francescocolaci posted: "Si segnala che sulla Gazzetta Ufficiale n.274 /12 risulta pubblicato il decreto del M EF n.200 del 19 novembre scorso ,relativo agli enti non profi ,che , entrando in vigpore dall'8.12.2012, viene sotto riportato. " Si segnala che sulla Gazzetta Ufficiale n.274 /12 risulta pubblicato il decreto del M EF n.200 del 19 novembre scorso ,relativo agli enti non profi ,che , entrando in vigpore dall'8.12.2012, viene sotto riportato. IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'articolo 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con il quale e' stata anticipata l'istituzione in via sperimentale dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; Visto il comma 1 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, il quale stabilisce che l'IMU e' applicata in tutti i comuni del territorio nazionale in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23 del 2011, in quanto compatibili; Visto il comma 8 dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 23 del 2011, il quale dispone che si applica all'IMU l'esenzione prevista dall'articolo 7, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, recante disposizioni in materia di imposta comunale sugli immobili; Visto l'articolo 7, comma 1, lettera i) del decreto legislativo n. 504 del 1992, come modificato dal comma 1, dell'articolo 91-bis, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, in base al quale sono esenti gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalita' non commerciali di attivita' assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonche' delle attivita' di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222; Visto il comma 3, primo periodo, dell'articolo 91-bis del decreto-legge n. 1 del 2012, il quale dispone che qualora, in caso di utilizzazione mista, non sia possibile identificare gli immobili o le porzioni di immobili adibiti esclusivamente all'attivita' di natura non commerciale, ai sensi dei commi 41, 42 e 44 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, occorre applicare l'esenzione in misura proporzionale all'utilizzazione non commerciale dell'immobile come risulta da apposita dichiarazione; Visto il comma 3, secondo periodo, dell'articolo 91-bis del decreto-legge n. 1 del 2012, come integrato dal comma 6 dell'articolo 9 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, il quale dispone che, con regolamento del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 17 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalita' e le procedure relative alla predetta dichiarazione e sono stabiliti altresi' gli elementi rilevanti ai fini dell'individuazione del rapporto proporzionale, nonche' i requisiti, generali e di settore, per qualificare le attivita' di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come svolte con modalita' non commerciali; Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge n. 400 del 1988, i quali stabiliscono, tra l'altro, che con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Considerato che in attuazione dei principi comunitari e costituzionali di solidarieta' e sussidiarieta' di cui all'articolo 5 del Trattato dell'Unione Europea e agli articoli 2 e 118, ultimo comma, della Costituzione, e' necessario prevedere una specifica disciplina diretta a stabilire le modalita' e le procedure per l'applicazione dell'esenzione dall'IMU in proporzione all'utilizzazione dell'unita' immobiliare per lo svolgimento con modalita' non commerciali delle attivita' di cui al citato articolo 7, comma 1, lettera i); Udito il parere del Consiglio di Stato n. 7658/2012, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 settembre 2012; Udito il parere del Consiglio di Stato n. 10380/2012, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 novembre 2012; Rilevato che il Consiglio di Stato, nel suo parere, ha sottolineato l'esigenza che i contenuti del presente regolamento risultino quanto piu' conformi ai parametri comunitari di riferimento, con la conseguente necessita' di un appropriato dettaglio dei criteri discretivi operanti, in relazione ai diversi settori di attivita' considerata, ai fini dell'individuazione, nelle fattispecie concrete, della sussistenza o meno del requisito della commercialita' nelle medesime attivita'; Considerato inoltre che il parere del Consiglio di Stato, gia' reso positivamente in data del 27 settembre 2012, reca raccomandazioni al Governo per una redazione finale del regolamento conforme al parametro di riferimento rintracciabile nel diritto interno, nonche' a quello desumibile dal diritto dell'Unione Europea, lasciando peraltro al successivo apprezzamento dell'Esecutivo l'individuazione di modalita' e forme utili per il conseguimento di tale obiettivo di conformita'; Considerato che la successiva integrazione apportata all'articolo 91-bis, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge n. 1 del 2012, dall'articolo 9, comma 6, del decreto-legge n. 174 del 2012, risulta avere non solo ribadito la base giuridica del presente regolamento ma altresi' contribuito a precisare la sua ampiezza, disponendo che, con lo stesso, e' consentito stabilire gli elementi rilevanti ai fini dell'individuazione del rapporto proporzionale, nonche' i requisiti, generali e di settore, per qualificare le attivita' di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come svolte