Le disposizioni integrative per assicurare la tempestività delle procedure per la ripresa dei versamenti tributari e contributivi sospesi da parte di soggetti
danneggiati dal sisma del maggio 2012 sono contenute nel decreto legge 16 novembre 2012, n. 194 sottoriportato ,pubblicato sulla G.U n.269 del 17 scorso

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Art. 1

1. Le disposizioni del presente decreto operano per lo specifico fine di completare quelle di cui all'articolo 11, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, allo scopo di garantire la tempestività delle procedure del finanziamento di cui al predetto comma ad ulteriori categorie di soggetti danneggiati dal sisma del maggio 2012.

2. Fermo restando che fra i titolari di reddito di impresa di cui al comma 7 dell'articolo 11 del decreto-legge n. 174 del 2012 già rientrano i titolari di reddito di impresa commerciale, il finanziamento di cui al predetto comma 7 dell'articolo 11 può essere altresì chiesto ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito ivi previsti, previa integrazione della convenzione di cui al medesimo comma 7 del citato articolo 11:

a) se dotati dei requisiti per accedere, limitatamente ai danni subiti in relazione alle attività dagli stessi rispettivamente svolte, ai contributi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, ovvero all'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dai titolari di reddito di lavoro autonomo, nonché dagli esercenti attività agricole di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, per il pagamento dei tributi, contributi e premi di cui al comma 6 dell'articolo 11 del decreto-legge n. 174 del 2012, nonché per gli altri importi dovuti dal 1° dicembre 2012 al 30 giugno 2013;

b) dai titolari di reddito di lavoro dipendente, proprietari di una unità immobiliare adibita ad abitazione principale classificata nelle categorie B, C, D, E e F della classificazione AeDES, per il pagamento dei tributi dovuti dal 16 dicembre 2012 al 30 giugno 2013.

3. I soggetti di cui al comma 2, lettere a) e b), per accedere al finanziamento di cui al comma 7 dell'articolo 11 del decreto-legge n. 174 del 2012, presentano ai soggetti finanziatori di cui al medesimo comma 7 la documentazione prevista dal comma 9 dell'articolo 11 del citato decreto-legge n. 174 del 2012. A questi fini, per i soggetti di cui al comma 2, lettera a), l'autodichiarazione, nella parte riguardante la "ripresa piena dell'attività", si intende riferita alla loro attività di lavoro autonomo ovvero agricola; la stessa parte di autodichiarazione è omessa dai soggetti di cui al comma 2, lettera b).

4. Salvo quanto previsto dal presente decreto, trovano in ogni caso applicazione le disposizioni di cui ai commi 7 e 8, nonché da 10 a 13 dell'articolo 11 del decreto-legge n. 174 del 2012.

Art. 2

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.