In merito all'argomento del titolo si fa riferimento al comma 5 quater dell'art.42 del dec.legvo n.151/01, che inserito in detto provvedimento dall'art.4 , comma 1,lettera b) del dec. legvo n. 119/2011ed in vigore dall'11.8.2011, stabilisce : "I soggetti che usufruiscono dei congedi di cui al comma 5 per un periodo continuativo non superiore a sei mesi hanno diritto ad usufruire di permessi non retribuiti in misura pari al numero dei giorni di congedo ordinario che avrebbero maturato nello stesso arco di tempo lavorativo, senza riconoscimento del diritto a contribuzione figurativa "
Rispetto alla predetta disposizione, è da sottolineare che circa le modalita' ed i tempi di utilizzazione dei previsti giorni di permesso straordinario , per quanto di conoscenza , non risulta che indicazioni amministative a cui riportarsi siano state fornite dalle istituzioni competenti per i lavoratori dipendenti tanto del settore pubblico ,quanto del settore privato.
Pertanto ,quanto viene esposto in proposito discende esclusivamente da valutazioni logico-sistematiche suggerite sia dalla disposizione legislativa che ha introdotto il permesso in questione ,sia dalla disciplina delle ferie contenuta nei contratti collettivi .
Circa la prima , ossia il comma 5 quater dell'art.42 del dec.legvo n.151/01,che , inserita in detto provvedimento dall'art.4 del decreto legvo n.119/11, e' da riferire che l'esame del testo della stessa,in mancanza ed in attesa di auspicabili indicazioni operative da parte degli organi istituzionali competenti sulla pratica applicazione delle predetta disposizione ,si prende atto che
:1)la predetta disposizione consente ai soggetti fruitori del congedo straordinario per l'assistenza ai familiari invalidi di utilizzare permessi straordinari per un numero di giorni pari a quelli di ferie perdute a causa dell'utilizzo del congedo stesso,che ,come è risaputo , non determina il diritto alle ferie ;
2) per conseguire detti permessi i soggetti interessati devono aver consumato un periodo continuativo di congedo straordinario non superiore a sei mesi , mentre resta esclusa tale possibilita' se il raggiungimento dei mesi utilizzabili a tale scopo avviene sommando periodi di congedo straordinario utilizzato in modo frazionato;
3 ) i suddetti permessi non sono nè retribuiti ne' coperti da contribuzione .
Pertanto secondo la predetta disposizione, il lavoratore che ,ad esempio,abbia usufruito di tre mesi di congedo straordinario a carattere continuativo senza maturare per questo , secondo la previsione del ccnl di riferimento , sette giorni di ferie, di cui quindi non potra' beneficiare,ha la facolta' ,in sostituzione del periodo feriale predetto non spettante,di richiedere al proprio datore di lavoro di essere autorizzato ad assentarsi senza retribuzione per beneficiare di sette giorni di permesso previsto dal comma 5 quater aggiunto dal dec.legvo n.119/11 al testo dell'art.42 del dec.legvo n.151/01.Se invece ,sempre per esempio , i mesi di congedo straordinario a carattere continuativo utilizzati sono sei , si raddoppiano i giorni di permesso di cui sopra in sostituzione ferie non ,maturatei.
Vale a dire che detti giorni di permesso sono direttamente proporzionali ai mesi consumati con il congedo straodinario a carattere continuativo usufruito per fornire assistenza ai familiari in condizioni di gravita',fermo restando che numero di detti mesi non deve risultare comunque superiore a sei mesi.
Pertanto ,stando alla lettera della disposizione in esame, fatta salva una differente indicazione delle istituzioni competenti in merito, se il lavoratore usufruisce in maniera continuativa di 9 mesi di congedo straordinario ,i giorni di permesso senza retribuzione di cui potra' beneficiare vanno calcolati non gia' su tutti i 9 mesi di effettivo congedo ,bensi soltanto sugli ultimi sei mesi dello stesso
A quanto sinora detto ,si aggiunge che la disposizione che regolamenta i giorni di permesso straordinario null'altro prevede esplicitamente ,tacendo in particolare sulle modalita' e sul termine entro cui lo stesso andrebbe utilizzato.
Per superare tale silenzio normativo ed auspicando che le istituzioni competenti forniscano finaslmente istruzioni al riguardo, il comportamento operativo da tenere circa i due aspetti predetti , potrebbe venire suggerito prendendo atto della innegabile attinenza esistente tra i giorni di permesso straordinario e le ferie , posto che i primi risultano introdotti dal legislatore proprio per sostituire le seconde ,che ,si ribadisce , non vengono maturate per il periodo di ricorso al congedo straordinario di cui all' 'art.42 comma 5 dec.legvo n.151/01.
