Il testo del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (pubblicato nel supplemento ordinario n. 194/L alla Gazzetta Ufficiale 19 ottobre 2012, n. 245), coordinato con la legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221 ( recante: «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese.» risulta pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.294 del 18.dicembre 2012 -Supp.Ord.n.208.

Di seguito, si evidenziano le seguenti  disposizioni del predetto provvedimento che riguardano in modo specifico la materia del lavoro,precisando che le parti in grasssetto sono state inserite dalla legge di conversione

A)   In primo luogo si richiama l'attenzione sulle disposizioni    contenute nell'art.7 ,che concernono  la trasmissione  telematica  delle  certificazioni  di  malattia  nel settore pubblico e privato  ,stabilendo che:

1. A decorrere dal sessantesimo giorno dalla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto(19.10.2012), in tutti i casi di assenza per  malattia
dei dipendenti del  settore  pubblico  non  soggetti  al  regime  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  per  il  rilascio  e  la
trasmissione  delle  certificazioni  di  malattia,  si  applicano  le
disposizioni di cui all'articolo 55-septies del  decreto  legislativo
30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e
finanziarie previste a legislazione vigente.
((1-bis. All'articolo 55-septies del decreto legislativo n. 165 del
2001, al comma 2 e' aggiunto il seguente periodo: « Il  medico  o  la
struttura sanitaria invia telematicamente la medesima  certificazioneall'indirizzo di posta elettronica personale del  lavoratore  qualora il medesimo ne faccia espressa richiesta fornendo un valido indirizzo

2. Le disposizioni di cui al  comma  1  non  si  applicano  per  le
certificazioni rilasciate al personale delle Forze armate e dei Corpi
armati dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
3. Al testo unico delle  disposizioni  legislative  in  materia  di
tutela e di sostegno della maternita'  e  della  paternita'  a  norma
dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53, di cui  al  decreto
legislativo 26  marzo  2001,  n.  151,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
a) il comma 3 dell'articolo 47 e' sostituito dai seguenti:
« 3. La certificazione  di  malattia  necessaria  al  genitore  per
fruire dei congedi di  cui  ai  commi  1  e  2  e'  inviata  per  via
telematica direttamente dal medico  curante  del  Servizio  sanitario
nazionale o con esso convenzionato((, che ha  in  cura  il  minore,))
all'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,  utilizzando  il
sistema di trasmissione delle certificazioni di malattia  di  cui  al
decreto  del  Ministro  della  salute  in  data  26  febbraio   2010,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010,  secondo
le modalita' stabilite con decreto di cui al successivo comma  3-bis,
e dal predetto Istituto e' immediatamente inoltrata, con le  medesime
modalita', al datore di lavoro interessato ((e all'indirizzo di posta
elettronica della  lavoratrice  o  del  lavoratore  che  ne  facciano
richiesta.))

3-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  da
adottare entro il 30 giugno 2013, su proposta  del  Ministro  per  la
pubblica amministrazione e la semplificazione, del Ministro  delegato
per l'innovazione tecnologica e  del  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
finanze e con il Ministro della salute, previo parere del Garante per
protezione dei dati personali, sono  adottate,  in  conformita'  alle
regole tecniche previste dal Codice dell'amministrazione digitale, di
cui al decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,  le  disposizioni
necessarie per l'attuazione di quanto disposto al comma 3, ((comprese
la  definizione  del  modello  di  certificazione   e   le   relative
specifiche))
»;
b) il comma 1 dell'articolo 51 (relativo al congedo per malattia del bambino) e' sostituito dal seguente:
« 1. Ai fini della fruizione del congedo di cui al  presente  capo,
((la lavoratrice e il lavoratore comunicano)) direttamente al medico,
all'atto della  compilazione  del  certificato  di  cui  al  comma  3
dell'articolo 47, ((le proprie generalita' allo  scopo  di  usufruire
del congedo medesimo.))
».
((3-bis. Il comma 1 dell'articolo 51  del  decreto  legislativo  26
marzo 2001, n. 151, come modificato dal  comma  3,  lettera  b),  del
presente articolo, si applica a decorrere dalla data  di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto.)),
ossia dal 19.12,.012

B)  In secondo luogo sono   da considerare  le disposizioni  contenute nell'art.23   che prevede  misure per le societa' cooperative e di mutuo soccorso  ,rispetto a cui si  stabilisce  che:

