A superare le polemiche e le contestazioni da parte dei consulentio del lavoro  che nei giorni scorsi   avevano accompsagnato la bnotiozia della convenzione intervenuta tra L'Inps e le associazioni dei Tributaristi  in m atertia di svolgi,mento degli obblighi contributivi ,ha contribuiti la circolare dell'Inps sottostante ,che in particolare evidenzia che la convenzione siglata il 24 scorso si limita ad abilitare i predetti tributaristi a svolgere gli obblighi contributivi nsoltanto per i titolari di imprese ,soci,coadiuvanti e liberi professionisti  della gestione sepasrasta esclusi dallì'ambito di applicazione dellaegge n.12/79.

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circolare n.134/12

OGGETTO: Accordo di collaborazione operativa Inps-Tributaristi iscritti alle Associazioni INT, ANCOT, ANCIT, LAPET, LAIT

In data 24 ottobre 2012 è stato sottoscritto l'Accordo di collaborazione operativa Inps- Tributaristi iscritti alle Associazioni ANCIT, ANCOT, INT, LAIT e LAPET (allegato).

L'Accordo, nel rispetto delle reciproche competenze e funzioni istituzionali e valorizzando l'utilizzo esclusivo del canale telematico, è volto a rafforzare lo spirito ed i contenuti di una continua ed incisiva attività di collaborazione tesa ad assicurare ai clienti un corretto servizio professionale, caratterizzato dalla certezza del diritto, dal puntuale adempimento degli obblighi contributivi e della gestione dei conti assicurativi. Elementi, questi, propedeutici ad una corretta gestione previdenziale e ad un'efficiente politica di erogazione delle prestazioni.

Nell'Accordo, tenuto conto della previsione normativa di cui all'art. 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12 che, con estrema chiarezza, evidenzia quali sono i soggetti abilitati a svolgere adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, si da atto della competenza in capo ai Tributaristi in materia di obblighi contributivi dei titolari di imprese individuali artigiane e commercianti, dei soci di società di persone anch'esse artigiane e commercianti, dei soci operativi di società di capitali, dei coadiuvanti, dei liberi professionisti e dei committenti, soggetti esclusi dall'ambito di applicazione di detta legge, che quindi possono delegare qualsiasi soggetto di propria fiducia ai fini degli adempimenti sopra richiamati, con l'eccezione di cui al capoverso seguente.

Resta, infatti, ferma la competenza dei professionisti di cui alla legge 12/79 sulla tenuta e gestione del Libro Unico del Lavoro, obbligatorio per i lavoratori dipendenti, i collaboratori (coordinati e continuativi sia a progetto che non) e gli associati in partecipazione, secondo quanto previsto dall'art. 39 del DL 25 giugno 2008, n. 112 ed il successivo DM 9 luglio 2008. Pertanto la gestione degli obblighi contributivi e previdenziali relativi a tali soggetti resta in capo ai professionisti sopracitati.

L'Accordo, che è immediatamente operativo su tutto il territorio nazionale, prevede altresì che, attraverso intese locali, siano assicurati ai professionisti iscritti alle Associazioni dei Tributaristi, percorsi specifici finalizzati a rafforzare le sinergie già in atto ed a risolvere problemi operativi e di sistema che potrebbero presentarsi.

A tal fine, l'apposita procedura "Agenda appuntamenti", costituisce lo strumento attraverso il quale potranno essere attivati momenti di informazione e consulenza presso le strutture dell'Istituto.

In relazione a quanto sopra, le strutture territoriali dell'Istituto attiveranno ogni utile e proficua iniziativa di collaborazione con le Associazioni dei Tributaristi, anche mediante la sottoscrizione di intese locali aderenti al contenuto del presente

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