Si segnala che sulla Gazzetta Ufficiale n.274 /12 risulta pubblicato il decreto del M EF  n.200 del 19 novembre scorso ,relativo agli enti non profi ,che , entrando in vigpore dall'8.12.2012, viene sotto riportato.

                   

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'articolo 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con il quale e' stata anticipata l'istituzione in via sperimentale dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; Visto il comma 1 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, il quale stabilisce che l'IMU e' applicata in tutti i comuni del territorio nazionale in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23 del 2011, in quanto compatibili; Visto il comma 8 dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 23 del 2011, il quale dispone che si applica all'IMU l'esenzione prevista dall'articolo 7, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, recante disposizioni in materia di imposta comunale sugli immobili; Visto l'articolo 7, comma 1, lettera i) del decreto legislativo n. 504 del 1992, come modificato dal comma 1, dell'articolo 91-bis, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, in base al quale sono esenti gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalita' non commerciali di attivita' assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonche' delle attivita' di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222; Visto il comma 3, primo periodo, dell'articolo 91-bis del decreto-legge n. 1 del 2012, il quale dispone che qualora, in caso di utilizzazione mista, non sia possibile identificare gli immobili o le porzioni di immobili adibiti esclusivamente all'attivita' di natura non commerciale, ai sensi dei commi 41, 42 e 44 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, occorre applicare l'esenzione in misura proporzionale all'utilizzazione non commerciale dell'immobile come risulta da apposita dichiarazione; Visto il comma 3, secondo periodo, dell'articolo 91-bis del decreto-legge n. 1 del 2012, come integrato dal comma 6 dell'articolo 9 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, il quale dispone che, con regolamento del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 17 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalita' e le procedure relative alla predetta dichiarazione e sono stabiliti altresi' gli elementi rilevanti ai fini dell'individuazione del rapporto proporzionale, nonche' i requisiti, generali e di settore, per qualificare le attivita' di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come svolte con modalita' non commerciali; Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge n. 400 del 1988, i quali stabiliscono, tra l'altro, che con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Considerato che in attuazione dei principi comunitari e costituzionali di solidarieta' e sussidiarieta' di cui all'articolo 5 del Trattato dell'Unione Europea e agli articoli 2 e 118, ultimo comma, della Costituzione, e' necessario prevedere una specifica disciplina diretta a stabilire le modalita' e le procedure per l'applicazione dell'esenzione dall'IMU in proporzione all'utilizzazione dell'unita' immobiliare per lo svolgimento con modalita' non commerciali delle attivita' di cui al citato articolo 7, comma 1, lettera i); Udito il parere del Consiglio di Stato n. 7658/2012, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 settembre 2012; Udito il parere del Consiglio di Stato n. 10380/2012, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 novembre 2012; Rilevato che il Consiglio di Stato, nel suo parere, ha sottolineato l'esigenza che i contenuti del presente regolamento risultino quanto piu' conformi ai parametri comunitari di riferimento, con la conseguente necessita' di un appropriato dettaglio dei criteri discretivi operanti, in relazione ai diversi settori di attivita' considerata, ai fini dell'individuazione, nelle fattispecie concrete, della sussistenza o meno del requisito della commercialita' nelle medesime attivita'; Considerato inoltre che il parere del Consiglio di Stato, gia' reso positivamente in data del 27 settembre 2012, reca raccomandazioni al Governo per una redazione finale del regolamento conforme al parametro di riferimento rintracciabile nel diritto interno, nonche' a quello desumibile dal diritto dell'Unione Europea, lasciando peraltro al successivo apprezzamento dell'Esecutivo l'individuazione di modalita' e forme utili per il conseguimento di tale obiettivo di conformita'; Considerato che la successiva integrazione apportata all'articolo 91-bis, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge n. 1 del 2012, dall'articolo 9, comma 6, del decreto-legge n. 174 del 2012, risulta avere non solo ribadito la base giuridica del presente regolamento ma altresi' contribuito a precisare la sua ampiezza, disponendo che, con lo stesso, e' consentito stabilire gli elementi rilevanti ai fini dell'individuazione del rapporto proporzionale, nonche' i requisiti, generali e di settore, per qualificare le attivita' di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come svolte con modalita' non commerciali; Ritenuto conseguentemente che sussistono tutti i presupposti perche' la redazione finale del presente regolamento risulti sia aderente ai contenuti del parere del Consiglio di Stato, sia conforme alle raccomandazioni con lo stesso formulate al Governo; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri inviata con nota n. 3-15152, del 19 novembre 2012; Emana il seguente