Si richiama l'attenzione sulla sottostante circolare Inail  n.2/2013 relativa all'argomento del titolo

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Organo: DIREZIONE GENERALE - DIREZIONE CENTRALE RISCHI - UFFICIO RAPPORTI ASSICURATIVI EXTRANAZIONALI
Documento: Circolare n. 2 del 22 gennaio 2013
Oggetto: Lavoratori operanti in Paesi extracomunitari: assicurazioni obbligatorie non previste da accordi di sicurezza sociale1. Retribuzioni convenzionali per l'anno 2013.

Quadro Normativo

Decreto legge 317 del 31 luglio 1987,convertito con modificazioni in legge 398 del 3 ottobre 1987: "Norme in materia di tutela dei lavoratori italiani operanti in Paesi extracomunitari". Articolo 1: "assicurazioni sociali obbligatorie per i lavoratori italiani operanti in Paesi extracomunitari con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale". Articolo 4, comma 1: "retribuzioni convenzionali da fissare annualmente con decreto ministeriale".

Decreto legislativo 38 del 23 febbraio 2000: "Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge n. 144/1999". Articolo 4, comma 1: "retribuzione convenzionale per i lavoratori dell'area dirigenziale, pari al massimale di rendita. Articolo 7: lavoratori italiani operanti nei Paesi extracomunitari".

Decreto 7 dicembre 2012 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze: "Determinazione, per l'anno 2013, delle retribuzioni convenzionali di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398".

Circolare Inail 54/1988: "Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei lavoratori italiani operanti all'estero nei paesi extra comunitari".

Circolare Inail 68/1989: "Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei lavoratori italiani operanti all'estero nei Paesi extracomunitari. Tariffa dei premi dal 1° luglio 1989. Retribuzioni convenzionali per l'anno 1989. Assicurazione contro i rischi di silicosi e asbestosi. Assicurazione in agricoltura".

Circolare Inail 14/2012: "Lavoratori italiani operanti in Paesi extracomunitari: assicurazioni obbligatorie non previste da accordi di sicurezza sociale. Retribuzioni convenzionali per l'anno 2012".

Circolare Inail 16/2012: "Limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi. Determinazione per l'anno 2012".

Lettera Direzione centrale rischi del 15.12.2000 : "Obbligo assicurativo per i lavoratori italiani operanti in Paesi extracomunitari con i quali non vigono accordi di sicurezza sociale. Nuove disposizioni per le attività prestate in forza di contratti o obbligazioni assunte anteriormente al 9 gennaio 1986".

Lettera Direzione centrale rischi, Direzione centrale prestazioni e Ufficio rapporti assicurativi extranazionali del 12.03.2012 : "Interpretazione del d.l. 317/1987 convertito, con modificazioni, dalla legge 398/1987. Estensione della tutela assicurativa ai lavoratori extracomunitari".

Premessa

Le retribuzioni convenzionali mensili da prendere a base per il calcolo dei contributi 2013dovuti per i lavoratori operanti all'estero in Paesi extracomunitari2 sono fissate nella misura risultante, per ciascun settore, dalle tabelle contenute nell'allegato 13.

Ambito territoriale di applicazione

Tali retribuzioni valgono per i lavoratori operanti nei Paesi extracomunitari diversi da quelli con i quali sono in vigore accordi di sicurezza sociale, anche parziali.

Ai fini assicurativi Inail, sono, pertanto, esclusi dall'ambito di applicazione del regime delle retribuzioni convenzionali in argomento gli:

1. Stati membri dell'Unione Europea4 :

Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Olanda, Portogallo, Regno Unito, Spagna, Svezia,Repubblica Ceca, Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovacchia, Slovenia5 , Ungheria, Bulgaria, Romania.

2. Stati ai quali si applica la normativa comunitaria:

  • Liechtenstein, Norvegia, Islanda6
  • Svizzera7.

3. Stati con i quali sono state stipulate convenzioni di sicurezza sociale

  • Argentina
  • Australia (Stato del Victoria)
  • Brasile
  • Canada ( provincia dell'Ontario; provincia del Quebec)
  • Capoverde
  • Croazia
  • Isole del Canale ( Jersey, Guersney, Aldernay, Herm, Jetou)
  • ex Jugoslavia (repubbliche di Bosnia Erzegovina, Macedonia e Repubblica federale di Jugoslavia costituita da Serbia, Montenegro e Kosovo)8
  • Principato di Monaco
  • San Marino
  • Santa Sede
  • Tunisia
  • Turchia9
  • Uruguay
  • Venezuela.

