Si richiama l'attenzione sulla sottostante decisione della Corte di Cassazione 30 novembre 2012, n. 21510 riguardante la questione di cui al titolo
Svolgimento del processo
Con sentenza del 27 marzo 2007 la Corte d'Appello di Napoli, in riforma della sentenza del Tribunale, ha dichiarato illegittimo il licenziamento intimato a Paolo A., dipendente della T. con mansioni di operatore di 4° livello addetto al 119, con conseguente ordine di reintegra e di condanna del datore di lavoro ai risarcimento del danno. La Corte d'Appello ha rilevato che la società T. aveva contestato al lavoratore di aver visualizzalo più volte - senza esigenze di servizio - il traffico telefonico dell'utenza n 3381 (...) nelle date del 16, 17 febbraio e 26 febbraio, e dell'utenza n. (...) nei giorni 21 e 26 febbraio e che tale accertamento era stato effettuato dalla società a seguito di un reclamo proposto da A. G., intestatario delle succitate utenze, il quale aveva denunciato la comunicazione a terzi da parte di un operatore del 119 di informazioni sul traffico delle predette utenze.
La Corte d'Appello ha precisato che presupposto da cui muoveva la contestazione era che il lavoratore aveva posto in essere visualizzazioni del traffico telefonico illegittime " in assenza di esigenze di servizio", cioè in mancanza di richieste dell'utente o per ragioni personali che tuttavia, tale presupposto, secondo la Corte territoriale, risultava smentito dalla circostanza che il servizio 119 era stato contattato dalle utenze , intestate al G. ma in uso alla moglie dello stesso, in concomitanza con le visualizzazioni del traffico telefonico ( che anche l'utenza era stata contattata dal 119 in occasione delle visualizzazioni) e che . inoltre, dal rapporto della T. non risultava che i dati del traffico fossero stati comunicati al richiedente . La Corte ha sottolineato infatti, che la richiesta scritta dell'intestatario dell'utenza per la visualizzazione era prescritta dal regolamento soltanto per il rilascio all'esterno o per scritto dei dati del traffico telefonico, ma non anche per la sola visualizzazione effettuata dall'operatore del 119. contestualmente alla chiamata dell'utente al fine di assolvere ai compiti cui era addetto e che inoltre l'A. era abilitato a visualizzare il traffico telefonico in chiaro, cioè con le ultime tre cifre non occultate da asterisco non essendo mai stato contestalo/ al io stesso la supposta contraffazione di tale autorizzazione a lui concessa fin dal 2001.
La Corte territoriale ha quindi affermato che l'unico addebito che poteva muoversi al ricorrente era quello relativo all'omessa registrazione dei motivi delle chiamate da parte dell'utente e degli interventi effettuati sulla scheda del cliente. La Corte d'Appello ha quindi concluso rilevando che tale unico addebito noti era idoneo a giustificare il licenziamento.
Ha escluso . altresì, che la succitata condotta potesse giustificare il licenziamento senza preavviso ai sensi dell'art 48 n 3 del CCNL, consistente nell'aver recato un danno morale e all'immagine dell'azienda e nell'aver violato il segreto telefonico e delle Telecomunicazioni, atteso che non vi era prova della divulgazione a terzi del traffico. La fattispecie , secondo la Curie territoriale era riconducibile all'art 47 CCNL quale inosservanza delle disposizioni di servizio, ipotesi per la quale il contratto prevedeva sanzioni conservative .
Avverso detta sentenza propone ricorso in Cassazione la T. formulando due motivi. Si è costituito il lavoratore depositando controricorso. La T. ha depositato noie ex art 378 c.p.c..
Motivi della decisione
Con il primo motivo la T. denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa fatti decisivi e controversa art 360 n. 5 c.p.c.) e con il secondo motivo violazione e falsa applica/.ione degli articoli 2119 c.c. dell'art. 3 della legge n. 604 del 1966 e della legge sulla privacy n. 67? del 19% (art 360 n 3 c.p.c.).
Lamenta che la Corte d'Appello ha fornito una motivazione illogica e contraddittoria. Sottolinea la reiterala e prolungata visualizzazione, in assenza di esigenze di servizio ,delle utenze intestate al G. non preceduta dalla richiesta del cliente ed in mancanza dell'inserimento in scheda clienti delle chiamate e degli interventi effettuati nonché la circostanza che la visualizzazione avveniva in chiaro, cioè senza le ultime tre cifre occultate da asterisco, pur non essendo l'A. .quale operatore, abilitato ad essere dotato di della autorizzazione.
La ricorrente rileva inoltre la violazione dell'articolo 2119 c.c. e dell'articolo 3 della I. n. 604 del 1966 nonché della normativa sulla privacy.
