Con il messaggio sottoriportato 10 dicembre 2012, n. 20286,l'Inps  chiarisce definitivamente che spetta

l'autorizzazione ai versamenti volontari in costanza di indennità di mobilità o di disoccupazione,considerato che  tali indennità si pongono  come semplice causa di sospensione del versamento dei contributi volontari e non come causa di preclusione all'autorizzazione

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nella circolare n. 50 del 17/4/2008, tra i chiarimenti normativi illustrati, si ricordava al punto 6, paragrafo 3, che: "La domanda di prosecuzione volontaria presentata in costanza di indennità di disoccupazione deve essere accolta". La circolare n. 146 DSEAD - n. 341 C. e V. del 9 luglio 1973 (v. punto 12.4) specifica infatti che tali domande devono essere definite positivamente, in quanto tale indennità si pone come semplice causa di sospensione del versamento dei contributi volontari e non come causa di preclusione all'autorizzazione (art. 7, comma 4, DPR 31/12/1971, n. 1432).

In tali ipotesi, pertanto, ferma restando la decorrenza dell'autorizzazione al primo sabato successivo alla relativa domanda, la possibilità di proseguire volontariamente la contribuzione può riguardare i soli periodi precedenti o successivi a quello di disoccupazione indennizzata.

In sintesi, la decorrenza giuridica dell'autorizzazione può collocarsi in un periodo coperto da contribuzione figurativa per disoccupazione, mentre la decorrenza dei pagamenti deve necessariamente corrispondere ad un periodo di assenza di contribuzione.

Considerato peraltro che in base alle norme emanate con la legge 23 luglio 1991, n. 233, l'indennità di mobilità è regolata dalla normativa che disciplina l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui all'art. 37 della L. 88/1989, la stessa non costituisce causa ostativa al rilascio dell'autorizzazione.

In analogia a quanto previsto per le domande presentate durante i periodi di disoccupazione indennizzata, anche le istanze prodotte da soggetti in mobilità devono essere pertanto definite positivamente, ferma restando la possibilità di effettuare versamenti volontari per i soli periodi precedenti o successivi a quello di mobilità.

E' stato segnalato a questa Direzione che, malgrado quanto ribadito nella citata circolare, non sono state accolte domande di autorizzazione ai versamenti volontari con la motivazione che il richiedente era in stato di mobilità o di disoccupazione.

Pertanto, le sedi il cui comportamento ha disatteso precise disposizioni in materia dovranno immediatamente rivedere le autorizzazioni ai versamenti volontari respinte ed accoglierle con la decorrenza originaria se il motivo della reiezione era fondato sullo stato di mobilità o disoccupazione del richiedente.

Ovviamente, il versamento dei contributi volontari potrà essere eseguito solo per periodi non coperti da contribuzione figurativa per mobilità o disoccupazione.