L'art.1 ,comma 26, della legge n92/12 recita quanto segue:

"26. Al capo I del titolo VII del decreto legislativo  10  settembre
2003, n. 276, dopo l'articolo 69 e' aggiunto il seguente:
«Art. 69-bis (Altre prestazioni lavorative rese in regime di lavoro
autonomo). - 1. Le prestazioni lavorative rese da persona titolare di
posizione fiscale ai  fini  dell'imposta  sul  valore  aggiunto  sono
considerate, salvo che sia  fornita  prova  contraria  da  parte  del
committente, rapporti di collaborazione  coordinata  e  continuativa,
qualora ricorrano almeno due dei seguenti presupposti:
a)  che  la  collaborazione  abbia  una  durata  complessivamente
superiore a otto mesi nell'arco dell'anno solare;
b) che il corrispettivo derivante da tale  collaborazione,  anche
se  fatturato  a  piu'  soggetti  riconducibili  al  medesimo  centro
d'imputazione di interessi, costituisca piu' dell'80  per  cento  dei
corrispettivi complessivamente percepiti dal collaboratore  nell'arco
dello stesso anno solare;
c) che il collaboratore  disponga  di  una  postazione  fissa  di
lavoro presso una delle sedi del committente.
2.  La  presunzione  di  cui  al  comma  1  non  opera  qualora  la
prestazione lavorativa presenti i seguenti requisiti:
a)  sia  connotata  da  competenze  teoriche  di  grado   elevato
acquisite attraverso  significativi  percorsi  formativi,  ovvero  da
capacita' tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti  esperienze
maturate nell'esercizio concreto di attivita';
b) sia svolta da soggetto titolare di un reddito annuo da  lavoro
autonomo non inferiore a 1,25 volte il livello minimo  imponibile  ai
fini del versamento dei contributi previdenziali di cui  all'articolo
1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233.
3. La presunzione  di  cui  al  comma  1  non  opera  altresi'  con
riferimento alle  prestazioni  lavorative  svolte  nell'esercizio  di
attivita'  professionali  per   le   quali   l'ordinamento   richiede
l'iscrizione ad un ordine professionale, ovvero ad appositi registri,
albi, ruoli o elenchi professionali  qualificati  e  detta  specifici
requisiti e condizioni. Alla ricognizione delle predette attivita' si
provvede con decreto del  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali, da emanare, in fase di prima applicazione,  entro  tre  mesi
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,  sentite
le parti sociali.
4. La presunzione di cui al  comma  1,  che  determina  l'integrale
applicazione della disciplina di cui al presente capo,  ivi  compresa
la disposizione dell'articolo 69, comma 1,  si  applica  ai  rapporti
instaurati successivamente alla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente disposizione. Per i rapporti in corso a tale data,  al  fine
di consentire gli opportuni adeguamenti, le predette disposizioni  si
applicano decorsi dodici mesi dalla data di entrata in  vigore  della
presente disposizione.
5. Quando la prestazione lavorativa di cui al comma 1 si  configura
come collaborazione coordinata e continuativa, gli oneri contributivi
derivanti dall'obbligo di iscrizione alla gestione separata dell'INPS
ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge  8  agosto  1995,  n.
335, sono a carico per due terzi del committente e per un  terzo  del
collaboratore, il quale,  nel  caso  in  cui  la  legge  gli  imponga
l'assolvimento dei relativi obblighi di  pagamento,  ha  il  relativo
diritto di rivalsa nei confronti del committente».

Premesso quanto sopra ,si segnala che  risulta pubblicato in data 27dicembre 2012, il Decreto Ministeriale 20 dicembre 2012   in cui si definisce l'ambito di applicazione della presunzione di cui all'art.69 bis sopra eriportato rigurdante le c.d.partite Iva.,il cui testo si ouo consultare cliccando sul seguente linkhttp://www.ilsole24ore.com/pdf2010/SoleOnLine5/_Oggetti_Correlati/Documenti/Norme%20e%20Tributi/2012/12/Decreto-ministeriale-20-dicembre-2012.pdf?uuid=f67aa1dc-5063-11e2-a78c-919edb5f6dc0

Inoltre ,si evidenzia che  sul predetto argomento  è intervenuta la circolare n.32/12 con cui il Dicastero fornisc e istruzioni operative al personale ispettivo delle strutture territoriali ,il cui testo è consultabile cliccando sul seguente link:http://www.dplmodena.it/MLcir32-2012_PIVA.pdf