Come è risaputo ,accanto a quelli con l'intervento della cigs previsti dalla legge n.863/84 ,nell'ordinamento giuridico sono previsti  icontratti di solidarietà  "difensivi" che  si applicano  alle imprese non  destinatarie della disciplina della cigs,

I  predetti sono regolamentati dall'art.5,comma 5, del decreto legge n.148/93,convertito in legge n.236/93, e dall'art.1 comma 5 legge n.102/09  i cui aspetti  conosciti ed operativi sono stati illustrati con la circolare del Ministero del Lavoro n.20/ 2004  ,la cui appplicazione risulta prorogata  al 31.12.2013  dalla  legge di stabilita' n.228/2012

Anche  tali contratti,  caratterizzati dalla riduzione dell'orario di lavoro in azienda,perseguono lo scopo     di     evitare o ridurre le eccedenze collettive ,plurime ed  individuali di personale,  non già con l'intervento della cigs,ma  attraverso la corresponsione per un periodo massimo di 24 mesi di un  contributo ,  non avente natura di retribuzione ai fini contrattuali e di legge,compresi gli obblighi contributivi previdenziali ed assistenziali,di ammontare pari alla metà  del monte retributivo non dovuto dalle imprese a seguito della riduzione  di orario,e che va  ripartito  in parti uguali tra le stesse imprese ed i lavoratori interessati

Per  informazioni in merito a tali contratti di solidarieta' si rinvia allo specifico post pubblicato dal blog ,consultabile cliccando su link seguente:http://francescocolaci.wordpress.com/2009/01/21/la-disciplina-dei-contratti-di-solidarieta'-