Si segnala in ordine all'argomento di cui al titolo il testo della sottostante sentenza della Cassazione  04 dicembre 2012, n. 21711

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Svolgimento del processo

 Con ricorso al Tribunale di Torino, L. S. citava in giudizio la Idea I. of D. in A. E. s.p.a., poi Idea I. s.p.a., esponendo di essere stata dipendente della convenuta, operante nel settore del disegno industriale, progettazione e realizzazione di prototipi di autovetture, e di essere stata adibita a varie mansioni di carattere impiegatizio con inquadramento nel terzo livello di cui al c.c.n.l. per gli addetti all'Industria metalmeccanica; che con lettera del 19 marzo 2008 le era stato comunicato che, a decorrere dal giorno successivo, avrebbe prestato la sua attività in favore della B. s.r.l., che da anni aveva l'appalto del servizio di pulizia dei locali della Idea I.; che tra le due società era intervenuto un contratto di cessione di ramo d'azienda.

Sulla base di tali premesse, la rircorrente contestava il provvedimento di trasferiment-o ed intendeva far valere il suo diritto alla prosecuzione del rapporto presso la Idea I. s.p.a., rilevando che la cessione alla società B. non aveva riguardato un ramo d'azienda, ma un insieme eterogeneo di lavoratori, per cui non risultava applicabile l'art.2112 ce, ma l'art. 1406 c.c. in tema di cessione del contratto, necessitante il consenso del contraente ceduto, nella specie non espresso.

Chiedeva quindi l'accertamento della persistenza del rapporto con Idea I. s.p.a., la condanna della convenuta a reiscriverla nei libri paga e matricola ed a corrisponderle le retribuzioni dovute dal 19 marzo 2008 sino alla effettiva riammissione in servizio.

La Idea I. s.p.a., costituendosi in giudizio, osservava che a seguito di regolare procedura ex art.47 legge 428/90, con contratto del 19 marzo 2008, era stato ceduto alla B. s.r.l. il ramo d'azienda nel quale era inserita la ricorrente, costituito dai servizi di guardiania, reception e fattorinaggio e che dalla data indicata la cessionaria gestiva tali servizi con propria organizzazione; evidenziava poi che la B. aveva ripetutamente invitato la L. a presentarsi per prestare attività lavorativa e che, a fronte del rifiuto della lavoratrice ed all'assenza protratta, previa contestazione disciplinare, l'aveva licenziata; rilevava infine che la prospettazione del ricorso introduttivo, inteso a delineare una cessione di contratto, e quindi una fattispecie negoziale trilaterale, comportava la necessaria integrazione del contraddittorio nei confronti della cessionaria.

Il Tribunale ordinava l'integrazione dei contraddittorio nei confronti della B. s.r.l. che si costituiva, confermando le circostanze relative al licenziamento disciplinare disposto nei confronti della L. che non si era mai presentata al lavoro.

Senza disporre attività istruttoria, con sentenza del 20 ottobre 2009, il giudice dichiarava inammissibile il ricorso, compensando le spese di lite.

Proponeva appello la L.; resistevano le menzionate società.

Con sentenza del 9 luglio 2010, la Corte d'appello di Torino respingeva nel merito le domande proposte dalla L., compensando le spese.

Propone ricorso per cassazione quest'ultima, affidato a due motivi, poi illustrati con memoria.

Resistono la Idea I. s.p.a. e la s.r.l. B. con controricorso, quest'ultima proponendo ricorso incidentale condizionato affidato a due motivi, poi illustrati con memoria.

 

Motivi della decisione

 

1. I ricorsi avverso la medesima sentenza debbono riunirsi ex art. 335 c.p.c.

1.1 Con il primo motivo la L. denuncia la violazione o falsa applicazione dell'art. 2112 ce, anche in relazione alla Direttiva n. 23\2001\CE (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c).

Lamenta la ricorrente che la Corte di merito ritenne erroneamente che nel vigore della nuova formulazione dell'art. 2112 c.c.. (comma 5), a seguito dell'art. 32, comma 1, del d.lgs 10 settembre 2003 n. 276, il requisito della preesistenza del ramo di azienda rispetto al momento del trasferimento non poteva più ritenersi sussistere, ben potendosi configurare un legittimo trasferimento di una entità economica suscettibile di divenire articolazione autonoma successivamente al trasferimento, "identificata come tale dalle parti".

