Inaspettatamente dal 1° gennaio 2013 , stando alla   normativa vigente  , non risulta disposta la proroga  della disposizione   della legge 236/93, riguardante la possibilita' d'iscrizione nella lista di mobilita' dei lavorarori licenziati da imprese con meno di 15 dipendenti,   consentita dall'art.33 ,comma 23 ,della legge n.183/2011 sino al 31.12.2012,che appunto  stabili' la proroga nell  l'applicazione della disposizione  del  comma, 13    dell'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,     riguardante  " l'iscrizione nelle liste di mobilita' dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da aziende che occupano fino a quindici dipendenti, di cui all'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, e successive modificazioni .

La mancata proroga ,alla quale si  potrebbe  ovviare  con  uno specifico provvedimento legislativo,avente  con efficacia anche retroattiva ,così come gia' avvenuto  qualche anno fa ,in cui si verrifico' una situazione di carenza normativa analoga a quella attualmente presente, determina   conseguenze e riflessi  negativi  nei confronti dei:

a) lavoratori licenziati a far data dall'1.1.2013;

b)lavoratori licenziati entro il 31.12.2012 ,che  sono  ancora nei termini per richiedere l'iscrizione nella lista di mobilita' tramite i Centri Impiego di domicilio;

c) lavoratori che al 31.12.2012 risultano regolarmente iscritti nelle liste di mobilita' ,essendo stati a suo tempo licenziati da imprese con meno di 15 dipendenti.

Infatti, per quanto concerne i primi ed i secondi ,il vuoto normativo impedisce che possano essere prese in considerazione e definite le domande  eventualmente presentate  dagli  stessi   ai Centri Impiego,che  ,quindi ,non potrebbero  definirle   mancando   il necessario  supporto giuridico di legittimita'.

Inoltre, per i lavoratori previsti  nella  lettera c) , mancando (si spera solo per il  momento)  la norma di proroga e di copertura finanziaria  dei costi di applicazione della stessa, risulta impedita l'attivazione    delle assunzioni agevolate di cui   all'art.    8   della legge n.223/91.

In relazione a quanto precede ,si esprime l'auspicio che da parte del legislatore   si disponga con ogni sollecitudine  che ' sia ancora possibile   fare ricorso alla norma  di cui alla legge n.236/93 ,così da consentire che , attraverso i benefici contributivi   che accompagnano  l'assunzione a termine dei  lavoratori iscritti nella lista di mobilita' senza titolo alla relativa indennita'  ,si  favorisca  ,soprattutto  nei territori  ad elevato indice di disoccupazione,  l'impulso a verso   un'auspicata evoluzione della pesan te e persistente  condizione di crisi  produttiva e lavorativa .