1. Le societa' di mutuo soccorso di cui alla legge 15 aprile  1886, n. 3818, sono iscritte nella sezione delle imprese sociali presso  il registro delle imprese secondo criteri e modalita' stabilite  con  un decreto del  Ministro  dello  sviluppo  economico.  Con  il  medesimo decreto e' istituita un'apposita  sezione  dell'albo  delle  societa' cooperative, di cui al decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, cui le societa' di mutuo soccorso sono automaticamente iscritte.   2. L'articolo 1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, e'  sostituito dal seguente:   «Le societa' di mutuo soccorso conseguono la personalita' giuridica nei modi stabiliti dalla presente Legge. Esse non hanno finalita'  di lucro, ma perseguono finalita' di interesse generale, sulla base  del principio costituzionale di  sussidiarieta',  attraverso  l'esclusivo svolgimento in favore dei soci e dei loro familiari conviventi di una o piu' delle seguenti attivita':   a) erogazione di trattamenti e prestazioni socio-sanitari nei  casi di infortunio, malattia ed invalidita' al lavoro, nonche' in presenza di inabilita' temporanea o permanente; b) erogazione di sussidi in caso di  spese  sanitarie  sostenute  dai    soci per la diagnosi e la cura delle malattie e degli infortuni; c) erogazione di servizi di  assistenza  familiare  o  di  contributi    economici ai familiari dei soci deceduti;   d) erogazione di contributi economici e di servizi di assistenza ai soci che si trovino in condizione di gravissimo disagio  economico  a seguito dell'improvvisa  perdita  di  fonti  reddituali  personali  e familiari  e  in  assenza  di  provvidenze  pubbliche.  Le  attivita' previste dalle lettere a) e b) possono essere svolte anche attraverso l'istituzione o la gestione dei fondi sanitari integrativi di cui  al decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.   502,   e   successive modificazioni. ».   3. L'articolo 2 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, e'  sostituito dal seguente:   «Le societa' possono  inoltre  promuovere  attivita'  di  carattere educativo e culturale dirette a realizzare finalita'  di  prevenzione sanitaria e di diffusione dei valori  mutualistici.  Le  societa'  di mutuo soccorso non  possono  svolgere  attivita'  diverse  da  quelle previste dalla presente legge,  ne'  possono  svolgere  attivita'  di impresa.   Salvi i casi previsti da disposizioni di leggi  speciali,  compreso quello relativo  alla  istituzione  e  gestione  dei  fondi  sanitari integrativi, le attivita' di cui al primo comma dell'articolo 1  sono svolte  dalle  Societa'  nei  limiti  delle  proprie   disponibilita' finanziarie e patrimoniali.».   4. All'articolo 3 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, e'  aggiunto il seguente comma:   «Possono divenire soci ordinari delle societa' di mutuo soccorso le persone fisiche. Inoltre, possono divenire  soci  altre  societa'  di mutuo soccorso, a condizione che i membri persone fisiche  di  queste siano beneficiari delle prestazioni rese dalla  Societa',  nonche'  i Fondi sanitari integrativi di cui all'articolo  2  in  rappresentanza dei  lavoratori  iscritti.  E'  ammessa   la   categoria   dei   soci sostenitori,  comunque  denominati,  i  quali  possono  essere  anche persone giuridiche. Essi possono  designare  sino  ad  un  terzo  del totale degli amministratori, da scegliersi tra i soci ordinari».   5. All'articolo 8 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, e'  aggiunto il seguente comma:   «In caso di liquidazione o di perdita della natura di  societa'  di mutuo soccorso, il patrimonio e' devoluto ad altre societa' di  mutuo soccorso ovvero ad uno dei Fondi  mutualistici  o  al  corrispondente capitolo del bilancio dello Stato ai sensi degli  articoli  11  e  20 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.».   6. La rubrica dell'articolo 18 del  decreto  legislativo  2  agosto 2002, n. 220 e' sostituita dalla seguente: « Vigilanza  sulle  banche di credito cooperativo e sulle societa' di mutuo soccorso. ».   7. All'articolo 18 del decreto legislativo 2 agosto 2002,  n.  220, sono aggiunti i seguenti commi:   «2-bis.  Le  societa'  di  mutuo  soccorso  sono  sottoposte   alla vigilanza del Ministero dello sviluppo economico e delle Associazioni nazionali  di  rappresentanza,  assistenza  e  tutela  del  movimento cooperativo ai sensi del presente decreto legislativo. Queste  ultime potranno svolgere le revisioni anche nei confronti delle societa'  di mutuo soccorso  aderenti  ad  Associazioni  di  rappresentanza  delle stesse sulla base di apposita convenzione.   2-ter. In relazione alle caratteristiche peculiari delle  Societa', i modelli di verbale di revisione e di ispezione  straordinaria  sono approvati con decreto del Ministero dello sviluppo economico.   2-quater. La vigilanza sulle societa' di mutuo soccorso ha lo scopo di accertare la conformita' dell'oggetto  sociale  alle  disposizioni dettate dagli articoli 1 e 2 della legge 15  aprile  1886,  n.  3818, nonche' la loro osservanza in fatto.   2-quinquies)). In  caso  di  accertata  violazione  delle  suddette disposizioni, gli  uffici  competenti  del  Ministero  dispongono  La perdita  della  qualifica  di  societa'  di  mutuo  soccorso   e   la cancellazione dal Registro delle Imprese e dall'Albo  delle  societa' cooperative.».   8. Il decreto di cui al comma 2-ter dell'articolo  18  del  decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, introdotto da comma 7, e' adottato entro 180 giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di conversione del presente decreto.   9. L'articolo 4 del decreto legislativo 2 agosto 2002,  n.  220  si interpreta nel senso che la vigilanza sugli enti cooperativi  e  loro consorzi esplica effetti ed  e'  diretta  nei  soli  confronti  delle pubbliche amministrazioni ai fini della legittimazione a  beneficiare delle agevolazioni fiscali, previdenziali e di altra natura,  nonche' per  l'adozione  dei  provvedimenti  previsti  dall'articolo  12  del medesimo decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220.   10. All'articolo 17, comma 3, della legge 27 febbraio 1985, n.  49, e successive modificazioni, e' soppresso il terzo periodo.   ((10-bis. Il fondo comune, unico ed indivisibile, disciplinato  dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27  novembre  2008, pubblicato nella ))Gazzetta Ufficiale(( n. 18 del  23  gennaio  2009, puo' essere alimentato anche dalle risorse  dell'ente  a  valere  sul contributo  previsto  dal  decreto-legge  1°  luglio  2009,  n.   78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che rientra  tra  le  spese  di  cui  all'articolo  10,  comma  15,   del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e  puo'  essere  destinato  anche alla costituzione di fondi di garanzia e fondi rotativi  dedicati  ad attivita' di  microcredito  e  microfinanza  in  campo  nazionale  ed internazionale.))   11. All'articolo 17, comma 4, della legge 27 febbraio 1985, n.  49, e successive modificazioni, le seguenti  parole:  «  essere  iscritte nell'elenco previsto dall'articolo 106  del  decreto  legislativo  1o settembre 1993, n. 385,» sono soppresse.   12. All'articolo 17, comma 5, della legge 27 febbraio 1985, n.  49, e successive modificazioni, dopo le parole: « le societa' finanziarie possono  assumere  partecipazioni  temporanee  di   minoranza   nelle cooperative » sono inserite le seguenti: « anche in piu' soluzioni, e sottoscrivere,    anche    successivamente    all'assunzione    delle partecipazioni, gli strumenti finanziari di cui all'articolo 2526 del codice civile».

C )  In terzo luogo occorre dedicare attenzione alle disposizioni   degli  articoli da 25 a 32 .

Infatti l'art.25   fa riferimento a  Start-up innovativa e incubatore certificato: finalita',  definizione e pubblicita',prevedendo quanto segue:

