficio entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto stesso.

Se in sede di riliquidazione l'importo spettante risultasse inferiore a quello precedentemente erogato non si procede al recupero della somma erogata in eccedenza per effetto della previgente normativa.

Si procederà centralmente al calcolo di tutte le riliquidazioni.

Una volta completate queste operazioni, le sedi di competenza avranno la disponibilità delle pratiche in scrivania virtuale per le successive attività di validazione, associazione a determinazione,  impegno e pagamento delle prestazioni.

Saranno ricalcolate anche le pratiche relative a Tfs definiti in modalità provvisoria  dopo l'entrata in vigore del decreto legge n. 185/2012 e fino all'adeguamento delle procedure. Successivamente saranno messe a disposizione delle sedi con le modalità sopra descritte.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 non sono poste in pagamento le prestazioni di importo inferiore a 12 euro (informativa Inpdap n. 9 del 7 luglio 2003).

In questa fase, le sedi provinciali e territoriali non devono procedere a riliquidazioni ad altro titolo di prestazioni riferibili a cessazioni del rapporto previdenziale  successive al 31 dicembre 2010, fino quando non saranno state completate le operazioni di riliquidazione prima ricordate, ai sensi della  norma in oggetto. In casi particolari ed urgenti (per esempio esecuzioni di sentenze) sarà possibile, in via eccezionale e previa richiesta al servizio di help desk "Assistenza utenti", effettuare  queste riliquidazioni prima del ricalcolo disposto dalla norma in esame.

3.   Permanenza del contributo del 2,5% a carico del dipendente ed estinzione dei procedimenti e degli effetti delle sentenze in tema di restituzione del contributo stesso

In base alle istruzioni fornite in relazione all'art. 12, comma 10, del D.L. 78/2010 dall'allora Inpdap con la circolare 17 dell'8 ottobre 2010, le amministrazioni hanno continuato a versare le contribuzioni dovute in base a quanto previsto dall'art. 11 della legge 152/1968 (per l'indennità premio di servizio) e dall'art. 37 del DPR 1032/1973 (per l'indennità di buonuscita), in ragione dell'immutata natura giuridica (Tfs) delle prestazioni in esame.

A seguito dell'entrata in vigore del decreto legge n. 185/2012 nulla cambia per quanto riguarda l'assolvimento degli obblighi contributivi, poiché, essendo state ripristinate le regole previgenti a quelle introdotte dall'art. 12, comma 10, del D.L. 78/2012,  il contributo previdenziale sulla retribuzione contributiva utile rimane dovuto, anche per il periodo successivo al 31 dicembre 2010 sia per i dipendenti in servizio sia per quelli cessati successivamente al 31.12.2010, nella misura complessiva del 9,60% (7,10 a carico dell'amministrazione e 2,50 a carico del lavoratore) per gli iscritti alla gestione ex Enpas e nella misura complessiva del 6,10% (3,60 a carico dell'amministrazione e 2,50 a carico del dipendente) per gli iscritti alla gestione ex Inadel.

I processi pendenti aventi ad oggetto la restituzione del contributo previdenziale obbligatorio del 2,5% a carico dei lavoratori iscritti alle gestioni ex Enpas ed ex Inadel si estinguono di diritto.  Le sentenze eventualmente emesse, fatta eccezione per quelle passate in giudicato, restano prive di effetto.

Il Direttore Generale
Nori