Per coloro che, pur avendo versato ,in base a quanto disposto  dall'art.5 dec.legvo n.109/12, per la regolarizzazione dei lavoratori extracomunitari ,i mille euro stabiliti, ma che poi non hanno presentato la relativa domanda ,il Ministero dell'Interno ha disposto la riapertura dei termini  per effettuare tale adempimento a decorrere dalle ore 8 del giorno  10.12.2012,sino alle 24 del giorno 31,1,2013,evidenziando che  le relsative istruzioni operstiove al riguardo   sono disciplinate  nella sottoriportata  circolare  n.7529/12

------------------------------------------------------------------

 Circolare 04 dicembre 2012, n. 7529

Emersione dal lavoro irregolare ex art. 5 decreto legislativo 16 luglio 2012 , n. 109. Precisazioni ed indicazioni operative.

 

Di seguito alle circolari n. 5090 del 31 luglio 2012 e n. 5638 del 7 settembre 2012 relative al decreto legislativo indicato in oggetto ed a seguito di numerosi quesiti pervenuti si forniscono le seguenti indicazioni.

 

PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO FORFETARIO E COMPLETAMENTO DELLA REGOLARIZZAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Sono stati segnalati a questa Direzione Centrale casi in cui risultano regolarmente effettuati entro il 15 ottobre 2012 i pagamenti del contributo forfetario di 1000 Euro attraverso il modello "F24" e non risultano poi inviate al sistema informatico del Ministero dell'Interno - Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione - le correlate domande.

Al riguardo, considerando che l'Agenzia delle Entrate - Direzione centrale Amministrazione Pianificazione e Controlli - ha comunicato gli estremi di tutti i pagamenti dei contributi forfetari - che a breve verranno resi disponibili agli Sportelli Unici - compresi quelli a cui non ha fatto seguito la presentazione della domanda di emersione per lavoratori extracomunitari, si potrà effettuare il necessario riscontro tra gli F24 e le relative domande. Si ritiene quindi opportuno acquisire al suddetto sistema informatico le domande di cui trattasi in quanto l'avvenuto pagamento del contributo forfetario può considerarsi come manifestazione espressa di volontà del datore di lavoro di procedere alla regolarizzazione del rapporto di lavoro con il cittadino extracomunitario.

Pertanto, gli utenti che hanno versato il contributo forfetario ed intendono completare la procedura di regolarizzazione inviando la domanda, potranno accedere, a partire dalle ore otto del 10 dicembre 2012, direttamente al sistema di inoltro telematico utilizzando l'indirizzo https://nullaostalavoro.interno.it senza necessità di registrarsi.

L'utente dovrà utilizzare le seguenti credenziali:

- per la mail utente: il codice fiscale/partita IVA del datore di lavoro riportato sul modello F24;

- per la password: il numero del documento identificativo del lavoratore, presente sullo stesso modello.

I dati di accesso dovranno essere corrispondenti esattamente a quelli presenti sul modello F24 con cui è stato effettuato il versamento.

Una volta avuto accesso al sistema di inoltro telematico, gli utenti avranno a disposizione per la compilazione i due modelli EM-DOM ed EM-SUB tra i quali scegliere. Non sarà possibile effettuare il cambio password. Eventuali richieste di assistenza alla compilazione ed all'invio potranno essere inoltrate tramite l'apposito modulo accedendo alla sezione help desk dell'applicativo.

Sarà possibile inviare le istanze entro e non oltre il termine perentorio del 31/1/2013.

Della presente procedura , riservata ai soli casi qui considerati, sarà data tempestiva informazione sul sito www.interno.gov.it.

 

INTERRUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Il datore di lavoro è tenuto a completare la procedura di emersione, perfezionando la volontà di pervenire alla regolarizzazione del lavoratore extracomunitario, manifestata con il versamento del contributo forfettario di 1000 euro e con la presentazione della dichiarazione di emersione, firmando presso lo Sportello Unico competente il contratto di soggiorno e contestualmente assolvendo all'obbligo di comunicazione obbligatoria di assunzione, così come indicato all'articolo 6 del decreto 29 agosto 2012

Soltanto dopo aver perfezionato gli adempimenti di cui sopra, il datore di lavoro potrà eventualmente porre fine al rapporto di lavoro nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia.

Nel caso in cui il rapporto di lavoro si interrompa prima della conclusione della procedura presso lo Sportello Unico il datore di lavoro deve darne comunicazione allo stesso e alla sede locale dell'INPS. Tale interruzione potrà determinarsi a causa di forza maggiore sopravvenuta, ad es. il decesso della persona da assistere e per il lavoro subordinato la cessazione di azienda; in tal caso sarà consentito, al momento della convocazione, il subentro di un componente del nucleo familiare del defunto o dell'azienda subentrante, eventualmente anche modificando il rapporto di lavoro, purché sussistano i requisiti previsti dalla norma. Qualora il predetto subentro non sia possibile, al lavoratore verrà rilasciato un permesso di soggiorno per attesa occupazione.

Nell'ipotesi in cui il rapporto di lavoro si interrompa per altri motivi al di fuori di quelli sopra menzionati, si ribadisce che il datore di lavoro che ha presentato la domanda di emersione dovrà, comunque, presentarsi insieme al lavoratore il giorno della convocazione presso lo Sportello Unico, al fine di formalizzare la rinuncia al rapporto di lavoro, specificando i motivi che ne hanno causato l'interruzione e sottoscrivere, contestualmente al lavoratore straniero, il contratto di soggiorno, per il periodo relativo all'effettivo impiego del lavoratore. Solo a seguito di tale adempimento si perfezionerà la conseguente estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi prevista dalla norma.

Si aggiunge che il datore di lavoro dovrà provvedere al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali all'INPS, a favore del lavoratore straniero, per l'intero periodo di effettiva durata del rapporto di lavoro e comunque non inferiore ai sei mesi.

Ai lavoratori interessati sarà consentito, quindi, di richiedere il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione.

Inoltre, nel caso in cui, a seguito della convocazione, soltanto il datore di lavoro si rechi regolarmente presso lo Sportello Unico, si procederà comunque all'archiviazione dei procedimenti penali e amministrativi a carico dello stesso ex art. 5, comma 10, dlgs 109/2012.

Infine, si precisa che, nelle more della definizione della procedura di emersione, i lavoratori stranieri non possono in ogni caso essere assunti da un datore di lavoro diverso da quello che ha presentato la domanda di emersione.

 

DISCONOSCIMENTO DELL'ISTANZA

Nel caso in cui il datore di lavoro voglia disconoscere l'istanza stessa, sarà tenuto ad effettuare la denuncia di furto di identità presso le competenti autorità di pubblica sicurezza e presentarla presso lo Sportello Unico. Conseguentemente lo Sportello Unico potrà procedere alla chiusura della domanda stessa.