Frazionabilità delle retribuzioni

Le retribuzioni convenzionali mensili fissate sono frazionabili in 26 giornate nei casi di

  • assunzioni
  • risoluzioni del rapporto di lavoro
  • trasferimenti da o per l'estero

intervenuti nel corso del mese10.

Disposizioni

A decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2013, il calcolo dei premi dei lavoratori operanti in Paesi extracomunitari è effettuato sulla base delle retribuzioni convenzionali determinate con il decreto 7 dicembre 2012. A tali retribuzioni devono essere ragguagliate le prestazioni, secondo i criteri vigenti.

In particolare, per i lavoratori per i quali sono previste fasce di retribuzione, la retribuzione convenzionale imponibile da assoggettare a contribuzione è determinata sulla base del raffronto con la fascia di retribuzione nazionale11 corrispondente, di cui alle citate tabelle12.

IL DIRETTORE GENERALE    

Allegati 1

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1. Decreto legge 317/1987 convertito in legge 398/1987, artt. 1 e 4, comma 1. Norma speciale che si applica anche alle qualifiche dell'area dirigenziale, in deroga alla norma generale introdotta dal decreto legislativo 38/2000, art. 4, comma 1.
2. Pur riferendosi la normativa ai soli lavoratori italiani, la stessa è applicata anche ai cittadini comunitari (Trattato dell'Unione europea, parte seconda – non discriminazione e cittadinanza dell'Unione, art. 18 del Tce) e ai cittadini extracomunitari (v. nota Direzione centrale rischi, Direzione centrale prestazioni e Ufficio rapporti assicurativi extranazionali del 12.03.2012: "Interpretazione del d.l. 317/1987 convertito, con modificazioni, dalla legge 398/1987. Estensione della tutela assicurativa ai lavoratori extracomunitari").
3. Tabella delle retribuzioni convenzionali 2013 allegata al decreto 7 dicembre 2012 (Gu 302 del 29 dicembre 2012).
4. Dal 1° maggio 2010 per questi paesi sono in vigore il Regolamento Ce 883/2004 e il Regolamento Ce di applicazione 987/2009. I Regolamenti Cee 1408/1971 e 574/1972, e successive modifiche ed integrazioni, si applicano per i paesi See e per la Svizzera.
5. Dal 1° maggio 2004 gli accordi bilaterali tra la Repubblica italiana e la Repubblica slovena sono sospesi e sostituiti dalla normativa comunitaria di sicurezza sociale.
6. Stati aderenti all'accordo See (Spazio economico europeo). Il Segretariato dell'Efta (European Free Trade) ha adottato la decisione 76/2001 del comitato misto See, relativa all'estensione dei Regolamenti (Ce) 883/2004 e 987/2009 ai rapporti con Liechtenstein, Norvegia, Islanda a decorrere dal 1° giugno 2012.
7. Il Comitato misto, istituito ai sensi dell'Accordo tra la Comunità Europea e i suoi Stati membri e la Confederazione Svizzera, con decisione 1/2012, dal 1° aprile 2012 ha esteso i Regolamenti (Ce) 883/2004 e 987/2009 ai rapporti con la Svizzera.
8. La convenzione italo – jugoslava resta provvisoriamente in vigore con le repubbliche di Serbia (anche Kosovo), Montenegro, Bosnia Erzegovina e Macedonia dopo la dichiarazione di indipendenza dei suddetti stati.
9. Convenzione europea di sicurezza sociale del Consiglio d'Europa e relativo Accordo complementare firmati a Parigi dagli Stati membri del Consiglio il 14 dicembre 1972, ratificati dallo Stato italiano con legge 567 del 27 dicembre 1988 ed entrati in vigore il 12 aprile 1990.
10. Decreto 7 dicembre 2012, art. 3.
11. La retribuzione nazionale consiste nel trattamento economico mensile (trattamento previsto dal contratto collettivo nazionale della categoria diviso per 12) comprensivo degli emolumenti riconosciuti per accordo fra le parti, con esclusione dell' "indennità estero".
12. Decreto 7 dicembre 2012, art. 2.