Le  indicazioni operative  di cui al titolo sono contenute nella  Circolare n. 4 del 18 gennaio 2013,con cui  il MLPS
fornisce indicazioni operative al proprio personale ispettivo per  lo svolgimento di una corretta attività di vigilanza nei confronti dei datori di lavoro/committenti che ricorrono al lavoro accessorio,ponendo in evidenza le novità introdotte dalla  
c.d. riforma Fornero  circa l'utilizzo dei voucher, soffermandosi in particolare sul nuovo campo di applicazione dell'istituto e

sulle nuove caratteristiche dei buoni-lavoro.

 Gli aspetti di  cui   si occupano   le indicazioni  ministeriali sono quelli che di seguito risultano evidenziati 

1-Campo  applicazione lavoro accessorio : attivabile sempre e comunque con il  limite annuo economico per il  prestatore .

 2- Nell' anno solare il prestato re  non puo' superare    5.000 euro  per il  compenso da lavoro accessorio percepito   dalla totalita' dei  committenti

3-Fermo limite complessivo annuo 5000 euro, il prestatore  puo' ricevere compensi non superiori a 2000 euro da ciascun committente impreditore    commerciale o professionista

 4L'espressione" imprenditore commerciale" vuole intendere qualsiasi soggetto ,persona fisica o giuridica ,operante su un  determinato mercato

5-E' consentito utilizzare voucher sino a 5000 euro in agricoltura se l' attivita' sia  svolta da pensionati o giovani studenti ovvero ,a prescindere da chi sia il  prestatore di  lavoro acccessorio,quando l'attivita' venga realizzata  per piccoli imprenditori agricoli  (art.34, comma 6 dpr n.633/972),senza l'applicazione  del limite di  2.000 euro

6-Il committente pubblico può ' ricorrere al lavoro accessorio nel rispetto dei vincoli della disciplina di contenimento spese personale e ,ove previsto ,da patto stabilita' interno

7-Risulta escluso che l'impresa recluti e retribuisca lavoratori con voucher  per svolgere prestazioni a favore terzi nel caso di appalto e di somministrazione

8-Il compenso del lavoro accessorio puo' essere utile al rilascio o   rinnovo permesso soggiorno , tenendo comunque conto non essere possibile un rinnovo con busta paga inferiore ai 439 euro menmsili nel caso di straniero senza familiari ,corrispondente al minimo dell'assegno sociale

9-Circa le caratteristiche dei voucher  a  precisato  che :

a) i carnet sono orari ,numerati progressivamente e datati

b) il valore è determinato dal Ministro del Lavoro, previo confronto con le parti sociali.

La predetta   previsione cambia il criterio di quantificazione del compenso del lavoratore accessorio,  ed evita  che un solo buono di 10 euro venga utilizzato per remunerare prestazioni di diverse ore,mentre resta consentito che una sola ora di lavoro sia compensata con piu 'voucher .

Inoltre la circostanza che i buoni sono numersati progressivamente e datati  consentira' di verificare se gli stessi sono utilizzati in relazione al periodo evidenziato .

Peraltro, il riferimento alla data  non puo' che implicare che la stessa è da intendere come un arco temporale di utilizzo del voucher non superiore ai 30 giorni decorrenti dal suo acquisto.

10-In materia di sanzioni ,è da riferire che le stessse attengono al superamento dei limiti quantìtativi del compenso ed all'utilizzo dei buoni oltre i 30 giorni dall'acquisto

 Riguardo ai limiti quantitativi la circolare suggerisce transitoriamente che  il committente ,per essere al riparo da conseguenze derivanti dal superamento degli stessi si premuriu di acquisire  dal prestatore  dichiarazione ai sensi del dpr 445/00 in ordine al non superamento degli importi massimi previsti,restando inteso tuttavia che ,ferme le conseguenze penali a caricio del  prestazione per le  dichiarazioni non veritiere rese , dal superamentio dei limiti quantitativi dei compensi  non potra' non derivare una trasformazione del raspporto  da lavoro accesorio a lavoro subordinato  a tempo determinato  con l'applicazione delle relative sanzioni civili ed amministrative ogni  qualvolta le prrestazioni di lavoro accessorio siano fungibili conqiuelle rese da altro personale gia' dipendente dell'imprenditore o del professionista.Conseguenze asnaloghe si avranno in caso di utilizzo dei voucher otre i 30 giorni dall'acquisto degli stessi,  considerando la prestazione non censita preventivamente e quindi da considerare in" nero".

11-Nel periodo transitorio, i buoni acquistati prima del 18 luglio 2012,data di entrata in vigore della legge n.92/12,potranno essere spesi entro il 31.maggio 2013  rispettando la precedente disciplina ,anche e soprattutto in relazione al campo di applicazione del lavoro accessorio.Di conseguenza ,tali buoni non saranno conteggiati ai fini del raggiungimento dei predetti limiuti di euro 5000 e euro 2000 e rispetto ad essi non sussiste alcun vinciolo di parametrazione oraria

 Il  testo della circolare    esaminatae' consultabile sul seguente sito   :/

http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/346D8BEC-9147-4EFC-A342-4827D55D8BB5/0/20130118_Circ_4.pdf

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