con modalita' non commerciali; Ritenuto conseguentemente che sussistono tutti i presupposti perche' la redazione finale del presente regolamento risulti sia aderente ai contenuti del parere del Consiglio di Stato, sia conforme alle raccomandazioni con lo stesso formulate al Governo; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri inviata con nota n. 3-15152, del 19 novembre 2012; Emana il seguente regolamento: Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento si intende per: a) IMU: l'imposta municipale propria, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; b) TUIR: decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il Testo unico delle imposte sui redditi; c) enti non commerciali: gli enti pubblici e privati diversi dalle societa' di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del TUIR, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciale; d) oggetto esclusivo o principale: per oggetto esclusivo si intende quello determinato in base alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata; per oggetto principale si intende l'attivita' essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari indicati dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto; in mancanza dell'atto costitutivo o dello statuto nelle predette forme, l'oggetto principale dell'ente stesso e' determinato in base all'attivita' effettivamente esercitata nel territorio dello Stato; e) immobili: tutti i terreni e i fabbricati posseduti e utilizzati dagli enti non commerciali; f) attivita' assistenziali: attivita' riconducibili a quelle di cui all'articolo 128 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficolta' che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonche' quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia; g) attivita' previdenziali: attivita' strettamente funzionali e inerenti all'erogazione di prestazioni previdenziali e assistenziali obbligatorie; h) attivita' sanitarie: attivita' dirette ad assicurare i livelli essenziali di assistenza definiti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001; i) attivita' didattiche: attivita' dirette all'istruzione e alla formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53; j) attivita' ricettive: attivita' che prevedono l'accessibilita' limitata ai destinatari propri delle attivita' istituzionali e la discontinuita' nell'apertura nonche', relativamente alla ricettivita' sociale, quelle dirette a garantire l'esigenza di sistemazioni abitative anche temporanee per bisogni speciali, ovvero svolte nei confronti di persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari, escluse in ogni caso le attivita' svolte in strutture alberghiere e paralberghiere di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79; k) attivita' culturali: attivita' rivolte a formare e diffondere espressioni della cultura e dell'arte; l) attivita' ricreative: attivita' dirette all'animazione del tempo libero; m) attivita' sportive: attivita' rientranti nelle discipline riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) svolte dalle associazioni sportive e dalle relative sezioni non aventi scopo di lucro, affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai sensi dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289; n) attivita' di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222: attivita' dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana; o) attivita' istituzionali: le attivita' di cui alle lettere da f) a n) del presente articolo, volte alla realizzazione di fini di utilita' sociale; p) modalita' non commerciali: modalita' di svolgimento delle attivita' istituzionali prive di scopo di lucro che, conformemente al diritto dell'Unione Europea, per loro natura non si pongono in concorrenza con altri operatori del mercato che tale scopo perseguono e costituiscono espressione dei principi di solidarieta' e sussidiarieta'; q) utilizzazione mista: l'utilizzo dello stesso immobile per lo svolgimento di una delle attivita' individuate dall'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 504 del 1992, con modalita' non commerciali, unitamente ad attivita' di cui alla stessa lettera i) svolte con modalita' commerciali, ovvero ad attivita' diverse da quelle di cui al medesimo articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 504 del 1992. Art. 2 Oggetto 1. Le disposizioni del presente regolamento sono dirette astabilire, ai sensi dell'articolo 91-bis, comma 3, del decreto-legge24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24marzo 2012, n. 27, le modalita' e le procedure per l'applicazioneproporzionale, a decorrere dal 1º gennaio 2013, dell'esenzionedall'IMU per le unita' immobiliari destinate ad un'utilizzazionemista, nei casi in cui non sia possibile procedere, ai sensi delcomma 2 del citato articolo 91-bis, all'individuazione degli immobilio delle porzioni di immobili adibiti esclusivamente allo svolgimentodelle attivita' istituzionali con modalita' non commerciali. Art. 3 Requisiti generali per lo svolgimento con modalita' non commerciali delle attivita' istituzionali 1. Le attivita' istituzionali sono svolte con modalita' non commerciali quando l'atto costitutivo o lo statuto dell'ente non commerciale prevedono: a) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonche' fondi, riserve o capitale durante la vita