Con il sottorippotato Messagio 07 dicembre 2012, n. 20194

l'Inps fornisce hiarimenti concernenti il recupero, ad opera degli istituti scolastici, della quota a carico dei collaboratori ex LSU., ad intergrazioone del Msg. n. 011111 del 3 luglio 2012.

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L'art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2000 e le successive indicazioni operative stabilite dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale in accordo con il Ministero dell'Istruzione, università e ricerca (cfr. messaggio n. 011111 del 3 luglio 2012), hanno previsto che i lavoratori socialmente utili, stabilizzati dalle Scuole con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, fossero esonerati dal versamento all'INPS della propria quota di contribuzione fino all'importo massimo di € 9.296,22.

Da una ricognizione effettuata dall'Istituto è emerso che la maggior parte dei lavoratori - che hanno rapporti di collaborazione sin dalla data di applicazione della predetta norma - hanno superato, nel corso degli anni, il citato importo massimo e, pertanto, si è reso necessario prevedere la restituzione delle quote di agevolazione di cui gli stessi hanno indebitamente beneficiato.

AL riguardo, di recente, le Strutture territoriali dell'INPS hanno inviato agli Istituti scolastici interessati una lettera contenente, tra l'altro, le modalità di recupero delle quote di agevolazione contributiva indebitamente fruite da parte dei collaboratori ex LSU che hanno superato il predetto importo.

Si rammenta che l'INPS è tenuto a richiedere la contribuzione omessa solo al committente in quanto unico titolare del rapporto contributivo con l'Istituto previdenziale, pertanto è la Scuola che dovrà ottemperare agli adempimenti indicati nella predetta lettera.

In particolare il versamento dell'indebito dovrà essere effettuato in unica soluzione, entro tre mesi dal ricevimento della citata lettera, oppure, entro lo stesso termine, dovrà essere presentata dall'Istituto scolastico domanda di dilazione, fino ad un massimo di ventiquattro mesi, senza applicazione di sanzioni. Scaduto tale termine saranno applicate le sanzioni per morosità.

l'Istituto non ha fornito disposizioni circa le modalità di recupero di tali indebiti da parte degli Istituti scolastici nei confronti dei propri collaboratori, in quanto tale recupero attiene al rapporto privato esistente tra committente e collaboratore; ogni Scuola, pertanto, in piena autonomia, potrà effettuarlo secondo modalità da concordare con i lavoratori interessati, tenendo conto della predetta facoltà di dilazione anche al fine di evitare eventuali disagi economici ai lavoratori interessati.

Si coglie l'occasione per chiarire, con riferimento agli allegati inviati a ciascuna Scuola e contenenti gli importi dell'agevolazione fruita per ciascun collaboratore e per ciascun anno, che gli importi relativi al periodo 2001-2003 rappresentano quote originariamente trattenute dalle Scuole, ma successivamente restituite ai lavoratori da parte dell'Inps, a seguito delle predette disposizioni del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale; pertanto detti ultimi importi dovranno essere conteggiati nell'ambito dell'agevolazione contributiva usufruita dai lavoratori interessati.

Infine, con riferimento alle denunce Emens da rettificare (cfr messaggio . 011111 del 3 luglio 2012), si specifica che, per il mese in cui l'agevolazione contributiva ancora utilizzabile non copre tutto l'importo contributivo dovuto dal lavoratore, è necessario che gli Istituti scolastici inviino due nuove denunce Emens: la prima relativa alla parte d'imponibile contributivo per il quale si può usufruire dell'agevolazione rimanente (indicando tipo rapporto 11, codice attività 19, agevolazione 04) e la seconda relativa alla parte restante dell'imponibile (indicando tipo rapporto 06, codice attività 11 e nessuna agevolazione).