2. Con il secondo motivo la L. denuncia omessa o contraddittoria motivazione su di un fatto decisivo della controversia, e cioè l'individuazione del ramo di azienda ceduto (art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c). Lamenta la ricorrente che la Corte territoriale ritenne sufficiente l'identificazione ad opera delle parti dell'articolazione funzionalmente autonoma di una attività economica organizzata.

Lamenta inoltre che né dal contratto di cessione, né dalla documentazione prodotta dalla società (entrambi allegati in fotocopia al presente ricorso), risultava alcuna precisa identificazione del ramo d'azienda.

3. I motivi, che per la loro stretta connessione possono esaminarsi congiuntamente, sono fondati.

Questa Corte ha già osservato, in linea con la prevalente dottrina formatasi sul punto, che in materia di trasferimento di parte (c.d. ramo) di azienda, tanto la normativa comunitaria (direttive CE nn. 98/50 e 2001/23) quanto la legislazione nazionale (art. 2112, comma quinto, cod. civ., sostituito dall'art. 32 del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276) perseguono il fine di evitare che il trasferimento si trasformi in semplice strumento di sostituzione del datore di lavoro, in una pluralità di rapporti individuali, con altro sul quale i lavoratori possano riporre minore affidamento sul piano sia della solvibilità sia dell'attitudine a proseguire con continuità l'attività produttiva. La citata direttiva del 1998 richiede, pertanto, che il ramo d'azienda oggetto del trasferimento costituisca un'entità economica con propria identità, intesa come insieme di mezzi organizzati per un'attività economica, essenziale o accessoria, e, analogamente, l'art. 2112, quinto comma, cod.civ. si riferisce alla "parte d'azienda, intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata". Deve, quindi, trattarsi di un'entità economica organizzata in modo stabile e non destinata all'esecuzione di una sola opera (cfr. Corte di Giustizia CE, sentenza 24 gennaio 2002, C-51/00), ovvero di un'organizzazione quale legame funzionale che renda le attività dei lavoratori interagenti e capaci di tradursi in beni o servizi determinati (Cass. 8 giugno 2009 n. 13171). La Corte ha dunque aderito, ed aderisce, alla tesi che l'art. 32 del d.lgs n. 2763 (emanato a seguito della legge delega n.30\2003 che prevedeva innanzitutto il "completo adeguamento della disciplina vigente alla normativa comunitaria"), vada innanzitutto interpretato alla luce di quest'ultima -che presuppone che l'oggetto del trasferimento costituisca un'entità economica con propria identità funzionalmente autonoma che resti conservata con il trasferimento (cfr. in particolare le direttive CE n. 98/50 e n.23\2001; quest'ultima stabilisce, all' art. 1 lett.b): "è considerato come trasferimento ai sensi della presente direttiva quello di un'entità economica che conserva la propria identità, intesa come insieme di mezzi organizzati al fine di svolgere un'attività economica, sia essa essenziale o accessoria").

Ne consegue che, nonostante talune difformi opinioni basate sul dato letterale dell'assenza, nelle Direttive comunitarie, del concetto di preesistenza (pur essendo previsto quello della conservazione dell'identità), l'entità economica trasferita deve in realtà ritenersi preesistente al trasferimento, non potendo conservarsi quel che non c'è (cfr. sul punto Cass. 13 ottobre 2009 n. 21697). Il concetto di preesistenza deve poi ritenersi necessariamente riferito ad una articolazione funzionalmente autonoma dell'azienda, posto che qualunque lavorazione aziendale, per poter essere ceduta, non potrebbe che preesistere al negozio traslativo, essendone il necessario oggetto contrattuale. Tale conclusione risulta obbligata anche alla luce della legge delega n.30\2003, considerando che essa prevedeva la sussistenza del requisito dell'autonomia funzionale del ramo d'azienda al momento del suo trasferimento, dovendosi conseguentemente ritenere non consentito attribuire unicamente alle parti imprenditoriali di individuare a quali cessioni si applichi la fondamentale garanzia di cui all'art. 2112 c.c., risultando peraltro arduo sostenere che competa unicamente al datore di lavoro decidere sull'applicabilità di disposizioni inderogabili a garanzia dei lavoratori. Resta dunque che quando oggetto di cessione non sia un complesso di beni e contratti funzionalmente coordinati all'esercizio almeno potenziale ad una attività di impresa, ma solo contratti di lavoro (con l'aggiunta eventuale di taluni beni strumentali non legati da un nesso organizzativo - funzionale), si è fuori dall'ipotesi di cui all'art. 2112 ce, essendo invece applicabile l'art. 1406 ce, che condiziona l'efficacia della cessione al consenso del contraente ceduto.

