Si ritiene confacente ricordare che dall'1.1.2013 entreranno in vigore alcune diposizioni contenute nei quattro articoli della legge n.92/12 ,che di seguito si evidenziano
ARTICOLO 1 - Disposizioni generali, tipologie contrattuali e disciplina in tema di flessibilita' in uscita e tutele del lavoratore
-a) Comma 12 ,secondo cui, in relazione alle cessazioni di contratti a tempo determinato verificatesi a decorrere dal 1° gennaio 2013 , si applicano le disposizioni della lett.a) del comma 3, dell'articolo 32 della legge 4 novembre 2010, n. 183, come sostituita dal comma 11 dello stesso art.1 legge n.92/12 ,che dispone quanto segue:"Ai licenziamenti che presuppongono la risoluzione diquestioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro ovveroalla nullita' del termine apposto al contratto di lavoro, ai sensi
degli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n.
368, e successive modificazioni. Laddove si faccia questione della
nullita' del termine apposto al contratto, il termine di cui al primo
comma del predetto articolo 6, che decorre dalla cessazione del
medesimo contratto, e' fissato in centoventi giorni, mentre il
termine di cui al primo periodo del secondo comma del medesimo
articolo 6 e' fissato in centottanta giorni".
- Comma 18 : in cui si prevede che alle assunzioni degli apprendisti decorrenti dall'1.1.2013 si applica la seguente disposizione contenuta nell'art.2 comma 3 del dec.legvo n.167/11 ,come sostituito dal comma 16 lettera c) dell'art.1 della legge n.92/12 :"Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro
puo' assumere, direttamente o indirettamente per il tramite delle
agenzie di somministrazione di lavoro ai sensi dell'articolo 20 del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive
modificazioni, non puo' superare il rapporto di 3 a 2 rispetto alle
maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il medesimo
datore di lavoro; tale rapporto non puo' superare il 100 per cento
per i datori di lavoro che occupano un numero di lavoratori inferiore
a dieci unita'. E' in ogni caso esclusa la possibilita' di assumere
in somministrazione apprendisti con contratto di somministrazione a
tempo determinato di cui all'articolo 20, comma 4, del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Il datore di lavoro che non
abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati,
o che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, puo' assumere
apprendisti in numero non superiore a tre. Le disposizioni di cui al
presente comma non si applicano alle imprese artigiane per le quali
trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 4 della
legge 8 agosto 1985, n. 443»;
Invece ,alle assunzioni di apprendisti con decorrenza non posteriore al 31.12.12 continua ad applicarsi la formulazione dell'art.2 comma 3 del dec.legvo n.167/11 vigente prima dell'entrata in vigore della legge di riforma fornero, secondo cui:"3. Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro puo' assumere con contratto di apprendistato, direttamente o indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione di
lavoro ai sensi dell'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276, non puo' superare il 100 per cento delle
maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il datore
di lavoro stesso. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie
dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne
abbia in numero inferiore a tre, puo' assumere apprendisti in numero
non superiore a tre. La disposizione di cui al presente comma non si
applica alle imprese artigiane per le quali trovano applicazione le
disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443."
ARTICOLO 2 - Ammortizzatori sociali
-commi da 1 a 10,da 12 a 32 ,34,da 36 a 43 e 45 .relativi alla Aspi e Mini Aspi
commi da 51 a 53 e da55 a 56: inerenti l'indennita' per i lavorsatori co.co.co ex art.61 dec.legvo 276/03 rimasti privi di prestazione
-commi da 64 a 67: riguardanti la possibilita che il Ministro del Lavoro ,di concerto con quello dell'Economia ,disponga per gli anni 2013-2016 provvedimenti di concesione e di proroga degli ammmortizzatori sociali in deroga
-comma 68.riguardante l'applicazione delle aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e di computo di cui alle tabelle B e C allegato 1 legge n.214/11 ai lavoratori iscritti alle gestione autonoma coltivatori diretti ,mezzadri e coloni dell'Inps ,che non risultino interessati dalla predetta disposizione incrementale
-comma 69:relativo all'abrogazione dall'1.1.2013 delle seguenti disposizioni legislative :
a) articolo 19, commi 1-bis, 1-ter, 2 e 2-bis, del decreto-legge29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge28 gennaio 2009, n. 2,i cui testi si riportano di seguito :
1-bis. Con riferimento ai lavoratori di cui alle lettere da a) a c) del comma 1 il datore di lavoro e' tenuto a comunicare, con apposita dichiarazione da inviare ai servizi competenti di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, come modificato e integrato dal decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, e alla sede dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) territorialmente competente, la sospensione della attivita' lavorativa e le relative motivazioni, nonche' i nominativi dei lavoratori interessati, che, per beneficiare del trattamento, devono rendere dichiarazione di immediata disponibilita' al lavoro o a un percorso di riqualificazione professionale all'atto della presentazione della domanda per l'indennita' di disoccupazione secondo quanto precisato dal decreto di cui al comma 3 del presente articolo. Con riferimento ai lavoratori di cui alle lettere da a) a c) del comma 1, l'eventuale ricorso all'utilizzo di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria o di mobilita' in deroga alla normativa vigente e' in ogni caso subordinato all'esaurimento dei periodi di tutela di cui alle stesse lettere da a) a c) del comma 1 secondo quanto precisato dal decreto di cui al comma 3 del presente articolo , fermo restando che, nelle ipotesi in cui manchi l'intervento integrativo degli enti bilaterali, i predetti periodi di tutela si considerano esauriti e i lavoratori accedono direttamente ai trattamenti in deroga alla normativa vigente.
