Si evidenzia   che , in base  alla  normativa vigente,sino al 31.12.2012,  la cigs in generale  spettava     agli operai, impiegati, quadri, soci e non soci di cooperative di produzione e lavoro, lavoratori poligrafici e giornalisti, delle seguenti imprese con oltre 15    dipendenti  :

  • imprese industriali
  • imprese edili ed affini
  • cooperative agricole
  • imprese artigiane il cui fatturato nel biennio precedente dipendeva per oltre il 50% da un solo committente destinatario di CIGS
  • aziende appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione le cui imprese committenti siano interessate da CIGS
  • imprese appaltatrici di servizi di pulizia la cui impresa committente sia destinataria di CIGS
  • imprese editrici di giornali quotidiani, periodici e agenzie di stampa a diffusione nazionale per le quali si prescinde dal limite dei 15 dipendenti
  • imprese commerciali con più di 200 dipendenti.

        . imprese artigiane aventi i requisiti occupazionali di cui  sopra  e che procedono alla sospensione dei lavoratori in conseguenza di sospensioni o contrazioni dell'attività dell'impresa che esercita l'influsso gestionale prevalente  e che sia stata ammessa al trattamento straordinario in ragione di tali sospensioni o contrazioni,ptrecisando che si ha influsso gestionale prevalente, ai fini di cui al comma 1, quando, in relazione ai contratti aventi ad oggetto l'esecuzione di opere o la prestazione di servizi o la produzione di beni o semilavorati costituenti oggetto dell'attività produttiva o commerciale dell'impresa committente, la somma dei corrispettivi risultanti dalle fatture emesse dall'impresa destinataria delle commesse nei confronti dell'impresa committente, acquirente o somministrata abbia superato, nel biennio precedente, secondo quanto emerge dall'elenco dei clienti e dei fornitori di cui all'art. 29, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, come da ultimo sostituito dall'art. 11, D.P.R. 30 dicembre 1980, n. 897, il cinquanta per cento del complessivo fatturato dell'impresa destinataria delle commesse.

 Si ricorda altresì che ,a   decorrere dal 1º gennaio 2013 ,in via  sperimentale e temporanea,le disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale e  relativi obblighi contributivi sono state estese  alle seguenti imprese:

a) imprese esercenti attività commerciali con più di cinquanta dipendenti;

b) agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di cinquanta dipendenti;

c) imprese di vigilanza con più di quindici dipendenti;

d) imprese del trasporto aereo a prescindere dal numero di dipendenti;

e) imprese del sistema aeroportuale a prescindere dal numero di dipendenti.

La legge n.92/12  conn l'art.3 ha introdotto norme integratve alla disciplina generale dell'integrazione salariale straordinaria.

In particolare il comma 1 del predetto articolo 3 ha stabilito circa  in merito alle tutele in costanza di rapporto di lavoro le  quanto segue:               
 
 "1. All'articolo 12 della legge 23 luglio  1991,  n.  223,  dopo  il
comma 3 e' aggiunto il seguente:
  «3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2013 le disposizioni in  materia
di trattamento straordinario di integrazione salariale e  i  relativi
obblighi contributivi sono estesi alle seguenti imprese:
    a) imprese esercenti attivita' commerciali con piu' di  cinquanta
dipendenti;
    b)  agenzie  di  viaggio  e  turismo,  compresi   gli   operatori
turistici, con piu' di cinquanta dipendenti;
    c) imprese di vigilanza con piu' di quindici dipendenti;
    d) imprese del  trasporto  aereo  a  prescindere  dal  numero  di
dipendenti;
    e) imprese del sistema aeroportuale a prescindere dal  numero  di
dipendenti».

Pertanto ,in   virtù della citata integrazione della disciplina legislativa  ,   le imprese di cui alle lettere  da a) ad e)    ,a far data  dall'1.1.2013 , sono diventate    destinatarie,  non  piu 'in maniera sperimentale e transitoria ,ma definitiva e stabile dell'intervento della cigs e dei relativi obblighi contributivi  ,superando     la   normativa  previgente  ,secondo cui  sino al 31.12.2012 gli interventi  della cigs nelle predette  imprese   venivano autorizzati   autorizzati  anno per anno  sulla base di finanziamenti specifici,  stabiliti  annualmente nelle leggi di stabilità.