Ed invero, seppure può oggi ritenersi che l'autonomia funzionale del ramo di azienda ceduto non coincida con la materialità dello stesso (quanto a strutture, beni strumentali ed attrezzature, etc), ma possa consistere anche in un ramo "smaterializzato" o "leggero", costituito in prevalenza da rapporti di lavoro organizzati in modo idoneo, anche potenzialmente (od al netto dei supporti generali sussistenti presso l'azienda cedente), allo svolgimento di un'attività economica, ciò non toglie che tale autonomia dell'entità ceduta debba essere obiettivamente apprezzabile, sia pur con possibili interventi integrativi imprenditoriali ad opera del cessionario, al fine di verificarne l'imprescindibile requisito comunitario della sua "conservazione". Non può ammettersi invece -alla luce dei principi comunitari, cfr. C.G.E. 24 gennaio 2002, causa C-510- che tale legame funzionale possa derivare (soggettivamente) solo dalla qualificazione fattane dal cedente e dal cessionario al momento del trasferimento, consentendo ai soggetti stipulanti il negozio traslativo (peraltro neppure portatori di superiori interessi pubblici o collettivi), la libera definizione della fattispecie cui la norma inderogabile si applica, e ciò in contrasto con la disciplina comunitaria in ordine all'inderogabilità dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di azienda.

D'altro canto è principio consolidato nella giurisprudenza comunitaria (cfr. C.G.E. 14 novembre 1996, C-305\1994) quello per cui la vicenda traslativa si perfeziona ipso iure, risultando irrilevante la contraria volontà delle parti del negozio traslativo. Questa Corte ha poi già ritenuto che mentre nell'ipotesi della cessione di ramo di azienda si realizza la successione legale nel rapporto di lavoro del cessionario senza bisogno del consenso dei contraenti ceduti, nel caso della mera esternalizzazione di servizi ricorre la fattispecie della cessione dei contratti di lavoro, che richiede per il suo perfezionamento il consenso dei lavoratori ceduti (Cass. 16 ottobre 2006 n. 22125; Cass. 5 marzo 2008 n. 5932). Deve pertanto ritenersi operante, anche a seguito dell'art. 32 del d.lgs n. 2763, il principio per cui per "ramo d'azienda", ai sensi dell'art. 2112 cod. civ., come tale suscettibile di autonomo trasferimento riconducibile alla disciplina dettata per la cessione di azienda, deve intendersi ogni entità economica organizzata la quale, in occasione del trasferimento, conservi la sua identità -come del resto previsto dalla prima parte dell'art. 32 del d.lgs n. 2763- pur potendosi individuare, nel contratto di cessione, una porzione o frazione produttiva che precedentemente era strettamente legata ai supporti logistici e materiali presenti nell'azienda cedente. Ciò presuppone comunque una preesistente entità produttiva funzionalmente autonoma (potendo conservarsi solo qualcosa che già esiste), e non anche una struttura produttiva creata "ad hoc" in occasione del trasferimento o come tale unicamente identificata dalle parti del negozio traslativo, essendo preclusa l'esternalizzazione come forma incontrollata di espulsione di frazioni non coordinate fra loro, di semplici reparti o uffici, di articolazioni non autonome, unificate soltanto dalla volontà dell'imprenditore (cfr. Cass. 9 ottobre 2009 n. 21481) e non dall'inerenza del rapporto ad una entità economica dotata di autonoma ed obiettiva funzionalità. Ne consegue che può applicarsi la disciplina dettata dall'art. 2112 cod. civ. anche in caso di frazionamento e cessione di parte dello specifico settore aziendale destinato a fornire il supporto logistico sia al ramo ceduto che all'attività della società cessionaria, purché esso presenti, all'interno della più ampia struttura aziendale oggetto della cessione, la propria organizzazione di beni e persone al fine della fornitura di particolari servizi per il conseguimento di obiettive finalità produttive, sicché i reciproci rapporti vengono trasferiti dal cedente al cessionario, ai sensi dell'art. 2112 cod. civ., senza necessità di un loro consenso (cfr. già Cass. 1 "febbraio 2008 n. 2489; Cass. 17 marzo 2009 n. 6452; Cass. 13 ottobre 2009 n. 21697).

