L'argomento di cui al tiotolo risulta trattato dal Ministero dello Sviluppo economico nel parere n.203064/2012 il contenuto si riassume di seguito  .

Nel caso di lavoro intermittente o a chiamata, per poter vantare i due anni
richiesti dalla disciplina di settore per l'attività di vendita e di
somministrazione, al fine di dimostrare il possesso dei requisiti professionali
per la vendita di prodotti alimentari o per aprire un bar, «possano entrare a
far parte del relativo conteggio esclusivamente i contributi previdenziali
versati a seguito di retribuzione corrisposta per effettiva prestazione
lavorativa svolta».

In pratica, se all'Inps risultano versati anche i
contributi sull'effettivo ammontare dell'indennità di disponibilità, il periodo
di vacanza lavorativa, sebbene retribuito, non può essere valutato positivamente
nel computo del periodo lavorativo richiesto dall'art. 71 del dlgs 59/2010. È
quanto precisa il ministero dello sviluppo economico, direzione generale per il
mercato, divisione IV, promozione della concorrenza, nel parere 203064/2012 per
i soggetti assunti con questo particolare tipo di contratto.

Peraltro, proprio in relazione al fatto che il contratto di lavoro intermittente impone al
datore di lavoro di versare i contributi senza operare la distinzione tra
retribuzione e indennità, l'accertamento tramite l'Inps, previsto dalla
disciplina del commercio quale elemento di prova, non consente, in questo caso,
di documentare l'effettiva prestazione lavorativa svolta, anche perché nel
contratto in questione non è obbligatorio inserire l'orario o la collocazione
temporale della prestazione lavorativa. Per risolvere il problema, precisa
quindi la nota, è necessario che il Comune acquisisca le informazioni relative
all'orario di lavoro prestato dal dipendente o tramite il contratto oppure
tramite attestazione rilasciata dal datore di lavoro.

Diverso è, invece,  il caso del dipendente assunto a tempo pieno; perché in questo caso è
sufficiente sommare le giornate lavorative effettivamente rese. Nel caso di
orario prestato a tempo parziale, peraltro, osserva ancora il ministero, ai fini
del raggiungimento dell'obiettivo perseguito dalla ratio della norma, perché
possa essere valutata positivamente la richiesta di riconoscimento, sarà
necessario che il lavoro a part-time sia corrispondente almeno al 50% di quello
svolto con contratto a tempo pieno.