 Peraltro si conferma ,come  accennato,  che per dette imprese  dall'anno 2013 diventa definitiva anche la relativa contribuzione obbligatoria  dello 0,90 % ,tenendo conto  inoltre che  le aziende appartenenti alle tipologie elencate , quando  ricorreranno alla cigs ,avranno l'obbligo di versare il contributo addizionale del 4,5% (se  occupano piu' di 50 dipendenti) ovvero del 3% (se occupoano sino a 50 dipendenti),da determinare sull'importo dell'integrazione salariale  utilizzsata,che va versato  all'atto delle operazioni  di conguaglio concernenti la cigs.

Sull'argomento in  questione risultano fornite precisazionio e disposti chiarimenti da parte dell'Inps con las citrcolare n.1 del 7 gennaio 2013 ,  secondo cui :

"2. Estensione del trattamento straordinario di integrazione salariale - Disciplina

La legge di riforma, con l'art. 3, comma 1,  ha inserito all'art. 12 della legge n. 23 luglio 1991, n. 223, il comma 3 bis prevedendo che « A decorrere dal 1° gennaio 2013 le disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi sono estesi alle seguenti imprese:

 

a)   imprese esercenti attività commerciali con più di  cinquanta dipendenti;

b)   agenzie  di  viaggio  e  turismo, compresi gli operatori turistici, con più' di cinquanta dipendenti;

c)   imprese di vigilanza con più di quindici dipendenti;

d)   imprese del  trasporto  aereo  a  prescindere  dal  numero  di dipendenti;

e)   imprese del sistema aeroportuale a prescindere dal  numero  di dipendenti.

 

Fino al 31 dicembre 2012, dette imprese hanno avuto accesso al trattamento di integrazione salariale straordinario sulla base di finanziamenti specifici, autorizzati annualmente nelle leggi di stabilità.

 La legge di riforma, inoltre, ha previsto, all'art. 3, comma 46, lett. a), l'abrogazione, dal 1 gennaio 2013, dell'art. 1 bis del decreto legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito con modificazioni dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, modificato e integrato da ultimo con la legge 27 ottobre 2008, n. 166, in forza del quale le imprese del settore trasporto aereo possono fruire del trattamento straordinario di integrazione salariale per un periodo massimo di 48 mesi.

 Di conseguenza, viene abrogata la disciplina della durata "speciale" della cassa integrazione guadagni straordinaria per il personale, anche navigante, delle imprese del trasporto aereo e delle società di gestione aeroportuale; la durata dell'indennità di integrazione salariale per detto personale, eventualmente sospeso dal 1 gennaio 2013, sarà quella prevista in via generale in relazione alle differenti tipologie di causale.

 A tale riguardo, si precisa che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la risposta all'interpello n. 31/2012, ha chiarito che i programmi di CIGS in corso o comunque attivati, sulla base di specifici accordi sottoscritti in sede governativa entro il 31 dicembre 2012, continueranno ad essere disciplinati dall'art. 1 bis sopra citato, vigente al momento della stipula dell'accordo.

 I decreti direttoriali di concessione del trattamento CIGS in base all'art. 12, comma 3 bis, della L. 223/91, adottati a partire dal 1 gennaio 2013 saranno inseriti a cura della Direzione Centrale prestazioni a sostegno del reddito nella procedura di gestione dei decreti di concessione e classificati con appositi codici identificativi."

Infine si  sottolinea    la circostanza per cui ,essendo diventate  le imprese  in parola          destinatarie,  non  piu 'in maniera sperimentale e transitoria ,ma definitiva e stabile dell'intervento della cigs e dei relativi obblighi contributivi , alle stesse dall'1.1.2013  può  trovare applicazione  la disciplina normativa  generale riguardante la procedura  e dell'indennita' di mobilita' ,di cui all'asrt.4 della legge n.223/91 e smi.