regolamento: Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento si intende per: a) IMU: l'imposta municipale propria, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; b) TUIR: decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il Testo unico delle imposte sui redditi; c) enti non commerciali: gli enti pubblici e privati diversi dalle societa' di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del TUIR, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciale; d) oggetto esclusivo o principale: per oggetto esclusivo si intende quello determinato in base alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata; per oggetto principale si intende l'attivita' essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari indicati dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto; in mancanza dell'atto costitutivo o dello statuto nelle predette forme, l'oggetto principale dell'ente stesso e' determinato in base all'attivita' effettivamente esercitata nel territorio dello Stato; e) immobili: tutti i terreni e i fabbricati posseduti e utilizzati dagli enti non commerciali; f) attivita' assistenziali: attivita' riconducibili a quelle di cui all'articolo 128 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficolta' che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonche' quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia; g) attivita' previdenziali: attivita' strettamente funzionali e inerenti all'erogazione di prestazioni previdenziali e assistenziali obbligatorie; h) attivita' sanitarie: attivita' dirette ad assicurare i livelli essenziali di assistenza definiti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001; i) attivita' didattiche: attivita' dirette all'istruzione e alla formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53; j) attivita' ricettive: attivita' che prevedono l'accessibilita' limitata ai destinatari propri delle attivita' istituzionali e la discontinuita' nell'apertura nonche', relativamente alla ricettivita' sociale, quelle dirette a garantire l'esigenza di sistemazioni abitative anche temporanee per bisogni speciali, ovvero svolte nei confronti di persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari, escluse in ogni caso le attivita' svolte in strutture alberghiere e paralberghiere di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79; k) attivita' culturali: attivita' rivolte a formare e diffondere espressioni della cultura e dell'arte; l) attivita' ricreative: attivita' dirette all'animazione del tempo libero; m) attivita' sportive: attivita' rientranti nelle discipline riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) svolte dalle associazioni sportive e dalle relative sezioni non aventi scopo di lucro, affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai sensi dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289; n) attivita' di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222: attivita' dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana; o) attivita' istituzionali: le attivita' di cui alle lettere da f) a n) del presente articolo, volte alla realizzazione di fini di utilita' sociale; p) modalita' non commerciali: modalita' di svolgimento delle attivita' istituzionali prive di scopo di lucro che, conformemente al diritto dell'Unione Europea, per loro natura non si pongono in concorrenza con altri operatori del mercato che tale scopo perseguono e costituiscono espressione dei principi di solidarieta' e sussidiarieta'; q) utilizzazione mista: l'utilizzo dello stesso immobile per lo svolgimento di una delle attivita' individuate dall'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 504 del 1992, con modalita' non commerciali, unitamente ad attivita' di cui alla stessa lettera i) svolte con modalita' commerciali, ovvero ad attivita' diverse da quelle di cui al medesimo articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 504 del 1992.

Art. 2                                Oggetto   1.  Le  disposizioni  del  presente  regolamento  sono  dirette   astabilire, ai sensi dell'articolo 91-bis, comma 3, del  decreto-legge24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge  24marzo 2012, n. 27, le modalita' e  le  procedure  per  l'applicazioneproporzionale,  a  decorrere  dal  1º  gennaio  2013,  dell'esenzionedall'IMU per le  unita'  immobiliari  destinate  ad  un'utilizzazionemista, nei casi in cui non sia  possibile  procedere,  ai  sensi  delcomma 2 del citato articolo 91-bis, all'individuazione degli immobilio delle porzioni di immobili adibiti esclusivamente allo  svolgimentodelle attivita' istituzionali con modalita' non commerciali.       Art. 3 Requisiti generali per lo svolgimento con modalita'  non  commerciali                     delle attivita' istituzionali   1.  Le  attivita'  istituzionali  sono  svolte  con  modalita'  non commerciali quando l'atto costitutivo  o  lo  statuto  dell'ente  non commerciale prevedono:     a) il divieto di distribuire, anche in modo  indiretto,  utili  e avanzi di gestione nonche' fondi, riserve o capitale durante la  vita dell'ente,  in  favore   di   amministratori,   soci,   partecipanti, lavoratori  o  collaboratori,  a  meno  che  la  destinazione  o   la distribuzione non siano imposte per legge, ovvero siano effettuate  a favore di enti che per legge,  statuto  o  regolamento,  fanno  parte della medesima e unitaria struttura e svolgono  la  stessa  attivita' ovvero altre attivita' istituzionali  direttamente  e  specificamente previste dalla normativa vigente;     b) l'obbligo di reinvestire  gli  eventuali  utili  e  avanzi  di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attivita' funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarieta' sociale;     c) l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente non commerciale in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad  altro  ente  non commerciale che  svolga  un'analoga  attivita'  istituzionale,  salvo diversa destinazione imposta dalla legge.         