In merito all'argomento del titolo  si fa riferimento al    comma  5 quater  dell'art.42 del dec.legvo n.151/01, che  inserito  in detto provvedimento dall'art.4 , comma 1,lettera b)   del  dec. legvo n. 119/2011ed in vigore dall'11.8.2011, stabilisce   : "I soggetti che usufruiscono dei congedi di cui al comma 5 per un periodo continuativo non superiore a sei mesi hanno diritto ad usufruire di permessi non retribuiti in misura pari al numero dei giorni di congedo ordinario che avrebbero maturato nello stesso arco di tempo lavorativo, senza riconoscimento del diritto a contribuzione figurativa "
   Rispetto alla predetta  disposizione, è da sottolineare  che  circa le   modalita' ed i tempi di utilizzazione dei  previsti giorni di  permesso straordinario   ,   per quanto di conoscenza ,   non risulta che    indicazioni amministative a cui  riportarsi  siano state fornite   dalle    istituzioni competenti per i lavoratori dipendenti tanto   del  settore pubblico ,quanto del settore privato.
Pertanto ,quanto   viene esposto in proposito      discende   esclusivamente  da  valutazioni logico-sistematiche  suggerite sia dalla  disposizione  legislativa  che  ha introdotto     il permesso in questione ,sia   dalla disciplina delle ferie   contenuta nei  contratti collettivi  .
Circa la  prima ,   ossia il  comma  5 quater  dell'art.42 del dec.legvo n.151/01,che  , inserita in detto provvedimento dall'art.4 del decreto legvo n.119/11,  e' da riferire che l'esame del testo della stessa,in mancanza ed in  attesa  di auspicabili  indicazioni operative da parte degli organi istituzionali competenti  sulla  pratica applicazione delle predetta disposizione ,si prende atto che
:1)la predetta disposizione consente ai soggetti fruitori del congedo straordinario per l'assistenza ai familiari invalidi di utilizzare permessi straordinari per un numero di giorni pari a quelli di ferie perdute a causa dell'utilizzo del congedo stesso,che ,come è risaputo , non determina  il diritto alle ferie ;
2) per conseguire detti permessi i soggetti interessati devono aver consumato un periodo continuativo di congedo straordinario non superiore a sei mesi     , mentre resta  esclusa tale possibilita' se il raggiungimento dei mesi utilizzabili a tale scopo avviene sommando periodi di congedo straordinario utilizzato in modo frazionato;
3 )  i suddetti permessi   non sono nè  retribuiti  ne'  coperti da contribuzione    .
 Pertanto secondo la     predetta disposizione,  il lavoratore che ,ad esempio,abbia usufruito di tre mesi di congedo straordinario a carattere continuativo senza maturare per questo , secondo la  previsione del ccnl di riferimento ,   sette giorni di ferie, di cui quindi non potra'   beneficiare,ha la facolta' ,in sostituzione del periodo feriale predetto non spettante,di richiedere al proprio datore di lavoro di essere autorizzato ad assentarsi senza retribuzione per beneficiare di sette giorni di permesso previsto dal comma 5 quater aggiunto dal dec.legvo n.119/11 al testo dell'art.42 del dec.legvo n.151/01.Se invece ,sempre per esempio , i mesi di congedo straordinario a carattere continuativo utilizzati sono sei , si raddoppiano  i giorni di permesso di cui sopra in sostituzione  ferie non  ,maturatei.
Vale a dire che detti giorni di permesso sono direttamente proporzionali ai mesi consumati con il congedo straodinario a carattere continuativo usufruito per fornire assistenza ai familiari in condizioni di gravita',fermo restando che  numero di detti mesi   non deve risultare comunque  superiore a sei mesi.
Pertanto ,stando alla lettera della disposizione in esame,   fatta salva una differente indicazione delle istituzioni competenti in merito, se il lavoratore usufruisce in maniera continuativa di 9 mesi di  congedo straordinario ,i giorni di permesso senza retribuzione di cui potra' beneficiare vanno calcolati non gia' su tutti i  9 mesi  di effettivo congedo ,bensi soltanto  sugli ultimi sei mesi dello stesso
  A quanto sinora detto ,si aggiunge che la disposizione che regolamenta  i giorni di  permesso straordinario   null'altro prevede esplicitamente ,tacendo in particolare   sulle modalita' e sul  termine entro cui lo stesso  andrebbe   utilizzato.
Per superare tale   silenzio normativo ed auspicando che le istituzioni competenti forniscano finaslmente istruzioni al riguardo, il comportamento operativo da tenere circa  i  due aspetti predetti , potrebbe  venire suggerito  prendendo atto    della innegabile attinenza  esistente   tra i giorni di permesso straordinario  e le ferie ,  posto che i primi risultano  introdotti dal legislatore proprio per sostituire  le seconde ,che ,si ribadisce , non  vengono maturate  per il periodo  di  ricorso  al  congedo straordinario di cui all' 'art.42 comma 5 dec.legvo n.151/01.
 Si  vuol dire in pratica di ritenere che  i giorni di permesso straordinario soggiacciono  alle stesse regole che la contrattazione collettiva di riferimento riserva alle ferie e che ,quindi  ,gli stessi devono essere utilizzati con le medesime modalita' e nel rispetto dei termini riguardanti le   ferie ,per cui,tra l'altro ,di regola si contano   soltanto i giorni lavorativi cadenti nel periodo di permesso utilizzato .
Sulla base di quanto  or pora affermato ,occorre riportarsi  alla regolamentazione  dei singoli contratti collettivi in materia di ferie ed applicare ,per quanto compatibili ,le relative disposizioni ai permessi straordinari  in questione .
Tra le regolamentazioni in materia di ferie   prevista dalla  contrattazione collettiva ,una particolare attenzione merita  il ccnl  riguardante  il personale del comparto scuola  ,sottoscritto in data 29-11.07
In particolare, in materia di ferie l'art.13 del predetto contratto collettivo stabilisce:
1. Il dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato ha diritto, per ogni anno di
servizio, ad un periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale
retribuzione, escluse le indennità previste per prestazioni di lavoro aggiuntivo o straordinario e
quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità.
2. La durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall'art.
1, comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937.
3. I dipendenti neo-assunti nella scuola hanno diritto a 30 giorni lavorativi di ferie comprensivi