dell'ente, in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attivita' ovvero altre attivita' istituzionali direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente; b) l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attivita' funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarieta' sociale; c) l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente non commerciale in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altro ente non commerciale che svolga un'analoga attivita' istituzionale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. Art. 4 Ulteriori requisiti 1. Fatti salvi i requisiti enunciati all'articolo 3, le attivita' istituzionali di seguito indicate si intendono svolte con modalita' non commerciali solo ove, in relazione alla loro natura, presentino gli ulteriori requisiti di cui ai commi seguenti. 2. Lo svolgimento di attivita' assistenziali e attivita' sanitarie si ritiene effettuato con modalita' non commerciali quando le stesse: a) sono accreditate e contrattualizzate o convenzionate con lo Stato, le Regioni e gli enti locali e sono svolte, in ciascun ambito territoriale e secondo la normativa ivi vigente, in maniera complementare o integrativa rispetto al servizio pubblico, e prestano a favore dell'utenza, alle condizioni previste dal diritto dell'Unione europea e nazionale, servizi sanitari e assistenziali gratuiti, salvo eventuali importi di partecipazione alla spesa previsti dall'ordinamento per la copertura del servizio universale; b) se non accreditate e contrattualizzate o convenzionate con lo Stato, le Regioni e gli enti locali, sono svolte a titolo gratuito ovvero dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico e, comunque, non superiore alla meta' dei corrispettivi medi previsti per analoghe attivita' svolte con modalita' concorrenziali nello stesso ambito territoriale, tenuto anche conto dell'assenza di relazione con il costo effettivo del servizio. 3. Lo svolgimento di attivita' didattiche si ritiene effettuato con modalita' non commerciali se: a) l'attivita' e' paritaria rispetto a quella statale e la scuola adotta un regolamento che garantisce la non discriminazione in fase di accettazione degli alunni; b) sono comunque osservati gli obblighi di accoglienza di alunni portatori di handicap, di applicazione della contrattazione collettiva al personale docente e non docente, di adeguatezza delle strutture agli standard previsti, di pubblicita' del bilancio; c) l'attivita' e' svolta a titolo gratuito, ovvero dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico e tali da coprire solamente una frazione del costo effettivo del servizio, tenuto anche conto dell'assenza di relazione con lo stesso. 4. Lo svolgimento di attivita' ricettive si ritiene effettuato con modalita' non commerciali se le stesse sono svolte a titolo gratuito ovvero dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico e, comunque, non superiore alla meta' dei corrispettivi medi previsti per analoghe attivita' svolte con modalita' concorrenziali nello stesso ambito territoriale, tenuto anche conto dell'assenza di relazione con il costo effettivo del servizio. 5. Lo svolgimento di attivita' culturali e attivita' ricreative si ritiene effettuato con modalita' non commerciali se le stesse sono svolte a titolo gratuito, ovvero dietro versamento di un corrispettivo simbolico e, comunque, non superiore alla meta' dei corrispettivi medi previsti per analoghe attivita' svolte con modalita' concorrenziali nello stesso ambito territoriale, tenuto anche conto dell'assenza di relazione con il costo effettivo del servizio. 6. Lo svolgimento di attivita' sportive si ritiene effettuato con modalita' non commerciali se le medesime attivita' sono svolte a titolo gratuito, ovvero dietro versamento di un corrispettivo simbolico e, comunque, non superiore alla meta' dei corrispettivi medi previsti per analoghe attivita' svolte con modalita' concorrenziali nello stesso ambito territoriale, tenuto anche conto dell'assenza di relazione con il costo effettivo del servizio. Art. 6 Dichiarazione 1. Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione di cuiall'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23, indicando distintamente gli immobili per i quali e' dovuta l'IMU,anche a seguito dell'applicazione del comma 2 dell'articolo 91-bis,del decreto-legge n. 1 del 2012, nonche' gli immobili per i qualil'esenzione dall'IMU si applica in proporzione all'utilizzazione noncommerciale degli stessi, secondo le disposizioni del presenteregolamento. La dichiarazione non e' presentata negli anni in cui nonvi sono variazioni. Art. 7 Disposizioni finali 1. Entro il 31 dicembre 2012, gli enti non commercialipredispongono o adeguano il proprio statuto, a quanto previstodall'articolo 3, comma 1, del presente regolamento. 2. Gli enti non commerciali tengono a disposizione dei comuni ladocumentazione utile al fine dello svolgimento dell'attivita' diaccertamento e controllo, dalla quale risultano gli elementirilevanti ai fini della individuazione dei rapporti percentuali chederivano dall'applicazione del presente regolamento. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inseritonella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblicaitaliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farloosservare. | | | | |
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