Si richiama l'attenzione sul sottostante M esaggio Inps n.20691 relativo  a quanto  in oggetto,che prevede con relative argomentazioni  il differimento dal 16 dicembre 2012 al 31 gennaio 2013 del termine per la presentazione della dichiarazione "de minimis".

Con riferimento alla circolare in oggetto, si precisa che le disposizioni normative che prevedono agevolazioni, tra cui quelle contributive, assumono la natura di aiuto di Stato solo nella misura in cui esse riguardano le imprese, per l'individuazione delle quali occorre fare riferimento alla definizione comunitaria.

 

Tale concetto è stato confermato in una recente nota del Ministero del Lavoro, che, interpellato sull'argomento, ha osservato che l'articolo 107 del TFUE fa rientrare nel campo di applicazione della disciplina in tema di aiuti di stato unicamente gli incentivi i quali favoriscano "talune imprese o talune produzioni".

 

Pertanto, gli incentivi finalizzati allo sgravio totale o parziale della quota di contribuzione previdenziale a carico dei lavoratori, collaboratori o associati in partecipazione, non rientrano nella nozione di aiuto di stato, in quanto si tratta di sgravi usufruiti da persone fisiche non riconducibili alla definizione comunitaria di imprese, e pertanto non suscettibili di incidere sulla concorrenza.

 

Infatti, per una corretta definizione della questione non può farsi riferimento al dato formale (relativo al fatto che responsabile del versamento nei confronti dell'Istituto previdenziale è il datore di lavoro), ma al dato sostanziale (relativo al soggetto economicamente "percosso" dall'obbligo contributivo).

 

Tale regola è applicabile anche con riferimento alle disposizioni dell'art. 33, comma 28, della legge 12 novembre 2011, n.183 (Legge di Stabilità 2012, Pubblicata su G.U. del 14 novembre 2011, n.265), che ha previsto, a decorrere dal mese di gennaio 2012, la ripresa della riscossione dei contributi sospesi a seguito del sisma verificatosi in Abruzzo nel 2009, e ha stabilito che l'ammontare dovuto per ciascun tributo o contributo, ovvero per ciascun carico iscritto a ruolo, oggetto delle sospensioni, al netto dei versamenti già eseguiti, è ridotto al 40 %.

 

Pertanto, la riduzione contributiva operata sulla sola quota a carico del lavoratore, non costituendo aiuto di stato alle imprese, non è soggetta all'osservanza delle regole in materia di "de minimis" previste dai regolamenti comunitari di settore.

 

Ne consegue, inoltre, che le imprese tenute alla presentazione della dichiarazione "de minimis" di cui all'allegato 1 della circolare n. 116/2012, non dovranno considerare ai fini del calcolo dell'importo massimo di aiuti di stato "de minimis" che possono essere concessi ad una medesima impresa in un triennio, gli importi corrispondenti alle riduzioni contributive operate per effetto dell'art. 33, comma 28, della legge 12 novembre 2011, n.183 sulla sola quota a carico di lavoratori, collaboratori o associati in partecipazione.

 

Alla luce dei predetti chiarimenti e in considerazione che taluni soggetti, per effetto  dell'esclusione dalla base di calcolo quale aiuto di stato della riduzione della quota a carico di lavoratori, collaboratori o associati in partecipazione, possono usufruire dell'agevolazione in quanto rientranti nell'importo massimo degli aiuti de minimis concedibili nell'arco di un triennio, si ritiene necessario disporre il differimento dal 16 dicembre 2012 al 31 gennaio 2013 del termine per la presentazione della dichiarazione "de minimis".

 

Conseguentemente, in coerenza con quanto previsto nel messaggio n. 16832 del 17 ottobre 2012, fino alla medesima data del 31 gennaio 2013, le aziende che hanno avviato il pagamento dei contributi nella misura del 40 per cento potranno continuare ad essere considerate regolari al fine del rilascio del DURC.

 

 

 

Il Direttore Generale

 

 

Nori