delle due giornate previste dal comma 2.

4. Dopo 3 anni di servizio, a qualsiasi titolo prestato, ai dipendenti di cui al comma 3 spettano i
giorni di ferie previsti dal comma 2.
5. Nell'ipotesi che il POF d'istituto preveda la settimana articolata su cinque giorni di attività,
per il personale ATA il sesto è comunque considerato lavorativo ai fini del computo delle ferie e
i giorni di ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati in ragione di 1,2
per ciascun giorno.
6. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in
proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni
è considerata a tutti gli effetti come mese intero.
7. Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti di cui all'art. 15 conserva il diritto alle
ferie.
8. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel
comma 15. Esse devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico.
devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico.
9. Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle
attività didattiche; durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita al
personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale
docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale
che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione
che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di

compensi per ore eccedenti, salvo quanto previsto dall'art. 15, comma 2

10. In caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere
personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel
corso dell'anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente, a
tempo indeterminato, entro l'anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell'attività
didattica.
In analoga situazione, il personale A.T.A. fruirà delle ferie non godute di norma non oltre il
mese di aprile dell'anno successivo, sentito il parere del DSGA.
11. Compatibilmente con le esigenze di servizio, il personale A.T.A. può frazionare le ferie in
più periodi. La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni
prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi
di riposo nel periodo 1 luglio-31 agosto.
 
 
15. All'atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non
  Nel rispetto della    previsione del sopra esposto art.13   , si è portati  a ritenere che ai permessi straordinari di cui si parla  si applica quanto stabilito :
A) dal comma 2 circa  la spettanza di 32 giorni di permesso straordinario   per ogni anno di servizio,  pari al periodo di ferie retribuito
B) dal comma 8  ,per cui i permessi devono essere richiesti  al dirigente scolastico.
C) dal comma 9, per  cui i permessi straordinari in questione ,come le ferie,devono essere fruiti  dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione  dei permessi ,al pari delle ferie, è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative,applicando peraltro  in via analogica    quanto previsto dall'art. 15, comma 2,  trattandosi di giorni di permesso   straordinario utilizzati in sostituzione dell'istituto delle ferie ,le cui finalita' sono tutelate dalla costituzione,secondo il cui art.32 il  diritto alle ferie annuali, costituzionalmente sancito, è ispirato da ragioni di ordine pubblico che sostanzialmente traggono origine dall'esigenza di tuteladell'integrità fisica e dello stato di salute (comprensivo anche di quello afferente alla sfera psicologica) del cittadino prestatore di lavoro subordinato
D) dall'art.10 ,per cui   in caso di motivate esigenze di carattere personale,costituite dall'eventuale periodo di   congedo straordinario per prestare assistenza a familiare  invalido grave  , che .coincidendo con la sospensione dell'attivita' scolastica   , abbiano impedito il godimento in tutto o in parte  dei permessi straordinari spettanti nel corso dell'anno scolastico di riferimento,  gli stessi  saranno fruiti   dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l'anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell'attività didattica-