1. Le presenti disposizioni sono dirette  a  favorire  la  crescita sostenibile, lo sviluppo tecnologico, ((la  nuova  imprenditorialita' e))  l'occupazione,  in  particolare  giovanile,  con  riguardo  alle imprese start-up innovative, come definite al successivo  comma  2  e coerentemente con  quanto  individuato  nel  Programma  nazionale  di riforma 2012, pubblicato in  allegato  al  Documento  di  economia  e finanza (DEF) del 2012 e con le raccomandazioni  e  gli  orientamenti formulati  dal  Consiglio  dei  Ministri  dell'Unione   europea.   Le disposizioni  della  presente   sezione   intendono   contestualmente contribuire allo sviluppo  di  nuova  cultura  imprenditoriale,  alla creazione di un  contesto  maggiormente  favorevole  all'innovazione, cosi' come a promuovere maggiore mobilita' sociale e ad  attrarre  in Italia talenti, ((imprese innovative)) e capitali dall'estero.   2. Ai fini del presente decreto, l'impresa start-up innovativa,  di seguito  «  start-up  innovativa  »,  e'  la  societa'  di  capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una Societas Europaea, residente in Italia ai sensi dell'articolo 73  del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,  le cui azioni o quote rappresentative  del  capitale  sociale  non  sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale  di negoziazione, che possiede i seguenti requisiti: a) ((i soci, persone fisiche, detengono al momento della costituzione    e per i successivi ventiquattro mesi, la maggioranza delle quote o    azioni rappresentative del capitale sociale e dei diritti di  voto    nell'assemblea ordinaria dei soci;))   b) e' costituita e  svolge  attivita'  d'impresa  da  non  piu'  di quarantotto mesi; c) ha la sede principale dei propri affari e interessi in Italia;   d)  a  partire  dal  secondo  anno  di  attivita'  della   start-up innovativa, il totale del valore della produzione annua,  cosi'  come risultante  dall'ultimo  bilancio  approvato  entro  sei  mesi  dalla chiusura dell'esercizio, non e' superiore a 5 milioni di euro; e) non distribuisce, e non ha distribuito, utili; f) ha, quale oggetto sociale ((esclusivo o prevalente, lo sviluppo,))    la produzione e  la  commercializzazione  di  prodotti  o  servizi    innovativi ad alto valore tecnologico;   g) non e' stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda; h) possiede almeno uno dei seguenti ulteriori requisiti:   1) le spese in ricerca e sviluppo sono uguali o superiori al 20 per cento del maggiore valore fra costo e valore totale della  produzione della start-up innovativa. Dal computo per  le  spese  in  ricerca  e sviluppo sono escluse le spese per l'acquisto e la locazione di  beni immobili. ((Ai fini di questo provvedimento,  in  aggiunta  a  quanto previsto dai principi contabili, sono altresi' da annoverarsi tra  le spese  in  ricerca  e  sviluppo:  le  spese  relative  allo  sviluppo precompetitivo e competitivo, quali sperimentazione, prototipazione e sviluppo  del  business  plan,  le  spese  relative  ai  servizi   di incubazione forniti da  incubatori  certificati,  i  costi  lordi  di personale interno e consulenti esterni impiegati nelle  attivita'  di ricerca e sviluppo, inclusi soci ed amministratori, le  spese  legali per  la  registrazione  e  protezione  di  proprieta'  intellettuale, termini e licenze d'uso)). Le spese  risultano  dall'ultimo  bilancio approvato e  sono  descritte  in  nota  integrativa.  In  assenza  di bilancio nel primo anno di vita, la  loro  effettuazione  e'  assunta tramite dichiarazione sottoscritta dal  legale  rappresentante  della start-up innovativa;   2) impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi  titolo,  in percentuale  uguale  o  superiore  al  terzo   della   forza   lavoro complessiva, di personale in  possesso  di  titolo  di  dottorato  di ricerca  o  che  sta  svolgendo  un  dottorato  di   ricerca   presso un'universita' italiana o straniera, oppure in possesso di  laurea  e che  abbia  svolto,  da  almeno  tre  anni,  attivita'   di   ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in  Italia o all'estero;   3) ((sia titolare o  depositaria  o  licenziataria  di  almeno  una privativa  industriale  relativa  a   una   invenzione   industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varieta' vegetale direttamente afferenti all'oggetto sociale  e all'attivita' di impresa.))   3. Le societa' gia' costituite alla data  di  ((entrata  in  vigore della legge di conversione)) del presente decreto e in  possesso  dei requisiti previsti dal comma 2, sono considerate start-up  innovative ai fini del presente decreto se entro 60  giorni  dalla  stessa  data depositano presso  l'Ufficio  del  registro  delle  imprese,  di  cui all'articolo 2188 del codice civile, una  dichiarazione  sottoscritta dal rappresentante legale  che  attesti  il  possesso  dei  requisiti previsti dal comma 2. In tal caso, la disciplina di cui alla presente sezione trova applicazione per un periodo di quattro anni dalla  data di entrata in vigore del presente decreto, se la start-up  innovativa e' stata costituita entro i due anni precedenti, di tre anni,  se  e' stata costituita entro i tre anni precedenti, e di due  anni,  se  e' stata costituita entro i quattro anni precedenti.   4. Ai fini del presente decreto, sono start-up a vocazione  sociale le start-up innovative di cui al comma 2  e  3  che  operano  in  via esclusiva nei settori indicati all'articolo 2, comma 1,  del  decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155.   5.  Ai  fini  del  presente  decreto,  l'incubatore   di   start-up innovative certificato, di seguito: « incubatore certificato » e' una societa' di capitali,  costituita  anche  in  forma  cooperativa,  di diritto italiano ovvero una Societas Europaea, residente in Italia ai sensi dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che offre servizi per sostenere la  nascita  e lo sviluppo di start-up innovative ed e'  in  possesso  dei  seguenti requisiti: a) dispone di strutture, anche immobiliari,  adeguate  ad  accogliere    start-up innovative, quali spazi riservati  per  poter  installare    attrezzature di prova, test, verifica o ricerca;   b) dispone di attrezzature adeguate  all'attivita'  delle  start-up innovative, quali sistemi di accesso in banda  ultralarga  alla  rete internet, sale riunioni, macchinari per test, prove o prototipi;   c) e' amministrato o diretto da persone di riconosciuta  competenza in materia di impresa e innovazione e ha a disposizione una struttura tecnica e di consulenza manageriale permanente;   d) ha regolari rapporti di collaborazione con  universita',  centri di ricerca, istituzioni pubbliche e partner finanziari  che  svolgono attivita' e progetti collegati a start-up innovative;   e) ha adeguata e comprovata esperienza nell'attivita' di sostegno a start-up innovative, la cui sussistenza  e'  valutata  ai  sensi  del comma 7.   6. Il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) del comma 5 e' autocertificato dall'incubatore  di  start-up  innovative, mediante dichiarazione sottoscritta  dal  rappresentante  legale,  al momento dell'iscrizione alla  sezione  speciale  del  registro  delle imprese di cui al comma 8, sulla base di indicatori e relativi valori minimi che sono stabiliti con decreto del  Ministero  dello  sviluppo economico da adottarsi entro 60 giorni dalla  data  di  ((entrata  in vigore della legge di conversione)) del presente decreto.   7. Il possesso del requisito di cui alla lettera e) del comma 5  e' autocertificato  dall'incubatore  di  start-up  innovative,  mediante dichiarazione sottoscritta dal rappresentante  legale  presentata  al registro delle imprese, sulla base di valori minimi  individuati  con il medesimo decreto del Ministero dello sviluppo economico di cui  al comma 6 con riferimento ai seguenti indicatori: a) numero di candidature di progetti di costituzione e/o  incubazione    di start-up innovative ricevute e valutate nel corso dell'anno; b) numero di start-up innovative avviate e ospitate nell'anno; c) numero di start-up innovative uscite nell'anno; d) numero complessivo di collaboratori e personale ospitato; e) percentuale di variazione del numero  complessivo  degli  occupati    rispetto all'anno, precedente; f) tasso di crescita media del valore della produzione delle start-up    innovative incubate; g) ((capitali di rischio ovvero finanziamenti, messi  a  disposizione    dall'Unione europea, dallo  Stato  e  dalle  regioni,  raccolti  a    favore delle start-up innovative incubate;)) h) numero di brevetti registrati dalle start-up innovative  incubate,    tenendo conto del relativo settore merceologico di appartenenza.   8. Per le start-up innovative di cui ((ai commi 2 e 3)) e  per  gli incubatori certificati di cui al comma 5,  le  Camere  di  commercio, industria,  artigianato  e  agricoltura  istituiscono  una   apposita sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo  2188 del codice civile,  a  cui  la  start-up  innovativa  e  l'incubatore certificato devono essere iscritti al fine di poter beneficiare della disciplina della presente sezione.   9. Ai fini dell'iscrizione  nella  sezione  speciale  del  registro delle imprese di cui al comma 8, la  sussistenza  dei  requisiti  per l'identificazione  della  start-up   innovativa   e   dell'incubatore certificato di cui rispettivamente  al  comma  2  e  al  comma  5  e' attestata mediante apposita autocertificazione  prodotta  dal  legale rappresentante e  depositata  presso  l'ufficio  del  registro  delle imprese.   10. La sezione speciale del registro delle imprese di cui al  comma 8 consente la condivisione, nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, delle  informazioni  relative,  per  la  start-up innovativa: all'anagrafica, all'attivita' svolta, ai soci fondatori e agli altri collaboratori, al bilancio,  ai  rapporti  con  gli  altri attori  della  filiera  quali  incubatori  o  investitori;  per   gli incubatori  certificati:  all'anagrafica,  all'attivita'  svolta,  al bilancio, cosi' come ai requisiti previsti al comma 5.   11. Le informazioni di cui al comma 12, per la start-up innovativa, e  13,  per  l'incubatore   certificato,   sono   rese   disponibili, assicurando  la  massima  trasparenza  e  accessibilita',   per   via telematica o su supporto informatico in formato  tabellare  gestibile da  motori  di  ricerca,   con   possibilita'   di   elaborazione   e ripubblicazione gratuita da  parte  di  soggetti  terzi.  Le  imprese start-up innovative e gli incubatori certificati assicurano l'accesso informatico alle suddette informazioni dalla home  page  del  proprio sito Internet.   12. La start-up innovativa e' automaticamente iscritta alla sezione speciale del registro delle imprese di cui  al  comma  8,  a  seguito della  compilazione  e  presentazione  della   domanda   in   formato elettronico, contenente le seguenti informazioni: a) data e luogo di costituzione, nome e indirizzo del notaio; b) sede principale ed eventuali sedi periferiche; c) oggetto sociale;   d) breve descrizione dell'attivita' svolta, comprese l'attivita'  e le spese in ricerca e sviluppo;   e) elenco dei soci, con trasparenza rispetto a fiduciarie, holding, con autocertificazione di veridicita';   f) elenco delle societa' partecipate; g) indicazione dei titoli di studio e delle esperienze  professionali    dei soci e del personale che  lavora  nella  start-up  innovativa,    esclusi eventuali dati sensibili;   h)  indicazione  dell'esistenza  di  relazioni  professionali,   di collaborazione o commerciali con incubatori certificati,  investitori istituzionali e professionali, universita' e centri di ricerca; i) ultimo bilancio depositato, nello standard XBRL;   l) elenco dei diritti di  privativa  su  proprieta'  industriale  e intellettuale.   13.  L'incubatore  certificato  e'  automaticamente  iscritto  alla sezione speciale del registro delle imprese di  cui  al  comma  8,  a seguito della compilazione e presentazione della domanda  in  formato elettronico, contenente le seguenti  informazioni  recanti  i  valori degli indicatori, di cui ai commi 6 e 7,  conseguiti  dall'incubatore certificato alla data di iscrizione: a) data e luogo di costituzione, nome e indirizzo del notaio; b) sede principale ed eventuali sedi periferiche; c) oggetto sociale;   d) breve descrizione dell'attivita' svolta;   e)  elenco  delle  strutture  e  attrezzature  disponibili  per  lo svolgimento della propria attivita'; f) indicazione  delle  esperienze  professionali  del  personale  che    amministra e dirige l'incubatore  certificato,  esclusi  eventuali    dati sensibili;   g) indicazione dell'esistenza di collaborazioni con  universita'  e centri di ricerca, istituzioni pubbliche e partner finanziari;   h) indicazione dell'esperienza acquisita nell'attivita' di sostegno a start-up innovative.   14. Le informazioni  di  cui  ai  commi  12  e  13  debbono  essere aggiornate con cadenza non superiore a sei mesi e sono sottoposte  al regime di pubblicita' di cui al comma 10.   15. Entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla  chiusura  di  ciascun  esercizio,  il  rappresentante legale  della  start-up  innovativa  o  dell'incubatore   certificato attesta  il  mantenimento  del  possesso   dei   requisiti   previsti rispettivamente  dal  comma  2  e  dal  comma  5  e   deposita   tale dichiarazione presso l'ufficio del registro delle imprese.   16. Entro 60 giorni dalla perdita dei requisiti di cui ai commi 2 e 5 la start-up innovativa o l'incubatore certificato  sono  cancellati d'ufficio dalla sezione speciale del registro delle imprese di cui al presente articolo, permanendo l'iscrizione alla sezione ordinaria del registro delle imprese. Ai fini di cui al  periodo  precedente,  alla perdita  dei  requisiti  e'  equiparato  il  mancato  deposito  della dichiarazione di cui al comma 15. Si applica l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004, n. 247.   17. Le Camere di commercio, industria, artigianato  e  agricoltura, provvedono alle attivita' di cui  al  presente  articolo  nell'ambito delle  dotazioni  finanziarie,  umane  e  strumentali  disponibili  a legislazione vigente.