Nella specie la Corte di merito ha ritenuto che a seguito della modifica del 5° comma dell'art. 2112 c.c.. ad opera del d.lgs. n. 2763, il requisito della preesistenza del ramo d'azienda (funzionalmente autonomo) rispetto al momento del trasferimento, non poteva più considerarsi sussistente (pagg. 14-15 sentenza impugnata), ritenendo sufficiente la preesistenza di una "entità economica suscettibile di divenire articolazione autonoma a seguito del trasferimento, identificata come tale dalle parti" (pag. 18 sentenza impugnata). Ha inoltre accertato che i servizi ceduti "non si ponevano come un'articolazione autonoma funzionante come tale nell'ambito organizzativo di Idea I.". Ha tuttavia ritenuto, con motivazione sul punto assolutamente insufficiente alla luce dei principi esposti, che le "funzioni di reception, guardiania, fattorinaggio, costituivano entità economiche potenzialmente idonee a divenire autonome...a seguito dell'identificazione operata nell'ambito della cessione" (ibidem), sicché il ricorso principale va accolto.

4. Passando all'esame del ricorso incidentale condizionato, si osserva.

La società B. censura la sentenza impugnata per aver riconosciuto sussistente l'interesse ad agire della L..

Con il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 1421 c.c. e 100 c.p.c, deducendo che nessun pregiudizio causato dalla vicenda traslativa era stato dedotto dalla lavoratrice.

Con il secondo motivo denuncia una omessa motivazione in ordine alla sussistenza o meno dell'interesse ad agire anche a fronte della pacifica estinzione del rapporto di lavoro con la società B., recesso non impugnato, sicché risultava anche inammissibile la domanda della L. accertamento dell'attuale esistenza di un rapporto di lavoro subordinato con la società Idea I.. I due motivi, che per la loro connessione possono essere congiuntamente esaminati, sono infondati. Questa Corte ha più volte osservato che l'interesse ad agire, in termini generali, si identifica nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice. In particolare esso presuppone uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza di un rapporto giuridico, tale da arrecare all'interessato un pregiudizio concreto ed attuale, che si sostanzia in un'illegittima situazione di fatto continuativa e che, perciò, si caratterizza per la sua stessa permanenza (Cass. 9 maggio 2012 n. 7096; Cass. ord. 27 gennaio 2011 n. 2051; Cass. 17 maggio 2006 n. 11536).

La sentenza impugnata risulta in linea con i principi esposti, versandosi in ipotesi di incertezza oggettiva sull'esistenza di un rapporto giuridico, non eliminabile senza l'intervento del giudice, tale da arrecare all'interessato un pregiudizio concreto ed attuale, tanto più, come evidenziato dalla Corte di merito, a seguito di licenziamento da parte di soggetto la cui natura di datore di lavoro era anch'essa incerta, dipendendo dall'accertamento richiesto circa la validità ed efficacia della cessione del dedotto ramo d'azienda. 5. Il ricorso incidentale va pertanto rigettato, mentre va accolto i ricorso principale; la sentenza impugnata cassata, con rinvio, per l'ulteriore esame della controversia e la quantificazione delle spese, comprese quelle del presente giudizio di legittimità, ad altro giudice in dispositivo indicato.

 

P.Q.M.

 

Riunisce i ricorsi. Rigetta il ricorso incidentale ed accoglie quello principale. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Genova.