1-ter. In via transitoria, e per il solo biennio 2009-2010, le risorse di cui al comma 1 sono utilizzate anche per garantire ai lavoratori beneficiari delle misure di cui al medesimo comma 1, lettere a), b) e c), un trattamento equivalente a quello di cui al comma 8.
2. In via sperimentale per il biennio 2010-2011, a valere sulle risorse di cui al comma 1 e comunque nei limiti di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, e nei soli casi di fine lavoro, fermo restando quanto previsto dai commi 8, secondo periodo, e 10, e' riconosciuta una somma liquidata in un'unica soluzione, pari al 30 per cento del reddito percepito l'anno precedente e comunque non superiore a 4.000 euro, ai collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso l'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con esclusione dei soggetti individuati dall'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i quali soddisfino in via congiunta le seguenti condizioni:
a) operino in regime di monocommittenza;
b) abbiano conseguito l'anno precedente un reddito lordo non superiore a 20.000 euro e non inferiore a 5.000 euro;
c) con riguardo all'anno di riferimento sia accreditato, presso la predetta Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, un numero di mensilita' non inferiore a uno;
d) risultino senza contratto di lavoro da almeno due mesi;
e) risultino accreditate nell'anno precedente almeno tre mensilita' presso la predetta Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995. Restano fermi i requisiti di accesso e la misura del trattamento vigenti alla data del 31 dicembre 2009 per coloro che hanno maturato il diritto entro tale data.
2-bis. Per l'anno 2009 ai fini dell'attuazione dell'istituto sperimentale di tutela del reddito di cui al comma 2 nella misura del 20 per cento, in via aggiuntiva alla somma destinata al finanziamento del medesimo ai sensi del presente articolo, determinata in 100 milioni di euro, e' destinata l'ulteriore somma di 100 milioni di euro a valere sulle risorse preordinate allo scopo sul Fondo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, come rideterminato dall'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, fermo restando per il medesimo anno 2009 il limite dell'ammontare complessivo dei pagamenti a carico del predetto Fondo come stabilito dall'articolo 2, comma 36, ultimo periodo, della legge 22 dicembre 2008, n. 203.
b) articolo 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86,convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, relativo all'indennita di disoccupazione con requisiti ridotti;
c) articolo 40 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827,convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155,relastivo all'indennita' ordinaria di dispoccupazione non agricola con requisiti normali.
ARTICOLO 3 Tutele in costanza rappotrto di lavoro
-comma 1 :relativo all'aggiunta all'art.12 della legge n223/91 del comma 3 bis ,secondo cui:A decorrere dal 1º gennaio 2013 le disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi sono estesi alle seguenti imprese:
a)imprese esercenti attività commerciali con più di cinquanta dipendenti;
b) agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di cinquanta dipendenti; c) imprese di vigilanza con più di quindici dipendenti; d) imprese del trasporto aereo a prescindere dal numero di dipendenti; e) imprese del sistema aeroportuale a prescindere dal numero di dipendenti».