L'art.26  concerne la   deroga al diritto societario e la  riduzione degli oneri per l'avvio delle start up innovatiove ,stastuenmdo che:

1. Nelle start-up innovative il termine entro il quale  la  perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo stabilito dagli  articoli 2446, comma secondo, e 2482-bis, comma quarto, del codice civile,  e' posticipato  al  secondo   esercizio   successivo.   Nelle   start-up innovative che si trovino nelle ipotesi previste dagli articoli  2447 o 2482-ter del codice  civile  l'assemblea  convocata  senza  indugio dagli amministratori,  in  alternativa  all'immediata  riduzione  del capitale e al contemporaneo aumento del  medesimo  a  una  cifra  non inferiore  al  minimo  legale,  puo'  deliberare  di  rinviare   tali decisioni alla chiusura dell'esercizio successivo. Fino alla chiusura di tale esercizio non opera la causa di scioglimento  della  societa' per riduzione o perdita del capitale sociale  di  cui  agli  articoli 2484, primo comma, punto n. 4), e 2545-duodecies del  codice  civile. Se entro l'esercizio successivo il capitale non  risulta  reintegrato al di sopra del minimo legale, l'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio  deve  deliberare  ai  sensi  degli  articoli  2447  o 2482-ter del codice civile.   2. L'atto costitutivo della start-up innovativa costituita in forma di societa' a responsabilita' limitata puo' creare categorie di quote fornite di diritti diversi e, nei limiti imposti  dalla  legge,  puo' liberamente determinare il contenuto delle varie categorie  anche  in deroga a quanto previsto dall'articolo 2468, commi secondo  e  terzo, del codice civile.   3. L'atto costitutivo della societa' di cui al comma  2,  anche  in deroga ((all'articolo 2479, quinto comma)), del codice  civile,  puo' creare categorie di quote che non attribuiscono diritti di voto o che attribuiscono al socio diritti di voto in  misura  non  proporzionale alla  partecipazione  da  questi  detenuta  ovvero  diritti  di  voto limitati a particolari argomenti  o  subordinati  al  verificarsi  di particolari condizioni non meramente potestative.   4. Alle start-up innovative di cui all'articolo 25 comma 2, non  si applica la disciplina prevista per le societa' di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724,  e  all'articolo  2,  commi  da 36-decies a 36-duodecies del decreto-legge 13 agosto  2011,  n.  138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.   5. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2468, comma primo, del codice civile, le quote  di  partecipazione  in  start-up  innovative costituite in forma di societa' a  responsabilita'  limitata  possono costituire oggetto di offerta al  pubblico  di  prodotti  finanziari, anche attraverso i  portali  per  la  raccolta  di  capitali  di  cui all'articolo 30 del presente decreto, nei limiti previsti dalle leggi speciali.   6. Nelle start-up innovative costituite  in  forma  di  societa'  a responsabilita' limitata, il  divieto  di  operazioni  sulle  proprie partecipazioni stabilito dall'articolo 2474  del  codice  civile  non trova applicazione qualora l'operazione sia compiuta in attuazione di piani di incentivazione che  prevedano  l'assegnazione  di  quote  di partecipazione a dipendenti, collaboratori o  componenti  dell'organo amministrativo, prestatori di opera e servizi anche professionali.   7. L'atto costitutivo delle societa' di cui all'articolo 25,  comma 2, e degli incubatori certificati di cui all'articolo 25 comma 5 puo' altresi' prevedere, a seguito dell'apporto da parte  dei  soci  o  di terzi anche di opera o servizi, l'emissione di  strumenti  finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche  di  diritti  amministrativi, escluso il voto nelle decisioni dei soci ai sensi degli articoli 2479 e 2479-bis del codice civile.   8. La start-up innovativa e l'incubatore  certificato  dal  momento della loro iscrizione  nella  sezione  speciale  del  registro  delle imprese di cui all'articolo 25 comma 8, sono esonerati dal  pagamento dell'imposta di bollo e dei diritti  di  segreteria  dovuti  per  gli adempimenti relativi alle  iscrizioni  nel  registro  delle  imprese, nonche' dal pagamento del diritto  annuale  dovuto  in  favore  delle camere di commercio. L'esenzione e' dipendente dal  mantenimento  dei requisiti previsti dalla legge per l'acquisizione della qualifica  di start-up innovativa e di incubatore certificato e dura  comunque  non oltre il quarto anno di iscrizione.

