E' risaputo che:
a) con la nota n. 39/0017699 del 12.12.2012 ,il Ministero del Lavoro ha diramato istruzioni operative per la compliazione e trasmissione on line del prospetto informativo previsto dalla legge n.68/99 in materia di collocamento obbligatorio.ed approvato con D.D. n.195 del 2.8.2012;
b) i servizi informatici per l'adempimento in questione sono disponibili sul sito ministeriale dal 13 gennaio 2013 ,
c) la data entro cui il prospettto informativo va spedito in via telematica risulta spostata al 15.2.2013;
d) tra le molteplici variazioni normative che la legge di riforma del lavoro ha disposto figurano quelle riguardanti il collocamento obbligatorio.,di cui alla legge n.68/99. ed in particolare risultano apportate,a far data dal 18.7.2012, dal comma 27 dell'art.4 della legge n.92/2012 e ,dal 12.8.2012 ,dal comma 1 ,lettera l) ,dell'art.46 bis della legge n.134 ,precisando che esse riguardano gli articoli 4, 5, 6 ed 8 della precitata legge.
In particolare il comma 27 dell'art.4 della legge n.92/2012 ha disposto che all'articolo 4, comma 1, il primo periodo e' sostituito dai seguenti: «Agli effetti della determinazione del numero di soggetti disabili da assumere, sono computati di norma tra i dipendenti tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato. Ai medesimi effetti, non sono computabili: i lavoratori occupati ai sensi della presente legge, i soci di cooperative di produzione e lavoro, i dirigenti, i lavoratori assunti con contratto di inserimento, i lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l'utilizzatore, i lavoratori assunti per attivita' da svolgersi all'estero per la durata di tale attivita', i soggetti impegnati in lavori socialmente utili assunti ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, i lavoratori a domicilio, i lavoratori che aderiscono al programma di emersione, ai sensi dell'articolo 1, comma 4-bis, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni. Restano salve le ulteriori esclusioni previste dalle discipline di settore"
Ulteriore modifica alla materia risulta intervenuta , dal 12.8.2012, ad opera della lettera l) del comma 1 dell'art.46 bis della legge n.134/12.di conversione del decreto sviluppo n.83/12,in cui si è disposto che :"All'articolo 4, comma 27, lettera a), secondo periodo, dopo le parole: «della presente legge,» sono inserite le seguenti: «i lavoratori occupati con contratto a tempo determinato di durata fino a sei mesi»
Pertanto ,nel prospetto informativo, ai fini della base di calcolo della quota di riserva per il collocamento obbligatorio ,mentre secondo la normativa previgente,compresa la legge n.92/12,che all'art.4 ,comma 27,ultimo perriodo, ha sancioto che" Restano salve le ulteriori esclusioni previste dalle discipline di settore" ,dovervano escludersi i lavorarori assunti a tempo indeterminato per un periodo non superiore a 9 mesi ,dal 12.8.2012,ossia dalla data d'entrata in vigore della legge n.134/12,di conversione del decreto sviluppo n.83/12 ,vanno esclusi i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato di durata fino a sei mesi.
A questo punto da parte di qualcuno potrebbe essere posta la seguente domanda: i lavoratori assunti a termine in data antecedente al 18 agosto 2012 per periodi superiori a sei mesi e non superiori a 9 mesi ,che al 31 12.2012 sono ancora in forza del datore di lavoro soggetto alla leggge n.68/99 vanno esclusi o inclusi nella base di computo ai fini della quotta di riserva per il collocamento obbligatorio?
Si riutiene che a detta domanda debba fornirsi riosposta affermativa ,in applicazione del prioncipio che la legge ha di regola efficacia non retroattiva e quindi non puo' applicarsi alle fattispecie gia giuricamente in essere.
In definitiva ,per il prospetyto riguardxante l'anno 2012 ,la ecslusione dalla base di computo potra' trovare eventualmente applicazione sia per i lavoratori assunti a termine prima del 12-.8.2012 con rapporto di durata non superiore a 9 mesi ,sia per quelli assunti dalla predetta data con rapporto sino a sei mesi.
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