Art. 4                          Ulteriori requisiti   1. Fatti salvi i requisiti enunciati all'articolo 3,  le  attivita' istituzionali di seguito indicate si intendono svolte  con  modalita' non commerciali solo ove, in relazione alla loro  natura,  presentino gli ulteriori requisiti di cui ai commi seguenti.   2. Lo svolgimento di attivita' assistenziali e attivita'  sanitarie si ritiene effettuato con modalita' non commerciali quando le stesse:     a) sono accreditate e contrattualizzate o  convenzionate  con  lo Stato, le Regioni e gli enti locali e sono svolte, in ciascun  ambito territoriale  e  secondo  la  normativa  ivi  vigente,   in   maniera complementare o integrativa rispetto al servizio pubblico, e prestano a  favore  dell'utenza,  alle   condizioni   previste   dal   diritto dell'Unione europea e nazionale,  servizi  sanitari  e  assistenziali gratuiti,  salvo  eventuali  importi  di  partecipazione  alla  spesa previsti dall'ordinamento per la copertura del servizio universale;     b) se non accreditate e contrattualizzate o convenzionate con  lo Stato, le Regioni e gli enti locali, sono svolte  a  titolo  gratuito ovvero dietro versamento di corrispettivi  di  importo  simbolico  e, comunque, non superiore alla meta' dei  corrispettivi  medi  previsti per analoghe attivita'  svolte  con  modalita'  concorrenziali  nello stesso  ambito  territoriale,  tenuto  anche  conto  dell'assenza  di relazione con il costo effettivo del servizio.   3. Lo svolgimento di attivita' didattiche si ritiene effettuato con modalita' non commerciali se:     a) l'attivita' e' paritaria rispetto a quella statale e la scuola adotta un regolamento che garantisce la non discriminazione  in  fase di accettazione degli alunni;     b) sono comunque osservati gli obblighi di accoglienza di  alunni portatori  di  handicap,   di   applicazione   della   contrattazione collettiva al personale docente e non docente, di  adeguatezza  delle strutture agli standard previsti, di pubblicita' del bilancio;     c)  l'attivita'  e'  svolta  a  titolo  gratuito,  ovvero  dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico e  tali  da  coprire solamente una frazione del costo effettivo del servizio, tenuto anche conto dell'assenza di relazione con lo stesso.   4. Lo svolgimento di attivita' ricettive si ritiene effettuato  con modalita' non commerciali se le stesse sono svolte a titolo  gratuito ovvero dietro versamento di corrispettivi  di  importo  simbolico  e, comunque, non superiore alla meta' dei  corrispettivi  medi  previsti per analoghe attivita'  svolte  con  modalita'  concorrenziali  nello stesso  ambito  territoriale,  tenuto  anche  conto  dell'assenza  di relazione con il costo effettivo del servizio.   5. Lo svolgimento di attivita' culturali e attivita' ricreative  si ritiene effettuato con modalita' non commerciali se  le  stesse  sono svolte  a  titolo  gratuito,   ovvero   dietro   versamento   di   un corrispettivo simbolico e, comunque, non  superiore  alla  meta'  dei corrispettivi  medi  previsti  per  analoghe  attivita'  svolte   con modalita' concorrenziali nello  stesso  ambito  territoriale,  tenuto anche conto dell'assenza di relazione  con  il  costo  effettivo  del servizio.   6. Lo svolgimento di attivita' sportive si ritiene  effettuato  con modalita' non commerciali se le  medesime  attivita'  sono  svolte  a titolo  gratuito,  ovvero  dietro  versamento  di  un   corrispettivo simbolico e, comunque, non superiore  alla  meta'  dei  corrispettivi medi  previsti  per   analoghe   attivita'   svolte   con   modalita' concorrenziali nello stesso ambito territoriale, tenuto  anche  conto dell'assenza di relazione con il costo effettivo del servizio.          Art. 6                             Dichiarazione   1. Gli enti non commerciali  presentano  la  dichiarazione  di  cuiall'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14  marzo  2011,  n.23, indicando distintamente gli immobili per i quali e' dovuta l'IMU,anche a seguito dell'applicazione del comma 2  dell'articolo  91-bis,del decreto-legge n. 1 del 2012, nonche' gli  immobili  per  i  qualil'esenzione dall'IMU si applica in proporzione all'utilizzazione  noncommerciale  degli  stessi,  secondo  le  disposizioni  del  presenteregolamento. La dichiarazione non e' presentata negli anni in cui nonvi sono variazioni. Art. 7                          Disposizioni finali   1.  Entro  il  31  dicembre  2012,   gli   enti   non   commercialipredispongono o  adeguano  il  proprio  statuto,  a  quanto  previstodall'articolo 3, comma 1, del presente regolamento.   2. Gli enti non commerciali tengono a disposizione  dei  comuni  ladocumentazione utile al  fine  dello  svolgimento  dell'attivita'  diaccertamento  e  controllo,  dalla  quale  risultano   gli   elementirilevanti ai fini della individuazione dei rapporti  percentuali  chederivano dall'applicazione del presente regolamento.   Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inseritonella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblicaitaliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farloosservare.