L'art.27  riguarda la remunerazione con strumenti finanziari della  start-up  innovativa  e  dell'incubatore certificato  prevedendo che:

1. Il reddito di lavoro derivante dall'assegnazione, da parte delle start-up  innovative  di  cui  all'articolo  25,  comma  2,  e  degli incubatori certificati di cui all'articolo 25,  comma  5,  ai  propri amministratori, dipendenti o collaboratori continuativi di  strumenti finanziari  o  di  ogni  altro  diritto  o  incentivo   che   preveda l'attribuzione di strumenti finanziari o  diritti  similari,  nonche' dall'esercizio di diritti di opzione  attribuiti  per  l'acquisto  di tali strumenti finanziari, non concorre alla formazione  del  reddito imponibile dei suddetti soggetti, sia ai fini fiscali,  sia  ai  fini contributivi, a condizione che tali strumenti  finanziari  o  diritti non siano riacquistati dalla start-up  innovativa  o  dall'incubatore certificato, dalla societa' emittente o  da  qualsiasi  soggetto  che direttamente controlla o e' controllato dalla start-up  innovativa  o dall'incubatore  certificato,  ovvero  e'  controllato  dallo  stesso soggetto  che  controlla  la  start-up  innovativa   o   l'incubatore certificato. Qualora gli  strumenti  finanziari  o  i  diritti  siano ceduti in contrasto con tale disposizione, il reddito di  lavoro  che non ha previamente concorso alla formazione  del  reddito  imponibile dei suddetti  soggetti  e'  assoggettato  a  tassazione  nel  periodo d'imposta in cui avviene la cessione.   2. L'esenzione di cui al comma  1  si  applica  esclusivamente  con riferimento all'attribuzione di azioni, quote,  strumenti  finanziari partecipativi  o  diritti  emessi   dalla   start-up   innovativa   e dall'incubatore certificato  con  ((i  quali))  i  soggetti  suddetti intrattengono il proprio rapporto di lavoro, nonche' di quelli emessi da societa' direttamente controllate da una start-up innovativa o  da un incubatore certificato.   3. L'esenzione di cui al comma 1 trova applicazione con riferimento al reddito di lavoro  derivante  dagli  strumenti  finanziari  e  dai diritti  attribuiti  e  assegnati  ovvero  ai  diritti   di   opzione attribuiti e esercitati dopo ((la data di  entrata  in  vigore  della legge di conversione)) del presente decreto.   4. Le azioni, le quote e  gli  strumenti  finanziari  partecipativi emessi a fronte dell'apporto di opere e servizi  resi  in  favore  di start-up innovative o di incubatori certificati,  ovvero  di  crediti maturati a seguito della prestazione di opere e servizi, ivi  inclusi quelli professionali, resi nei confronti degli stessi, non concorrono alla formazione del reddito complessivo  del  soggetto  che  effettua l'apporto, anche in deroga all'articolo 9 del decreto del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  al  momento  della  loro emissione o al momento in cui e' operata la compensazione  che  tiene luogo del pagamento.   5. Le plusvalenze realizzate mediante la cessione a titolo  oneroso degli  strumenti  finanziari  di  cui  al  presente   articolo   sono assoggettate ai regimi loro ordinariamente applicabili.

L'(( Art. 27-bis )) concerne le misure di semplificazione per  l'accesso  alle  agevolazioni  per  leassunzioni di personale nelle start-up innovative e negli  incubatori  certificati )),disponendo che:

((1. Alle start-up innovative e agli incubatori certificati di  cui
all'articolo 25 si applicano le disposizioni di cui  all'articolo  24
del  decreto-legge  22  giugno   2012,   n.   83,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  134,  con  le  seguenti
modalita' semplificate:))

(( a) il credito  d'imposta  e'  concesso  al  personale  altamente
qualificato assunto a tempo indeterminato,  compreso  quello  assunto
attraverso i contratti di apprendistato. Ai  fini  della  concessione
del credito d'imposta, non si applicano le  disposizioni  di  cui  ai
commi 8, 9 e 10 del citato articolo 24;))

(( b) il credito d'imposta e' concesso in via prioritaria  rispetto
alle altre imprese, fatta salva la quota riservata di  cui  al  comma
13-bis del predetto articolo 24. L'istanza di cui al  comma  6  dello
stesso articolo e' redatta in forma semplificata secondo le modalita'
stabilite con il decreto applicativo di cui al comma 11 del  medesimo
articolo.))

L'art.28,in merito alle disposizioni in materia di rapporto di lavoro subordinato in start up   innovative , statuisce che:

1. Le disposizioni del presente articolo trovano  applicazione  per
il periodo di 4 anni dalla  data  di  costituzione  di  una  start-up
innovativa di cui all'articolo  25,  comma  2,  ovvero  per  il  piu'
limitato periodo previsto ((dal comma 3 del  medesimo  articolo  25))
per le societa' gia' costituite.
2.  Le  ragioni  di  cui  all'articolo  1,  comma  1,  del  decreto
legislativo 6 settembre 2001, n. 368, ((nonche'  le  ragioni  di  cui
all'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 10 settembre  2003,
n. 276,))
si intendono  sussistenti  qualora  il  contratto  a  tempo
determinato, anche in somministrazione, sia stipulato da una start-up
innovativa per lo svolgimento di  attivita'  inerenti  o  strumentali
all'oggetto sociale della stessa.
3. Il contratto a tempo determinato di cui al comma 2  puo'  essere
stipulato per una durata  minima  di  sei  mesi  ed  una  massima  di
trentasei mesi, ((ferma restando  la  possibilita'  di  stipulare  un
contratto a termine di durata inferiore a sei mesi,  ai  sensi  della
normativa generale vigente.))
Entro  il  predetto  limite  di  durata
massima, piu' successivi contratti a tempo determinato possono essere
stipulati, per lo svolgimento delle ((attivita' di cui al comma  2)),
senza l'osservanza dei termini di cui all'articolo 5,  comma  3,  del
decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, o anche senza soluzione
di continuita'. In deroga al predetto limite  di  durata  massima  di
trentasei mesi, un ulteriore successivo contratto a tempo determinato
tra gli stessi soggetti e sempre per lo svolgimento  delle  attivita'
di cui al comma 2 puo'  essere  stipulato  per  la  durata  ((residua
rispetto al periodo))
  di  cui  al  comma  1,  a  condizione  che  la
stipulazione avvenga presso la Direzione ((provinciale))  del  lavoro
competente per territorio.  ((I  contratti  stipulati  ai  sensi  del
presente  comma  sono  in  ogni   caso   esenti   dalle   limitazioni
quantitative di cui all'articolo 10, comma 7, del decreto legislativo
6 settembre 2001, n. 368.))

4. Qualora, per effetto  di  successione  di  contratti  a  termine
stipulati a norma del presente  articolo,  o  comunque  a  norma  del
decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, o di altre disposizioni
di legge, il rapporto di lavoro tra lo stesso datore di lavoro  e  lo
stesso lavoratore abbia complessivamente superato i  trentasei  mesi,
comprensivi di proroghe o  rinnovi,  o  la  diversa  maggiore  durata
stabilita a norma del comma 3, ed indipendentemente  dagli  eventuali
periodi di interruzione tra un contratto e l'altro,  il  rapporto  di
lavoro si considera a tempo indeterminato.
5. La prosecuzione o il rinnovo dei contratti a termine di  cui  al
presente articolo oltre  la  durata  massima  prevista  dal  medesimo
articolo ovvero la loro trasformazione in contratti di collaborazione
privi  dei  caratteri  della  prestazione  d'opera  o  professionale,
determinano la trasformazione degli stessi contratti in  un  rapporto
di lavoro a tempo indeterminato.
6. Per quanto non diversamente disposto dai  precedenti  commi,  ai
contratti a tempo determinato disciplinati dal presente  articolo  si
applicano le disposizioni del decreto legislativo 6  settembre  2001,
n. 368, ((e del capo I del titolo  III  del  decreto  legislativo  10
settembre 2003, n. 276.))