Si vuol dire in pratica di ritenere che i giorni di permesso straordinario soggiacciono alle stesse regole che la contrattazione collettiva di riferimento riserva alle ferie e che ,quindi ,gli stessi devono essere utilizzati con le medesime modalita' e nel rispetto dei termini riguardanti le ferie ,per cui,tra l'altro ,di regola si contano soltanto i giorni lavorativi cadenti nel periodo di permesso utilizzato .
Sulla base di quanto or pora affermato ,occorre riportarsi alla regolamentazione dei singoli contratti collettivi in materia di ferie ed applicare ,per quanto compatibili ,le relative disposizioni ai permessi straordinari in questione .
Tra le regolamentazioni in materia di ferie prevista dalla contrattazione collettiva ,una particolare attenzione merita il ccnl riguardante il personale del comparto scuola ,sottoscritto in data 29-11.07
In particolare, in materia di ferie l'art.13 del predetto contratto collettivo stabilisce:
1. Il dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato ha diritto, per ogni anno di
servizio, ad un periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale
retribuzione, escluse le indennità previste per prestazioni di lavoro aggiuntivo o straordinario e
quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità.
2. La durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall'art.
1, comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937.
3. I dipendenti neo-assunti nella scuola hanno diritto a 30 giorni lavorativi di ferie comprensivi
delle due giornate previste dal comma 2.
4. Dopo 3 anni di servizio, a qualsiasi titolo prestato, ai dipendenti di cui al comma 3 spettano i
giorni di ferie previsti dal comma 2.
5. Nell'ipotesi che il POF d'istituto preveda la settimana articolata su cinque giorni di attività,
per il personale ATA il sesto è comunque considerato lavorativo ai fini del computo delle ferie e
i giorni di ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati in ragione di 1,2
per ciascun giorno.
6. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in
proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni
è considerata a tutti gli effetti come mese intero.
7. Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti di cui all'art. 15 conserva il diritto alle
ferie.
8. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel
comma 15. Esse devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico.
devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico.
9. Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle
attività didattiche; durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita al
personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale
docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale
che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione
che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di
compensi per ore eccedenti, salvo quanto previsto dall'art. 15, comma 2
10. In caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere
personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel
corso dell'anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente, a
tempo indeterminato, entro l'anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell'attività
didattica.
In analoga situazione, il personale A.T.A. fruirà delle ferie non godute di norma non oltre il
mese di aprile dell'anno successivo, sentito il parere del DSGA.
11. Compatibilmente con le esigenze di servizio, il personale A.T.A. può frazionare le ferie in
più periodi. La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni
prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi
di riposo nel periodo 1 luglio-31 agosto.
15. All'atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non
Nel rispetto della previsione del sopra esposto art.13 , si è portati a ritenere che ai permessi straordinari di cui si parla si applica quanto stabilito :
A) dal comma 2 circa la spettanza di 32 giorni di permesso straordinario per ogni anno di servizio, pari al periodo di ferie retribuito
B) dal comma 8 ,per cui i permessi devono essere richiesti al dirigente scolastico.
C) dal comma 9, per cui i permessi straordinari in questione ,come le ferie,devono essere fruiti dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione dei permessi ,al pari delle ferie, è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative,applicando peraltro in via analogica quanto previsto dall'art. 15, comma 2, trattandosi di giorni di permesso straordinario utilizzati in sostituzione dell'istituto delle ferie ,le cui finalita' sono tutelate dalla costituzione,secondo il cui art.32 il diritto alle ferie annuali, costituzionalmente sancito, è ispirato da ragioni di ordine pubblico che sostanzialmente traggono origine dall'esigenza di tuteladell'integrità fisica e dello stato di salute (comprensivo anche di quello afferente alla sfera psicologica) del cittadino prestatore di lavoro subordinato
D) dall'art.10 ,per cui in caso di motivate esigenze di carattere personale,costituite dall'eventuale periodo di congedo straordinario per prestare assistenza a familiare invalido grave , che .coincidendo con la sospensione dell'attivita' scolastica , abbiano impedito il godimento in tutto o in parte dei permessi straordinari spettanti nel corso dell'anno scolastico di riferimento, gli stessi saranno fruiti dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l'anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell'attività didattica-
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