Osserva che il lavoratore in maniera sistematica e continuativa aveva controllalo senza autorizzazione o ragioni di servizio ed anzi per motivi personali i dati di traffico di clienti dell'azienda violando disposizioni interne in materia dì sicurezza e tutela della privacy provocando danni all'immagine e violando la privacy dei clienti . Le censure sono infondate .
La sentenza impugnata appare, infatti, adeguatamente motivala, priva di diletti logici o contraddizioni, oltre che immune da errori di diritto, circa l'affermala mancanza di una grave inadempienza disciplinare del lavoratore che possa legittimare il recesso per giusta causa del datore di lavoro.
E' opportuno premettere che se, in generale, "l'accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico costituisce ipotesi penalmente rilevante (cfr art 615 ter cp) e che è sicuramente attività illecita quella che si risolve nel controllo del traffico (ciclonico di un'utenza da parte di soggetti non autorizzati tuttavia, nella fattispecie in esame la Corte d'Appello con apprezzamento clic appare condivisibile ed una ricostruzione dei fatti del tutto plausibile ha escluso il carattere illegittimo delle visualizzazioni del traffico telefonico poste in essere dal lavoratore sulle due utenze intestale al G. in uso alla moglie di questo.
La Corte territoriale ha accertato, infatti, che , come affermato dall'A. la visualizzazione del traffico telefonico relativo alle due utenze era stata effettuata contesili al mente con le richieste di intervento da parte dell'utente che nel medesimo periodo anche altri operatori addetti al 119, su richiesta dell'utente .avevano effettuato visualizzazioni del traffico telefonico relativo alle due utenze intestate al G. trovando in tal modo conferma che l'operatore addetto al servizio del 119 è abilitato ad effettuare visualizzazione del traffico telefonico al fine di assolvere ai compiti cui è addetto. Quanto alla circostanza , opposta da T. a conforto dell'eccepita contraddittorietà della sentenza impugnata, che la visualizzazione effettuata dall'A. si distingueva da quella degli altri operatori m quanto eseguita " in chiaro" .cioè senza le ultime due cifre coperte da asterisco, è stato precisato nella sentenza impugnata che l'A. era abilitato a detto tipo di visualizzazione fin dal 2001 non essendo mai stato contestato allo stesso la supposta contraffazione di tale autorizzazione. La Corte d'Appello ha poi osservato con riferimento alla comunicazione all'esterno dei dati rilevati dalla visualizzazione che dal rapporto del servizio informativo non emergeva che i dati del traffico fossero stati comunicati al richiedente, considerazione che la ricorrente non ha potuto smentire.
Nella sentenza impugnata risulta infine, precisato, con riferimento all'affermazione della T. della necessità di una richiesta scritta dell'utente per procedere alla visualizzazione (la ricorrente, tuttavia, in violazione del principio dell'autosufficienza . ha omesso di riportare il testo del regolamento impedendo di valutarne la portata e rilevanza), che tale scrittura è prescritta dal regolamento solo per il rilascio all'esterno dei dati attinenti al traffico telefonico ma non anche per la sola visualizzazione che è operazione che l'operatore addetto al 119 può compiere senza necessità di alcuna richiesta scritta al fine di acquisire le notizie utili ad assolvere il suo compito, restando necessaria lai e richiesta per la comunicazione all'esterno dei dati o per il rilascio cartaceo dei tabulati. Alla luce delle considerazioni di cui sopra risulta smentita la contestazione della T. al lavoratore secondo cui la visualizzazione era avvenuta "in assenza di esigenze di servizio " e cioè in mancanza di richieste dell'utente o addirittura per ragioni personali, ipotesi questa, oltre che non dimostrata, neppure contestata dalla T. la Corte territoriale ha pertanto, concluso ravvisando soltanto la violazione da parte del lavoratore dell'obbligo di registrare le richieste di intervento e gli interventi effettuati sulla scheda del cliente, ipotesi che ha ritenuto inidonea a costituire giusta causa di licenziamento. Deve, altresì, rilevarsi che la censura formulata dalla T. secondo la quale l'omessa registrazione era finalizzata ad occultare le operazioni poste in essere dall'A.,non appare fondata,valutata l'accertata legittimità delle visualizzazioni poste in essere dal lavoratore e la loro compatibilità con le mansioni cui il lavoratore era addetto.
La sentenza , pertanto, ha esaminato tutte le questioni rilevate dalle parti senza affermazioni contraddittorie e fornendo una sufficiente motivazione .
Per le premesse considerazioni il ricorso va respinto con condanna della T. soccombente a pagare le spese processuali. Dette spese vengono liquidate in applicazione del nuovo sistema di liquidazione dei compensi agli avvocati di cui al D.M. 20 luglio 2012, n. 140 che ha determinato i parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'art 9 del Decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1 convertito, con modificazioni, in legge 24 marzo 2012. n. 27.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente T. a rimborsare al resistente € 50,00 per esborsi ed € 3.000,00, oltre accessori di legge, per compensi professionali.
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