7. La retribuzione dei lavoratori assunti da una  societa'  di  cui
all'articolo 25, comma 2, e' costituita da una  parte  che  non  puo'
essere inferiore al minimo  tabellare  previsto,  per  il  rispettivo
livello di inquadramento, dal contratto collettivo applicabile, e  da
una   parte   variabile,   consistente   in   trattamenti   collegati
all'efficienza o alla redditivita' dell'impresa,  alla  produttivita'
del lavoratore o del  gruppo  di  lavoro,  o  ad  altri  obiettivi  o
parametri  di   rendimento   concordati   tra   le   parti,   incluse
l'assegnazione di opzioni per l'acquisto  di  quote  o  azioni  della
societa' e la cessione gratuita delle medesime quote o azioni.
8. I contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni  sindacali
comparativamente piu' rappresentative  sul  piano  nazionale  possono
definire  in  via  diretta  ovvero  ((in  via  delegata  ai   livelli
decentrati con accordi  interconfederali  o  di  categoria  o  avvisi
comuni))
: a)  criteri  per  la  determinazione  di  minimi  tabellari
specifici di cui al comma 7  funzionali  alla  promozione  dell'avvio
delle start-up innovative, nonche' criteri per la  definizione  della
parte variabile di  cui  al  comma  7;  b)  disposizioni  finalizzate
all'adattamento delle regole di gestione del rapporto di lavoro  alle
esigenze delle start-up innovative, nella prospettiva di  rafforzarne
lo sviluppo e stabilizzarne la presenza nella realta' produttiva.
9. Nel caso in cui sia stato stipulato un contratto  a  termine  ai
sensi delle disposizioni di cui al presente articolo da una  societa'
che non risulti avere i  requisiti  di  start-up  innovativa  di  cui
all'articolo 25, ((commi 2 e 3)), il contratto si considera stipulato
a tempo indeterminato e trovano applicazione le disposizioni derogate
dal presente articolo.
10. Gli  interventi  e  le  misure  di  cui  al  presente  articolo
costituiscono oggetto di monitoraggio a norma e per  gli  effetti  di
cui all'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 28 giugno 2012,  n.  92,
con  specifico  riferimento  alla  loro  effettiva  funzionalita'  di
promozione delle start-up innovative di cui al presente  decreto,  in
coerenza con quanto previsto dall'articolo 32.

L'art.29,che interessa gli Iìincentivi all'investimento in start-up innovative prevede che:

1. Per gli anni 2013, 2014 e 2015, all'imposta  lorda  sul  reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 19 per cento della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una  o  piu' start-up innovative direttamente ovvero per il tramite  di  organismi di   investimento   collettivo   del    risparmio    che    investano prevalentemente in start-up innovative.   2. Ai fini di  tale  verifica,  non  si  tiene  conto  delle  altre detrazioni eventualmente spettanti al contribuente.  L'ammontare,  in tutto o in parte, non detraibile nel periodo d'imposta di riferimento puo' essere portato in  detrazione  dall'imposta  sul  reddito  delle persone fisiche nei periodi d'imposta successivi,  ma  non  oltre  il terzo.   3. L'investimento massimo detraibile ai sensi del comma 1, non puo' eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro  500.000  e deve essere mantenuto per  almeno  due  anni;  l'eventuale  cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale  termine, comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo per  il  contribuente di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali.   4. Per i periodi d'imposta 2013, 2014 e  2015,  non  concorre  alla formazione del reddito dei soggetti passivi dell'imposta sul  reddito delle societa', diversi da imprese start-up  innovative,  il  20  per cento della somma investita  nel  capitale  sociale  di  una  o  piu' start-up innovative direttamente ovvero per il tramite  di  organismi di  investimento  collettivo  del  risparmio  o  altre  societa'  che investano prevalentemente in start-up innovative.   5. L'investimento massimo deducibile ai sensi del comma 4 non  puo' eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 1.800.000 e deve essere mantenuto per  almeno  due  anni.  L'eventuale  cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale  termine, comporta la decadenza dal  beneficio  ed  il  recupero  a  tassazione dell'importo dedotto, maggiorato degli interessi legali.   6. Gli organismi di investimento collettivo del risparmio  o  altre societa' che investano prevalentemente in imprese start-up innovative non beneficiano dell'agevolazione prevista dai commi 4 e 5.   7.  Per  le  start-up  a  vocazione  sociale  cosi'  come  definite all'articolo  25,  comma  4  e  per  le  start-up  che  sviluppano  e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico la detrazione di cui al comma 1 e' pari al 25 per cento della somma investita e la deduzione di cui al comma 4 e' pari al 27 per cento della somma investita.   8. Con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  di concerto con il Ministro dello sviluppo economico,  entro  60  giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente   decreto,   sono individuate le modalita' di attuazione  delle  agevolazioni  previste dal presente articolo.   9.  L'efficacia  della  disposizione  del  presente   articolo   e' subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo  3,  del  Trattato sul  funzionamento  dell'Unione  europea,  all'autorizzazione   della Commissione europea, richiesta a cura del  Ministero  dello  sviluppo economico.

L'art.30 ,dedicato alla raccolta di capitali di rischio  tramite  portali  on  line  e  al tri interventi di sostegno per le start-up innovative ,dispone quanto segue:

1. All'articolo 1, dopo il comma 5-octies  del  testo  unico  delle
disposizioni in materia finanziaria, di cui al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, sono inseriti i seguenti:
«5-novies. Per "portale per la raccolta di capitali per le start-up
innovative"  si  intende  una  piattaforma  online  che  abbia   come
finalita' esclusiva la facilitazione della raccolta  di  capitale  di
rischio da parte delle start-up innovative, comprese  le  start-up  a
vocazione sociale.
5-decies. Per "start-up innovativa" si intende la societa' definita
dall'articolo 25, comma 2, del  decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.
179.».
2. Nella parte II, titolo III, dopo il capo  III-ter  del  suddetto
decreto e' inserito il seguente:
«Capo III-quater. Gestione di portali per la raccolta  di  capitali
per le start-up innovative.
Art. 50-quinquies. (Gestione di portali per la raccolta di capitali
per start-up innovative). - 1. E' gestore di portali il soggetto  che
esercita professionalmente il servizio di gestione di portali per  la
raccolta di capitali per le start-up innovative ed  e'  iscritto  nel
registro di cui al comma 2.
2. L'attivita' di gestione di portali per la raccolta  di  capitali
per le start-up innovative e' riservata alle imprese di  investimento
e alle banche autorizzate ai relativi servizi di investimento nonche'
ai soggetti iscritti in un apposito registro tenuto dalla  Consob,  a
condizione che questi ultimi trasmettano gli  ordini  riguardanti  la
sottoscrizione   e   la   compravendita   di   strumenti   finanziari
rappresentativi di capitale esclusivamente  a  banche  e  imprese  di
investimento. Ai soggetti iscritti in tale registro non si  applicano
le disposizioni della parte II, titolo II, capo  II  e  dell'articolo
32.
3. L'iscrizione nel registro di cui al comma 2  e'  subordinata  al
ricorrere dei seguenti requisiti:
a) forma di societa' per azioni, di  societa'  in  accomandita  per
azioni,  di  societa'  a  responsabilita'  limitata  o  di   societa'
cooperativa;
b) sede legale e amministrativa o, per i soggetti comunitari, stabile
organizzazione nel territorio della Repubblica;
c) oggetto sociale conforme con quanto previsto dal comma 1;
d) possesso da parte di coloro che detengono  il  controllo  e  dei
soggetti  che  svolgono  funzioni  di  amministrazione,  direzione  e
controllo dei requisiti di onorabilita' stabiliti dalla Consob;
e)  possesso  da  parte  dei  soggetti  che  svolgono  funzioni  di
amministrazione,   direzione   e   controllo,   di    requisiti    di
professionalita' stabiliti dalla Consob.
4. I soggetti iscritti nel registro di cui al comma 2  non  possono
detenere somme di denaro o  strumenti  finanziari  di  pertinenza  di
terzi.
5. La Consob determina, con regolamento, i  principi  e  i  criteri
relativi:
a)  alla  formazione  del  registro  e  alle  relative   forme   di
pubblicita';
b) alle eventuali ulteriori condizioni per l'iscrizione nel registro,
alle cause di sospensione, radiazione e riammissione e alle misure
applicabili nei confronti degli iscritti nel registro;
c) alle eventuali ulteriori cause di incompatibilita';
d) alle regole di condotta che i gestori di portali devono rispettare
nel  rapporto  con   gli   investitori,   prevedendo   un   regime
semplificato per i clienti professionali.
6. La Consob esercita la  vigilanza  sui  gestori  di  portali  per
verificare  l'osservanza  delle  disposizioni  di  cui  al   presente
articolo e della relativa disciplina di attuazione. A questo fine  la
Consob puo' chiedere la comunicazione di  dati  e  di  notizie  e  la
trasmissione di atti e di documenti,  fissando  i  relativi  termini,
nonche' effettuare ispezioni.
7. I gestori di portali che violano le norme del presente  articolo
o le disposizioni emanate dalla Consob in forza di esso, sono puniti,
in base alla gravita' della violazione e tenuto conto  dell'eventuale
recidiva,  con  una  sanzione  amministrativa  pecuniaria   da   euro
cinquecento a euro  venticinquemila.  Per  i  soggetti  iscritti  nel
registro di  cui  al  comma  2,  puo'  altresi'  essere  disposta  la
sospensione da uno a quattro mesi o la radiazione  dal  registro.  Si
applicano i commi  2  e  3  dell'articolo  196.  Resta  fermo  quanto
previsto dalle disposizioni  della  parte  II,  titolo  IV,  capo  I,
applicabili alle imprese di investimento, alle  banche,  alle  SGR  e
alle societa' di gestione armonizzate.».
3. Dopo l'articolo 100-bis, del decreto legislativo n.  58  del  24
febbraio 1998, e' inserito il seguente:
«Art. 100-ter. (Offerte  attraverso  portali  per  la  raccolta  di
capitali). -  1.  Le  offerte  al  pubblico  condotte  esclusivamente
attraverso uno o piu' portali per la  raccolta  di  capitali  possono
avere ad oggetto soltanto la sottoscrizione di  strumenti  finanziari
emessi dalle start-up innovative  e  devono  avere  un  corrispettivo
totale  inferiore  a  quello  determinato  dalla  Consob   ai   sensi
dell'articolo 100, comma 1, lettera c).
2. La Consob determina la disciplina applicabile  alle  offerte  di
cui al comma precedente, al fine di assicurare la  sottoscrizione  da
parte  di  investitori  professionali  o  particolari  categorie   di
investitori dalla stessa individuate di  una  quota  degli  strumenti
finanziari offerti, quando l'offerta non sia riservata esclusivamente
a clienti professionali, e di tutelare gli  investitori  diversi  dai
clienti professionali nel caso in  cui  i  soci  di  controllo  della
start-up  innovativa  cedano  le  proprie  partecipazioni   a   terzi
successivamente all'offerta.».
4. All'articolo 190, comma 1, del decreto legislativo  24  febbraio
1998, n. 58, le parole: «ovvero in caso di  esercizio  dell'attivita'
di consulente finanziario  o  di  promotore  finanziario  in  assenza
dell'iscrizione negli albi di  cui,  rispettivamente,  agli  articoli
18-bis e 31.» sono sostituite dalle seguenti: «  ovvero  in  caso  di
esercizio dell'attivita'  di  consulente  finanziario,  di  promotore
finanziario o di gestore di portali in assenza dell'iscrizione  negli
albi o nel registro di cui, rispettivamente, agli articoli 18-bis, 31
e50-quinquies.».
5. La Consob detta le disposizioni attuative del presente  articolo
entro 90 giorni dalla data di ((entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione))
del presente decreto.
6. In favore delle start-up innovative,  di  cui  all'articolo  25,
comma 2 e degli incubatori certificati di cui all'articolo 25,  comma
5, l'intervento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie
imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23
dicembre 1996, n. 662, e' concesso gratuitamente e secondo criteri  e
modalita'  semplificati  individuati  con  decreto  di   natura   non
regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto  con
il Ministro dell'economia e delle  finanze,  da  adottarsi  entro  60
giorni dalla data di ((entrata in vigore della legge di conversione))
del presente decreto. Le modifiche riguardanti il  funzionamento  del
Fondo devono complessivamente assicurare il rispetto degli  equilibri
di finanza pubblica.
7. Tra  le  imprese  italiane  destinatarie  dei  servizi  messi  a
disposizione  dall'ICE-Agenzia  per  la   promozione   all'estero   e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane, di cui  all'articolo
14, comma 18, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15  luglio  2011,  n.  111,  e  successive
modificazioni, e dal Desk Italia di cui all'articolo 35 del  presente
decreto,  sono  incluse  anche  le   start-up   innovative   di   cui
all'articolo 25, comma 2. L'Agenzia  fornisce  ai  suddetti  soggetti
assistenza in materia normativa,  societaria,  fiscale,  immobiliare,
contrattualistica  e  creditizia.  L'Agenzia  provvede,  altresi',  a
individuare le principali fiere e manifestazioni internazionali  dove
ospitare  gratuitamente  le  start-up   innovative,   tenendo   conto
dell'attinenza delle loro attivita' all'oggetto della manifestazione.
L'Agenzia sviluppa iniziative per favorire l'incontro delle  start-up
innovative con investitori potenziali per  le  fasi  di  early  stage
capital e di capitale di espansione.
8.    L'ICE-Agenzia    per    la    promozione     all'estero     e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane svolge  le  attivita'
indicate con le risorse umane, strumentali e finanziarie, previste  a
legislazione vigente.

L'art.31,occupandosi  di composizione e gestione della crisi nell'impresa start-up innovativa  decadenza dei requisiti e attivita' di controllo ,sancisce che:

1. La start-up innovativa non e' soggetta a  procedure  concorsuali
diverse da quelle previste dal capo II della legge 27  gennaio  2012,
n. 3.
2. Decorsi dodici mesi dall'iscrizione nel registro  delle  imprese
del decreto di apertura della liquidazione della start-up  innovativa
adottato a norma dell'articolo 14-quinquies della  legge  27  gennaio
2012, n. 3, l'accesso ai dati relativi ai soci della stessa  iscritti
nel medesimo  registro  e'  consentito  esclusivamente  all'autorita'
giudiziaria e alle autorita' di vigilanza. La disposizione di cui  al
primo periodo si applica anche ai dati  dei  titolari  di  cariche  o
qualifiche nella societa' che rivestono la qualita' di socio.
3. La disposizione di cui  al  comma  2  si  applica  anche  a  chi
organizza in banche dati le informazioni relative ai soci di  cui  al
predetto comma.
4. Qualora la start-up innovativa perda uno dei requisiti  previsti
dall'articolo 25, comma 2, prima  della  scadenza  dei  quattro  anni
dalla data di costituzione, o del diverso termine previsto dal  comma
3 dell'articolo 25 se  applicabile,  secondo  quanto  risultante  dal
periodico aggiornamento della sezione del registro delle  imprese  di
cui ((all'articolo 25, comma 8, e in)) ogni caso, una  volta  decorsi
quattro anni dalla data di costituzione, cessa  l'applicazione  della
disciplina prevista nella presente sezione, incluse  le  disposizioni
di cui all'articolo 28, ferma restando l'efficacia  dei  contratti  a
tempo determinato  stipulati  dalla  start-up  innovativa  sino  alla
scadenza del relativo termine. Per la start-up innovativa  costituita
in  forma  di  societa'  a  responsabilita'  limitata,  le   clausole
eventualmente inserite nell'atto costitutivo ai sensi dei commi 2,  3
e 7 dell'articolo 26, mantengono efficacia limitatamente  alle  quote
di partecipazione  gia'  sottoscritte  e  agli  strumenti  finanziari
partecipativi gia' emessi.
5. Allo scopo di vigilare sul corretto utilizzo delle  agevolazioni
e sul rispetto della disciplina di  cui  alla  presente  sezione,  il
Ministero dello sviluppo economico puo' avvalersi del Nucleo speciale
spesa pubblica e  repressione  frodi  comunitarie  della  Guardia  di
finanza,  secondo  le  modalita'  previste   dall'articolo   25   del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