Vale a dire che le imprese di cui alle lettere da a) ad e) saranno destinatarie non piu'in maniera sperimentale e transitoria ,ma definita e stabile dell'intervento della cigs e dei relativi obblighi contributivi e questo a differenza di quanto previsto dalla normativa vigente sino al 31.12.2012
-commi 2 e 3 :riguardanti la fornitura di lavoro temporaneo, anche in deroga all'articolo 1 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, alle imprese di cui agli articoli 16 e 18 per l'esecuzione delle operazioni portuali e dei servizi portuali
-commi da 4 a 16 e da 22 a 45 : in cui si prevede che al fine di assicurare la definizione, entro l'anno 2013, di un sistema inteso ad assicurare adeguate forme di sostegno per i lavoratori dei diversi comparti, le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale stipulano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, accordi collettivi e contratti collettivi, anche intersettoriali, aventi ad oggetto la costituzione di fondi di solidarieta' bilaterali per i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale, con la finalita' di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attivita' lavorativa per cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria.
Si sottolinea peraltro che la Legge di stabilita' 2013 ha prorogato al 30.6 2013 il termine per la stipula delle intese in materia
-commi 17 e 18 : in cui si stabilisce che , in via sperimentale per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 l'indennita' di cui all'articolo 2, comma 1, dell legge n.92/12 (ASPI) e'
riconosciuta ai lavoratori sospesi per crisi aziendali o
occupazionali e chepresentino i seguenti requisiti:
a) siano in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1,
comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181,
e successive modificazioni;
b) possano far valere almeno due anni di assicurazione e almeno
un anno di contribuzione nel biennio precedente l'inizio del periodo
di disoccupazione. e subordinatamente ad un intervento
integrativo pari almeno alla misura del 20 per cento dell'indennita'
stessa a carico dei fondi bilaterali di cui al comma 14, ovvero a
carico dei fondi di solidarieta' di cui al comma 4 del presente
articolo. La durata massima del trattamento non puo' superare novanta
giornate da computare in un biennio mobile. Il trattamento e'
riconosciuto nel limite delle risorse non superiore a 20 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015; al relativo onere si
provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
18. Le disposizioni di cui al comma 17 non trovano applicazione nei
confronti dei lavoratori dipendenti da aziende destinatarie di
trattamenti di integrazione salariale, nonche' nei casi di contratti
di lavoro a tempo indeterminato con previsione di sospensioni
lavorative programmate e di contratti di lavoro a tempo parziale
verticale.
-comma 46 : prevede l'abrogazione dall'1.1.2013 delle seguenti disposizioni legislative:
a) articolo 1-bis del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 29 ,che dispone quanto segue:
Art 1 bis
1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali puo' concedere, sulla base di specifici accordi in sede governativa, in caso di crisi occupazionale, di ristrutturazione aziendale, di riduzione o trasformazione di attivita', il trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, per ventiquattro mesi, al personale, anche navigante, dei vettori aerei e delle societa' da questi derivanti a seguito di processi di riorganizzazione o trasformazioni societarie. Dalla data del 1° gennaio 2005, ai medesimi lavoratori e' esteso il trattamento di mobilita'. A decorrere dalla medesima data, i vettori e le societa' da questi derivanti sono tenuti al pagamento dei contributi previsti dalla vigente legislazione in materia di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilita', ivi compreso quanto previsto all'articolo 7, commi 1, 2 e 3, della legge 23 luglio 1991, n. 223.
2. Ai datori di lavoro che assumono i lavoratori di cui al comma 1, sospesi in cassa integrazione straordinaria o destinatari dell'indennita' di mobilita', si estendono i benefici di cui all'articolo 8, comma 4, ed all'articolo 25, comma 9, della legge n. 223 del 1991; non si applicano agli stessi i benefici di cui all'articolo 8, comma 2, della legge n. 223 del 1991. I benefici di cui al presente comma sono concessi nel limite di 10 milioni di euro.
3. Gli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2 sono determinati in complessivi 383 milioni di euro per il periodo 2005-2010. Alla relativa copertura si provvede: a) quanto a complessivi 336 milioni di euro, a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. A tal fine e' istituita nell'ambito di detto Fondo apposita evidenza contabile, nella quale sono preordinati 40 milioni di euro per l'anno 2005, 64 milioni di euro per l'anno 2006, 67 milioni di euro per l'anno 2007, 64 milioni di euro per l'anno 2008, 64 milioni di euro per l'anno 2009 e 37 milioni di euro per l'anno 2010; b) quanto a complessivi 47 milioni di euro, mediante le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 7 milioni di euro per l'anno 2005, 12 milioni di euro per l'anno 2006, 10 milioni di euro per l'anno 2007, 10 milioni di euro per l'anno 2008 e 8 milioni di euro per l'anno 2009.
. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio dei provvedimenti autorizzativi di integrazione salariale, delle domande di mobilita' e dei benefici contributivi, consentendo l'erogazione dei benefici di cui ai commi 1 e 2 nel limite del complessivo onere pari, per il periodo 2005-2010, a 383 milioni di euro ed annualmente pari a 47 milioni di euro per l'anno 2005, 76 milioni di euro per l'anno 2006, 77 milioni di euro per l'anno 2007, 74 milioni di euro per l'anno 2008, 72 milioni di euro per l'anno 2009 e 37 milioni di euro per l'anno 2010. Le risultanze del monitoraggio sono comunicate al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed al Ministero dell'economia e delle finanze, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della medesima legge. Limitatamente al periodo strettamente necessario all'adozione dei predetti provvedimenti correttivi, alle eventuali eccedenze di spesa si provvede mediante corrispondente rideterminazione, da effettuare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, degli interventi posti a carico del Fondo per l'occupazione di cui al comma 3.
5. I lavoratori dipendenti da imprese ammesse al trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, i quali non abbiano in precedenza esercitato la facolta' di rinuncia all'accredito contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge 23 agosto 2004, n. 243, non possono, limitatamente al periodo di ammissione dell'impresa al trattamento di integrazione, esercitare la predetta facolta', fatte salve le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto."
b) articolo 2, comma 37, della legge 22 dicembre 2008, n. 203,in cui si dispone :
"37. A decorrere dal 1° gennaio 2009, nel limite complessivo di
spesa di 20 milioni di euro, a carico del Fondo per l'occupazione,
che a tale fine e' integrato del predetto importo a decorrere
dall'anno 2009, il Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali puo' concedere, in deroga alla normativa vigente,
sulla base di specifici accordi in sede governativa, intervenuti
entro il 15 giugno 2009, che recepiscono le intese stipulate in sede
territoriale e inviate al Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali entro il 20 maggio 2009, i trattamenti di cassa
integrazione guadagni straordinaria, per la durata di ventiquattro
mesi, e di mobilita' al personale dipendente dalle societa' di
gestione aeroportuale e dalle societa' da queste derivate. A
decorrere dalia medesima data, le imprese del sistema aeroportuale
sono tenute al pagamento dei contributi previsti dalla legislazione
vigente in materia di cassa integrazione guadagni straordinaria e di
mobilita', ivi compreso quanto previsto all'articolo 7, commi 1, 2 e
3, della legge 23 luglio 1991, n. 223"
Art.4-ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MERCATO DEL LAVORO
-commi da 8 ad 11 : le cui disposizioni recitano quanto segue:
"8. In relazione alle assunzioni effettuate, a decorrere dal 1°
gennaio 2013, con contratto di lavoro dipendente, a tempo determinato
anche in somministrazione, in relazione a lavoratori di eta' non
inferiore a cinquanta anni, disoccupati da oltre dodici mesi, spetta,
per la durata di dodici mesi, la riduzione del 50 per cento dei
contributi a carico del datore di lavoro.
9. Nei casi di cui al comma 8, se il contratto e' trasformato a
tempo indeterminato, la riduzione dei contributi si prolunga fino al
diciottesimo mese dalla data della assunzione con il contratto di cui
al comma 8.
10. Nei casi di cui al comma 8, qualora l'assunzione sia effettuata
con contratto di lavoro a tempo indeterminato, la riduzione dei
contributi spetta per un periodo di diciotto mesi dalla data di
assunzione.
11. Le disposizioni di cui ai commi da 8 a 10 si applicano nel
rispetto del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6
agosto 2008, anche in relazione alle assunzioni di donne di qualsiasi
eta', prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi,
residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei
fondi strutturali dell'Unione europea e nelle aree di cui
all'articolo 2, punto 18), lettera e), del predetto regolamento,
annualmente individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, nonche' in relazione alle assunzioni di donne di qualsiasi
eta' prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno
ventiquattro mesi, ovunque residenti. ",di cui non si parla nel cadso delle assunzioni degli uomini d'eta' inferiore a 50 anni,rispetto a cui la norma , prevede che devono essre "disoccupati da oltre dodici mesi".
In merito a quanto sopra ,si tratta di sapere l'esatta portata dell'espressione di donne di qualsiasieta', "prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi",di cui non si parla ,invece , nel caso delle assunzioni dei lavoratori di eta' non
inferiore a cinquanta anni, per cui è previsto semplicemente che gli stessi devono essere "disoccupati da oltre dodici mesi"
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