Si segnala il  sottostante

 
Messaggio n. 20489
 
 del 12.12.12 avente ad  oggettpo
OGGETTO: Eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 verificatisi nei territori delle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo. Differimento del termine per il versamento dei contributi soggetto di sospensione 1.    Differimento del termine per il versamento dei contributi sospesi

Con riferimento agli eventi sismici verificatisi in data 20 e 29 maggio 2012 nei territori delle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, si rende noto che la legge del 7 dicembre 2012, n. 213 (in G.U. n. 286 del 2012) di conversione, con modificazioni, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, recante disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012, ha modificato l'art. 11, comma 6, del decreto legge n. 174 del 10 ottobre 2012, fissando al 20 dicembre 2012 il termine per effettuare il versamento dei contributi oggetto di sospensione.

Pertanto, il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali non versati nel periodo della sospensione, senza applicazione di sanzioni e interessi, dovrà essere effettuato in unica soluzione, entro il 20 dicembre 2012, secondo le indicazioni già fornite con il messaggio n. 20135 del 6 dicembre 2012.

 

2.     Precisazioni sulle modalità di recupero dei contributi sospesi- Artigiani e commercianti

Ad integrazione del msg 20135 del 6 dicembre 2012, si comunicano le istruzioni per il pagamento in forma rateale della contribuzione dovuta dagli iscritti alle gestioni degli artigiani e commercianti.

In caso di richiesta di rateazione, la sede dovrà acquisire la domanda di dilazione con la procedura H= GESTIONE DILAZIONI AMMINISTRATIVE (NON LA PROCEDURA G= GESTIONE DILAZIONI PER SOSPENSIONI COPNTRIBUTIVE) indicando come data domanda 20/12/2012.

Le domande dovranno essere acquisite a partire dal giorno 20/12/2012.