L'art.32 contiene disposizioni relative alla  pubblicita' e valutazione dell'impatto delle misure   ,precisando che:

1. Al fine di promuovere una maggiore consapevolezza  pubblica,  in particolare presso i giovani delle scuole superiori,  degli  istituti tecnici   superiori   e   delle   universita',   sulle   opportunita' imprenditoriali legate all'innovazione e alle materie  oggetto  della presente sezione,  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  su proposta del  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della ricerca e del Ministero dello sviluppo economico, promuove, entro  60 giorni dalla data di ((entrata in vigore della legge di conversione)) del presente decreto, un concorso  per  sviluppare  una  campagna  di sensibilizzazione a livello nazionale. Agli adempimenti previsti  dal presente  comma  si  provvede  nell'ambito   delle   risorse   umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.   2. Al fine di monitorare lo stato di attuazione delle misure di cui alla presente sezione volte a favorire la nascita e  lo  sviluppo  di start-up  innovative  e  di  valutarne  l'impatto   sulla   crescita, l'occupazione e l'innovazione, e' istituito presso il Ministero dello sviluppo  economico  un  sistema   permanente   di   monitoraggio   e valutazione, che si  avvale  anche  dei  dati  forniti  dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)  e  da  altri  soggetti  del  Sistema statistico nazionale (Sistan).   3. Il sistema di cui  al  comma  2  assicura,  con  cadenza  almeno annuale, rapporti sullo stato di  attuazione  delle  singole  misure, sulle conseguenze in termini microeconomici e macroeconomici, nonche' sul  grado  di  effettivo  conseguimento  delle  finalita'   di   cui all'articolo 25, comma  1.  Dagli  esiti  del  monitoraggio  e  della valutazione di cui al presente articolo  sono  desunti  elementi  per eventuali   correzioni   delle   misure   introdotte   dal   presente decreto-legge.   4. Allo scopo  di  assicurare  il  monitoraggio  e  la  valutazione indipendenti dello stato di  attuazione  delle  misure  di  cui  alla presente sezione, l'ISTAT organizza delle banche dati  informatizzate e pubbliche, rendendole disponibili gratuitamente.   5. Sono stanziate risorse pari a 150 mila euro per  ciascuno  degli anni 2013, 2014 e 2015,  destinate  all'ISTAT,  per  provvedere  alla raccolta e all'aggiornamento regolare dei dati necessari per compiere una  valutazione  dell'impatto,  in   particolare   sulla   crescita, sull'occupazione, e  sull'innovazione  delle  misure  previste  nella presente sezione, coerentemente  con  quanto  indicato  nel  presente articolo.   6. L'ISTAT provvede ad assicurare la piena disponibilita' dei  dati di cui al presente articolo, assicurandone la massima  trasparenza  e accessibilita',  e  quindi  la   possibilita'   di   elaborazione   e ripubblicazione gratuita e libera da parte di soggetti terzi.   7. Avvalendosi anche  del  sistema  permanente  di  monitoraggio  e valutazione previsto al comma 2, il Ministro dello sviluppo economico presenta alle Camere entro il primo marzo di ogni anno una  relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni contenute nella presente sezione,  indicando  in  particolare  l'impatto  sulla   crescita   e l'occupazione e formulando una valutazione comparata dei benefici per il sistema economico nazionale  in  relazione  agli  oneri  derivanti dalle stesse disposizioni,  anche  ai  fini  di  eventuali  modifiche normative. La prima relazione successiva all'entrata  in  vigore  del presente decreto e' presentata entro il 1° marzo 2014.
D) Infine è da tener presente le disposizioni  di cui all'art.34,comma 54,che ha apportato    le seguenti   modifiche  alla legge n.92/2012 ,efficaci dal 19.12.2012,ossia dal giorno successivo  a quello di pubblicazione in G.U.della legge n.221/12 ,di conversione del decreto legge n.179/12:

 
(( a) all'articolo 1, comma 21, lettera  b),  capoverso  3-bis,  la
parola: «fax» e' soppressa;))
, significando che, dalla data del 19.12.2012, le comunicazioni ai servizi impiego  per le  chiamate dei lavoratori  intermittenti  non potranno piu' avvenire  a mezzo  fax ,ma soltanto   mediante sms  o posta elettronica. ovvero mediante le altre modalita'che saranno individuate con   decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione,   in funzione dello sviluppo delle tecnologie.
((  b)  all'articolo  4,  comma  1,  dopo  le  parole:   «fino   al
raggiungimento  dei  requisiti  minimi  per  il  pensionamento»  sono aggiunte le seguenti: «La stessa prestazione puo' essere  oggetto  di accordi sindacali nell'ambito di procedure ex articoli 4 e  24  dellalegge 23 luglio 1991, n.  223,  ovvero  nell'ambito  di  processi  diriduzione di personale dirigente  conclusi  con  accordo  firmato  daassociazione sindacale stipulante il contratto collettivo  di  lavoro della categoria»;))
  ;

(( c) all'articolo 4, dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:))
((«7-bis. Le disposizioni  di  cui  ai  commi  da  1  a  7  trovano
applicazione anche nel caso in cui  le  prestazioni  spetterebbero  a
carico   di    forme    sostitutive    dell'assicurazione    generale
obbligatoria.))

((7-ter. Nel caso degli accordi il  datore  di  lavoro  procede  al
recupero delle somme pagate ai sensi dell'articolo 5, comma 4,  dellalegge n. 223  del  1991,  relativamente  ai  lavoratori  interessati,mediante conguaglio con i contributi  dovuti  all'INPS  e  non  trova comunque applicazione l'articolo 2, comma 31, della  presente  legge.
Resta inoltre ferma la possibilita' di  effettuare  nuove  assunzioni
anche presso le unita' produttive interessate  dai  licenziamenti  in
deroga al diritto di precedenza di cui all'articolo 8, comma 1, della
legge n. 223 del 1991».))

Pertanto, per effetto delle  suddette modifiche   si registra quanto segue:

1)  nei casi di eccedenze di personale ,tramite accordi sindacali ,il datore di lavoro puo' accollarsi una prestazione (pari alla pensione)  ed il pagamento della contribuzione fino al raggiungimento della pensione ,per accelerare l'esodo dei piu' anziani.e questo puo' avvenire  sia  negli accordi per le procedure di mobilita' collettiva ,che nell'ambito di processi di riduzione di personale dirigente.  :

2)  tali nuove norme   valgono anche nel caso in cui le prestazioni sarebbero a carico di forme sostitutive dell'asicurazione generale obbligatoria;

 3) si possono   effettuare   nuove assunzioni .anche presso le unita' produttive interessate dai licenziamenti, e  le stesse possono  essere in deroga  al diritto di precedenza   stabilito  per l'assunzione dei lavoratori posti in mobilita'.