Si premette che      i commi 2 e 3 dell'art.3  della legge n.92/12  prevedono quanto segue in favore dei lavoratori impegnati nelle attibvita' svolte dalle imprese ed agenzie portuali:

comma 2: A decorrere dal 1º gennaio 2013 ai lavoratori addetti alle prestazioni di lavoro temporaneo occupati con contratto di lavoro a tempo indeterminato nelle imprese e agenzie di cui all'articolo 17, commi 2 e 5, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, e ai lavoratori dipendenti dalle società derivate dalla trasformazione delle compagnie portuali ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera b), della medesima legge n. 84 del 1994, è riconosciuta un'indennità di importo pari a un ventiseiesimo del trattamento massimo mensile di integrazione salariale straordinaria, comprensiva della relativa contribuzione figurativa e degli assegni per il nucleo familiare, per ogni giornata di mancato avviamento al lavoro, nonché per le giornate di mancato avviamento al lavoro che coincidano, in base al programma, con le giornate definite festive, durante le quali il lavoratore sia risultato disponibile. L'indennità è riconosciuta per un numero di giornate di mancato avviamento al lavoro pari alla differenza tra il numero massimo di ventisei giornate mensili erogabili e il numero delle giornate effettivamente lavorate in ciascun mese, incrementato del numero delle giornate di ferie, malattia, infortunio, permesso e indisponibilità. L'erogazione dei trattamenti di cui al presente comma da parte dell'INPS è subordinata all'acquisizione degli elenchi recanti il numero, distinto per ciascuna impresa o agenzia, delle giornate di mancato avviamento al lavoro, predisposti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in base agli accertamenti effettuati in sede locale dalle competenti autorità portuali o, laddove non istituite, dalle autorità marittime

Comma 3:. Alle imprese e agenzie di cui all'articolo 17, commi 2 e 5, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, e alle società derivate dalla trasformazione delle compagnie portuali ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera b),della medesima legge n. 84 del 1994, nonché ai relativi lavoratori, è esteso l'obbligo contributivo di cui all'articolo 9 della legge 29 dicembre 1990, n. 407,secondo cui:" A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1991, per le finalità di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è stabilito per le imprese appartenenti ai settori indicati al predetto art. 2, ivi incluse quelle alle quali l'intervento è stato esteso, in via permanente, con successivo provvedimento legislativo, con esclusione di quelle indicate all'art. 2 della legge 27 luglio 1979, n. 301, un contributo pari a 0,6 punti percentuali e a 0,3 punti percentuali della retribuzione determinata a norma dell'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, rispettivamente a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati."

Quanto esposto significa che dall'1.1.2013 si prevede un ammortizzatore sociale in favore di alcuni lavoratori del settore portuale e viene esteso l'obbligo a carico dei datori di lavoro il contributo dello 0,90 %

In merito, l'Inps ha fornito istruzioni operative con  il  sotto stante  messaggio 18.1.2013 ,n.1135 ,in cui si prevede che  l' art.3 comma 2 della   legge citata mette a regime l'istituto dell'indennità di mancato avviamento al lavoro (IMA) per i cd. lavoratori portuali, in passato previsto da norme temporanee recanti anche il rispettivo stanziamento finanziario.

In conformità con quanto stabilito nella Conferenza dei servizi tenutasi il 5 marzo 2009 presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l'autorizzazione, sarà data con riferimento a comunicazioni mensili, da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di dati relativi alle giornate non lavorate per singola società derivate dalla trasformazione delle compagnie portuali.

Nella procedura di autorizzazione continuerà ad essere utilizzato il codice d'intervento 625, utile ai fini dell'imputazione contabile. Non basandosi in tal caso la concessione del trattamento su un decreto ministeriale bensì direttamente sulla norma di legge (art. 3, comma 2, L. 92/2012), dovrà essere utilizzato come numero decreto: 9212, e come data dello stesso: 01/01/2013.

Si ricorda che ai lavoratori beneficiari della prestazione in oggetto va riconosciuto, come esplicitamente affermato dalla norma, il trattamento massimo mensile di integrazione salariale. In caso di pagamento diretto gli operatori, dopo aver imputato la retribuzione di riferimento nel campo "retribuzione teorica" dovranno pertanto inserire la lettera "S" nel campo "Retribuzione Mensile Superiore ex art. 1 comma 5 L. 451/94 (S/N)".

Ai fini del conguaglio e della imputazione contabile si richiamano le istruzioni già fornite con circolare n. 113 del 20 giugno 2002, con messaggio n. 16209 del 16 luglio 2008 e richiamate con messaggio n. 6361 del 3 marzo 2010, messaggio n. 1030 del 17 gennaio 2011 e messaggio n. 935 del 17 gennaio 2012.